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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34804/2026

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della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avversola sentenza del 23 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze, inparziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia del 26maggio 2023, ha confermato la responsabilità penale per il reato a lui ascritto alcapo b), di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, e rideterminato la pena inflittain misura pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, dichiarando di non doversiprocedere in ordine al reato di cui al capo a);che, con un primo motivo di censura, si deduce la manifesta illogicità dellamotivazione, assumendo che i giudici di merito abbiano fondato la propriadecisione su un quadro probatorio incompleto;che, ad avviso della difesa, infatti, le indagini fiscali avrebbero omesso diaccertare: (i) se l’attività dell’imputato fosse esercitata in una sede diversa daquella presso cui furono effettuate le ispezioni; (ii) se l’imputato svolgesse lapropria attività personalmente ovvero tramite personale irregolarmenteimpiegato; (iii) presso i soggetti fruitori delle fatture in contestazione, ilcompletamento dei lavori oggetto delle fatturazioni; (iv) presso i professionistidelegati, gli adempimenti fiscali espletati;che, con un secondo motivo, si lamenta la carenza di motivazionerelativamente al trattamento sanzionatorio inflitto.Considerato che i motivi di ricorso sono inammissibili poiché rappresentanodoglianze del tutto generiche e riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, essendo laprospettazione difensiva basata sulla sostanziale negazione dell’evidenza;che, in particolare, per quanto concerne il primo motivo, la Corte distrettualeha correttamente fondato la propria decisione, richiamando nel dettaglio ilquadro probatorio in atti per motivare le ragioni che hanno condotto alriconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, nonché fornendo ampiarisposta alle censure difensive formulate in sede d’appello (pagg. 11-13 delprovvedimento impugnato);che, in particolare, si è correttamente evidenziato in senetnza, in totalecontinuità con il giudice di primo grado, che la difesa nulla ha addotto circa:l’effettività delle prestazioni; l’oggetto delle stesse; il loro collegamento con ledotazioni dell’impresa; le modalità della loro realizzazione; la ragione per laquale la società dell’imputato non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali, néaveva mai provveduto al pagamento delle imposte, né aveva lavoratoridipendenti o rapporti economici con fornitori, né aveva utenze, mezzi ditrasporto o contratti di leasing per realizzare il trasporto; la mancanza di unasede idonea allo svolgimento delle pretese prestazioni; la ragione per la qualel’imputato stesso era irreperibile presso l’indirizzo formalmente legato allosvolgimento della sua pretesa attività economica;che il trattamento sanzionatorio inflitto – oggetto del secondo motivo didoglianza – è sorretto da coerente motivazione, avendo la Corte distrettualeindividuato in modo puntuale il ragionamento sotteso alla sua determinazione, afronte di una gravità del reato non scarsa, viste le modalità e l’oggetto dellacondotta, nonché la marcata capacità delinquere dell’imputato, per i suoiprecedenti, le sue condanne successive ai fatti, anche recenti, il suo modusoperandi, ispirato ad un totale dispregio della legalità.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avversola sentenza del 23 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze, inparziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia del 26maggio 2023, ha confermato la responsabilità penale per il reato a lui ascritto alcapo b), di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, e rideterminato la pena inflittain misura pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, dichiarando di non doversiprocedere in ordine al reato di cui al capo a);che, con un primo motivo di censura, si deduce la manifesta illogicità dellamotivazione, assumendo che i giudici di merito abbiano fondato la propriadecisione su un quadro probatorio incompleto;che, ad avviso della difesa, infatti, le indagini fiscali avrebbero omesso diaccertare: (i) se l’attività dell’imputato fosse esercitata in una sede diversa daquella presso cui furono effettuate le ispezioni; (ii) se l’imputato svolgesse lapropria attività personalmente ovvero tramite personale irregolarmenteimpiegato; (iii) presso i soggetti fruitori delle fatture in contestazione, ilcompletamento dei lavori oggetto delle fatturazioni; (iv) presso i professionistidelegati, gli adempimenti fiscali espletati;che, con un secondo motivo, si lamenta la carenza di motivazionerelativamente al trattamento sanzionatorio inflitto.Considerato che i motivi di ricorso sono inammissibili poiché rappresentanodoglianze del tutto generiche e riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, essendo laprospettazione difensiva basata sulla sostanziale negazione dell’evidenza;che, in particolare, per quanto concerne il primo motivo, la Corte distrettualeha correttamente fondato la propria decisione, richiamando nel dettaglio ilquadro probatorio in atti per motivare le ragioni che hanno condotto alriconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, nonché fornendo ampiarisposta alle censure difensive formulate in sede d’appello (pagg. 11-13 delprovvedimento impugnato);che, in particolare, si è correttamente evidenziato in senetnza, in totalecontinuità con il giudice di primo grado, che la difesa nulla ha addotto circa:l’effettività delle prestazioni; l’oggetto delle stesse; il loro collegamento con ledotazioni dell’impresa; le modalità della loro realizzazione; la ragione per laquale la società dell’imputato non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali, néaveva mai provveduto al pagamento delle imposte, né aveva lavoratoridipendenti o rapporti economici con fornitori, né aveva utenze, mezzi ditrasporto o contratti di leasing per realizzare il trasporto; la mancanza di unasede idonea allo svolgimento delle pretese prestazioni; la ragione per la qualel’imputato stesso era irreperibile presso l’indirizzo formalmente legato allosvolgimento della sua pretesa attività economica;che il trattamento sanzionatorio inflitto – oggetto del secondo motivo didoglianza – è sorretto da coerente motivazione, avendo la Corte distrettualeindividuato in modo puntuale il ragionamento sotteso alla sua determinazione, afronte di una gravità del reato non scarsa, viste le modalità e l’oggetto dellacondotta, nonché la marcata capacità delinquere dell’imputato, per i suoiprecedenti, le sue condanne successive ai fatti, anche recenti, il suo modusoperandi, ispirato ad un totale dispregio della legalità.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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