Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 09461/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9461/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1657/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33513/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* *avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di anni 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 609 bis 609 ter co.1 n.1 e 5 cod.pen. per aver costretto la figlia * * a subire atti sessuali abusando dellecondizioni di inferiorità psichica e fisica della minore.Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo lamenta vizio di motivazione inordine al diniego dell attenuante di cui all art. 609 ultimo comma cod. pen.

Con il secondomotivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.

Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione deldanno liquidato in favore della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIn ordine al primo motivo si osserva che la Corte d appello ha fatto buon governo deiprincipi più volte affermati da codesta Corte secondo cui ai fini del riconoscimento delladiminuente del fatto di minore gravità deve farsi riferimento aduna valutazione globale delfatto nella quale assumono rilievo i mezzi le modalità esecutive il grado di coartazioneesercitato sulla vittima le condizioni fisiche e psicologiche di quest ultima anche in relazioneall età mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche diun solo elemento di conclamata gravità * 3 n.8735 del 24/11/2022 * 284203 * 3n. 6784 del 18/11/2015 dep. 22/02/2016 * in proc.

D. * 266272 * 3 n. 21623 del15/04/2015 dep. 25/05/2015 K. * 263821 .

Nel caso di specie la Corte territoriale haritenuto assaigrave la condotta dell imputato che pur consapevole dello stato di soggezionedella minore per sei anni ha abusato sessualmente della figlia fin dall età di 14 anniapprofittando delle sue condizioni di inferiorità ed evidenziato le graviconseguenze sul pianopsicologico sofferte dalla vittima afflitta da un disturbo post traumatico che ha resonecessario intraprendere un percorso terapeutico anche farmacologico per gestire ansiadepressione e senso di colpa.In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bisdisposta con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio2008 n. 125 per effetto della quale ai fini della concessione della diminuente non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell imputato * 4 n.32872 del 08/06/2022 *283489 .

Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che a nulla rileva lo stato diincensuratezza dell imputato e che nessuna rilevanza positiva assume il suo contegnoprocessuale. * pur ammettendo parzialmente i fatti contestati ha gettato discredito sullafiglia affermando più volte come fosse addirittura stato indotto da lei a praticare atti sessuali.* l ultima doglianza solleva censure non consentite dalla legge in sede dilegittimità considerato che in tema di risarcimento del danno per fatto illecito la liquidazionedel danno non patrimoniale sfuggendo ad una piena valutazione analitica resta affidata adapprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale nell effettuare larelativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall offeso dellagravità dell illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta inmodo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitareche la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento * 3 n. 3912 del 11/02/1991 * dep. 09/04/1991 * 186780 .

Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto congruaed adeguata la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 60.000 00 inrelazione alla durata della condotta e del grave pregiudizio subito dalla minore.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9461/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1657/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33513/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* *avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di anni 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 609 bis 609 ter co.1 n.1 e 5 cod.pen. per aver costretto la figlia * * a subire atti sessuali abusando dellecondizioni di inferiorità psichica e fisica della minore.Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo lamenta vizio di motivazione inordine al diniego dell attenuante di cui all art. 609 ultimo comma cod. pen.

Con il secondomotivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.

Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione deldanno liquidato in favore della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIn ordine al primo motivo si osserva che la Corte d appello ha fatto buon governo deiprincipi più volte affermati da codesta Corte secondo cui ai fini del riconoscimento delladiminuente del fatto di minore gravità deve farsi riferimento aduna valutazione globale delfatto nella quale assumono rilievo i mezzi le modalità esecutive il grado di coartazioneesercitato sulla vittima le condizioni fisiche e psicologiche di quest ultima anche in relazioneall età mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche diun solo elemento di conclamata gravità * 3 n.8735 del 24/11/2022 * 284203 * 3n. 6784 del 18/11/2015 dep. 22/02/2016 * in proc.

