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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 36158/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30843/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 511/2021 depositata il 27/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva accolto il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della decisione del Tribunale di Lecce.

Quest’ultimo aveva accolto la domanda del Paiano, volta ad ottenere il risarcimento dei danni relativi ai difetti costruttivi, manifestatisi successivamente alla vendita di un immobile di Maglie; che la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, riformava la sentenza di primo grado, affermando che il Tribunale, pur in mancanza di domanda delle parti, avrebbe ritenuto di estendere gli effetti della sentenza ai soci della [OSCURATO:SOCIETA]., che non erano parte del giudizio; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 2291 comma 1° c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché la Corte di merito avrebbe disatteso la normativa concernente l’illimitata responsabilità dei soci della società in nome collettivo; che [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; che il predetto motivo è inammissibile; che ilricorrente confonde il piano processuale – nel quale la Corte territoriale ha correttamente escluso che la domanda potesse essere estesa ai soci di una società unipersonale, che non erano stati citati in giudizio – con il piano esecutivo, a fronte del qua le, una volta ottenuto il titolo, il creditore può agire anche nei confronti dei soci di società personale, allorquando siano illimitatamente responsabili; che, appunto, solo in ambito esecutivo (sempre che, ovviamente i soci non siano stati parte processuale) hanno modo di esplicare la loro valenza di precedente le sentenze di questa Corte inappropriatamente citate dal ricorrente; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, non essendo stata svolta attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30843/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 511/2021 depositata il 27/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva accolto il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della decisione del Tribunale di Lecce. Quest’ultimo aveva accolto la domanda del Paiano, volta ad ottenere il risarcimento dei danni relativi ai difetti costruttivi, manifestatisi successivamente alla vendita di un immobile di Maglie; che la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, riformava la sentenza di primo grado, affermando che il Tribunale, pur in mancanza di domanda delle parti, avrebbe ritenuto di estendere gli effetti della sentenza ai soci della [OSCURATO:SOCIETA]., che non erano parte del giudizio; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 2291 comma 1° c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché la Corte di merito avrebbe disatteso la normativa concernente l’illimitata responsabilità dei soci della società in nome collettivo; che [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; che il predetto motivo è inammissibile; che ilricorrente confonde il piano processuale – nel quale la Corte territoriale ha correttamente escluso che la domanda potesse essere estesa ai soci di una società unipersonale, che non erano stati citati in giudizio – con il piano esecutivo, a fronte del qua le, una volta ottenuto il titolo, il creditore può agire anche nei confronti dei soci di società personale, allorquando siano illimitatamente responsabili; che, appunto, solo in ambito esecutivo (sempre che, ovviamente i soci non siano stati parte processuale) hanno modo di esplicare la loro valenza di precedente le sentenze di questa Corte inappropriatamente citate dal ricorrente; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, non essendo stata svolta attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec
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