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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20173/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29042/2021 R.G. proposto da Comune di Maiori,in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv ocato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro([OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ; –resistente – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6218, depositata il 21 luglio 2021, e notificata il 14 settembre 2021, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. –con sentenza n. 6218, depositata il 21 luglio 2021, e notificata il 14 settembre 2021, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Maiori, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di cartelle di pagamento, - emesse dietro iscrizione a ruolo della TARSU dovuta dal contribuente per gli anni 2002, 2003 e dal 2005 al 2010, -delle quali il contribuente assumeva la conseguita conoscenza attraverso l'estratto di ruolo; 1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che: - per quanto le cartelle risultassero ritualmente notificate al contribuente, e ciò non di meno, nella fattispecie l’azione proposta avverso l’estratto di ruolo doveva ritenersi ammissibile in quanto il contribuente aveva fatto valerel’estinzione del credito impositivo per prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento; -sussisteva, quindi, l’effetto estintivo qual già rilevato dal giudice del primo grado in quanto, -venendo in considerazione obbligazioni di natura periodica, - la prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.) si era perfezionataper tutti i crediti iscritti a ruolo, e considerato che le cartelle di pagamento erano state notificate alle date del 25/09/2004 (cartella n. 10020040054760519000) , del 25/10/2006 (cartella n. 10020060045981883000), del 28/03/2009 (cartella n. 10020080052541985000), del 22/10/2009 (cartella n. 10020090081281905000), del 08/11/2010 (cartella n.10020100064984341000) e del 14/09/2011 (cartella n. 10020110054216641000);

2. – il Comune di Maiori ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -l’Agenzia delle entrate-Riscossione si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo che, - svolta in primo grado e riproposta in appello sotto il profilo dell’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure, - si correlava all’obiettivo contenuto della proposta domanda, contenuto connotato da indeterminatezza con riferimento tanto agli atti impugnati, -per i quali si faceva riferimento (anche) ad inesistenti «avvisi di mora prodromici», - quanto alla causa petendi ed inammissibile (anche) per la sollecit ata richiesta di una pronuncia dichiarativa (secondo l’espressa richiesta di «pronunciare il tamquam non esset in relazione alle impugnate cartelle di pagamento»); -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,ripropone il contenuto della censura di cui al primo motivo sotto il profilo della violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 516 (rected.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), sull’assunto che il giudice del gravame avrebbe dovuto ad ogni modo rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in ragione della indeterminatezza del suo contenuto e della stessa proposizione di una domanda a contenuto meramente dichiarativo;-col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 516 (recte d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), sull’assunto che, -per quanto richiamata la pertinente giurisprudenza di legittimità, e ciò non di meno, - il giudice del gravame , - piuttosto che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, - aveva pronunciato sull’eccezione di prescrizione a fronte di unricorso che, per l’appunto, non contestava la notifica delle cartelle di pagamento, notifica che, peraltro, era stata puntualmente verificata in giudizio; così che l’impugnata pronuncia aveva finito con l’accogliere un’azione di accertamento negativo del credito in difetto del suo presupposto qual correlato all’omessa notifica delle cartelle di pagamento; -il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione degli artt. 2938 cod. civ., degli artt. 1362 cod. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo il ricorrente che, - avuto riguardo all’obiettivo contenuto del ricorso introduttivo ove il riferimento alla «prescrizione» risultava ascritto alla formazione del ruolo, ed alla sua esecutività, - nello statuire sulla prescrizione dei crediti il giudice del gravame aveva violato i canoni di interpretazione della domanda, - che, nel suo complesso, non recava la specifica enunciazione dell’eccezione di prescrizione, -e, così, aveva finito per rilevare d’ufficio la fattispecie estintivain violazione dell’art. 2938 cit.;

2. - in via pregiudiziale, va rilevato che parte controricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge, - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, c. 186), -per quel che qui rileva, ha disposto (ratione temporis) che:- « Le con troversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, c. 197); -«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.» (art. 1, c. 205); 2.1 - la trattazione del ricorso va, dunque, rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia.

P.Q.M.

