CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 20/12/1983, avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 628 cod. pen. nell'ipotesi ex art. 393 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove risultano integrati sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato di rapina, atteso che l'agente ben sapeva che la res poco prima a lui stesso sottratta non si trovava nel possesso della vittima di pestaggio ma di altri e, dunque, certamente la volontà di appropiarsi del borsello della vittima usando cruda violenza alla persona non era sostenuta dal motivo di tornare in possesso della res sottratta); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la misura del trattamento sanzionatorio applicato (nel minimo edittale con la diminuzione per le generiche nella misura massima prevista) non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann P.Q.MMassimo [OSCURATO:PERSONA] mperiali DEPC)Fn:771\ C».. 25 2026 FIKLI;C,: •