La Corte, dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifica de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29042/2021 R.G. proposto da Comune di Maiori,in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv ocato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro([OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ; –resistente – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6218, depositata il 21 luglio 2021, e notificata il 14 settembre 2021, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 6218, depositata il 21 luglio 2021, e notificata il 14 settembre 2021, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Maiori, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di cartelle di pagamento, - emesse dietro iscrizione a ruolo della TARSU dovuta dal contribuente per gli anni 2002, 2003 e dal 2005 al 2010, -delle quali il contribuente assumeva la conseguita conoscenza attraverso l'estratto di ruolo; 1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che: - per quanto le cartelle risultassero ritualmente notificate al contribuente, e ciò non di meno, nella fattispecie l’azione proposta avverso l’estratto di ruolo doveva ritenersi ammissibile in quanto il contribuente aveva fatto valerel’estinzione del credito impositivo per prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento; -sussisteva, quindi, l’effetto estintivo qual già rilevato dal giudice del primo grado in quanto, -venendo in considerazione obbligazioni di natura periodica, - la prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.) si era perfezionataper tutti i crediti iscritti a ruolo, e considerato che le cartelle di pagamento erano state notificate alle date del 25/09/2004 (cartella n. 10020040054760519000) , del 25/10/2006 (cartella n. 10020060045981883000), del 28/03/2009 (cartella n. 10020080052541985000), del 22/10/2009 (cartella n. 10020090081281905000), del 08/11/2010 (cartella n.10020100064984341000) e del 14/09/2011 (cartella n. 10020110054216641000); 2. – il Comune di Maiori ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -l’Agenzia delle entrate-Riscossione si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo che, - svolta in primo grado e riproposta in appello sotto il profilo dell’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure, - si correlava all’obiettivo contenuto della proposta domanda, contenuto connotato da indeterminatezza con riferimento tanto agli atti impugnati, -per i quali si faceva riferimento (anche) ad inesistenti «avvisi di mora prodromici», - quanto alla causa petendi ed inammissibile (anche) per la sollecit ata richiesta di una pronuncia dichiarativa (secondo l’espressa richiesta di «pronunciare il tamquam non esset in relazione alle impugnate cartelle di pagamento»); -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,ripropone il contenuto della censura di cui al primo motivo sotto il profilo della violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 516 (rected.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), sull’assunto che il giudice del gravame avrebbe dovuto ad ogni modo rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in ragione della indeterminatezza del suo contenuto e della stessa proposizione di una domanda a contenuto meramente dichiarativo;-col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 516 (recte d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), sull’assunto che, -per quanto richiamata la pertinente giurisprudenza di legittimità, e ciò non di meno, - il giudice del gravame , - piuttosto che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, - aveva pronunciato sull’eccezione di prescrizione a fronte di unricorso che, per l’appunto, non contestava la notifica delle cartelle di pagamento, notifica che, peraltro, era stata puntualmente verificata in giudizio; così che l’impugnata pronuncia aveva finito con l’accogliere un’azione di accertamento negativo del credito in difetto del suo presupposto qual correlato all’omessa notifica delle cartelle di pagamento; -il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione degli artt. 2938 cod. civ., degli artt. 1362 cod. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo il ricorrente che, - avuto riguardo all’obiettivo contenuto del ricorso introduttivo ove il riferimento alla «prescrizione» risultava ascritto alla formazione del ruolo, ed alla sua esecutività, - nello statuire sulla prescrizione dei crediti il giudice del gravame aveva violato i canoni di interpretazione della domanda, - che, nel suo complesso, non recava la specifica enunciazione dell’eccezione di prescrizione, -e, così, aveva finito per rilevare d’ufficio la fattispecie estintivain violazione dell’art. 2938 cit.; 2. - in via pregiudiziale, va rilevato che parte controricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge, - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, c. 186), -per quel che qui rileva, ha disposto (ratione temporis) che:- « Le con troversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, c. 197); -«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.» (art. 1, c. 205); 2.1 - la trattazione del ricorso va, dunque, rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia. P.Q.M. La Corte, dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifica de
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