D. * 266272 * 3 n. 21623 del15/04/2015 dep. 25/05/2015 K. * 263821 .

Nel caso di specie la Corte territoriale haritenuto assaigrave la condotta dell imputato che pur consapevole dello stato di soggezionedella minore per sei anni ha abusato sessualmente della figlia fin dall età di 14 anniapprofittando delle sue condizioni di inferiorità ed evidenziato le graviconseguenze sul pianopsicologico sofferte dalla vittima afflitta da un disturbo post traumatico che ha resonecessario intraprendere un percorso terapeutico anche farmacologico per gestire ansiadepressione e senso di colpa.In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bisdisposta con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio2008 n. 125 per effetto della quale ai fini della concessione della diminuente non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell imputato * 4 n.32872 del 08/06/2022 *283489 .

Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che a nulla rileva lo stato diincensuratezza dell imputato e che nessuna rilevanza positiva assume il suo contegnoprocessuale. * pur ammettendo parzialmente i fatti contestati ha gettato discredito sullafiglia affermando più volte come fosse addirittura stato indotto da lei a praticare atti sessuali.* l ultima doglianza solleva censure non consentite dalla legge in sede dilegittimità considerato che in tema di risarcimento del danno per fatto illecito la liquidazionedel danno non patrimoniale sfuggendo ad una piena valutazione analitica resta affidata adapprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale nell effettuare larelativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall offeso dellagravità dell illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta inmodo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitareche la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento * 3 n. 3912 del 11/02/1991 * dep. 09/04/1991 * 186780 .

Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto congruaed adeguata la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 60.000 00 inrelazione alla durata della condotta e del grave pregiudizio subito dalla minore.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9461/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1657/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33513/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* *avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di anni 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 609 bis 609 ter co.1 n.1 e 5 cod.pen. per aver costretto la figlia * * a subire atti sessuali abusando dellecondizioni di inferiorità psichica e fisica della minore.Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio di motivazione inordine al diniego dell attenuante di cui all art. 609 ultimo comma cod. pen. Con il secondomotivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione deldanno liquidato in favore della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIn ordine al primo motivo si osserva che la Corte d appello ha fatto buon governo deiprincipi più volte affermati da codesta Corte secondo cui ai fini del riconoscimento delladiminuente del fatto di minore gravità deve farsi riferimento aduna valutazione globale delfatto nella quale assumono rilievo i mezzi le modalità esecutive il grado di coartazioneesercitato sulla vittima le condizioni fisiche e psicologiche di quest ultima anche in relazioneall età mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche diun solo elemento di conclamata gravità * 3 n.8735 del 24/11/2022 * 284203 * 3n. 6784 del 18/11/2015 dep. 22/02/2016 * in proc. D. * 266272 * 3 n. 21623 del15/04/2015 dep. 25/05/2015 K. * 263821 . Nel caso di specie la Corte territoriale haritenuto assaigrave la condotta dell imputato che pur consapevole dello stato di soggezionedella minore per sei anni ha abusato sessualmente della figlia fin dall età di 14 anniapprofittando delle sue condizioni di inferiorità ed evidenziato le graviconseguenze sul pianopsicologico sofferte dalla vittima afflitta da un disturbo post traumatico che ha resonecessario intraprendere un percorso terapeutico anche farmacologico per gestire ansiadepressione e senso di colpa.In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bisdisposta con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio2008 n. 125 per effetto della quale ai fini della concessione della diminuente non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell imputato * 4 n.32872 del 08/06/2022 *283489 . Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che a nulla rileva lo stato diincensuratezza dell imputato e che nessuna rilevanza positiva assume il suo contegnoprocessuale. * pur ammettendo parzialmente i fatti contestati ha gettato discredito sullafiglia affermando più volte come fosse addirittura stato indotto da lei a praticare atti sessuali.* l ultima doglianza solleva censure non consentite dalla legge in sede dilegittimità considerato che in tema di risarcimento del danno per fatto illecito la liquidazionedel danno non patrimoniale sfuggendo ad una piena valutazione analitica resta affidata adapprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale nell effettuare larelativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall offeso dellagravità dell illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta inmodo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitareche la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento * 3 n. 3912 del 11/02/1991 * dep. 09/04/1991 * 186780 . Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto congruaed adeguata la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 60.000 00 inrelazione alla durata della condotta e del grave pregiudizio subito dalla minore.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9461/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1657/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33513/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* *avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di anni 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 609 bis 609 ter co.1 n.1 e 5 cod.pen. per aver costretto la figlia * * a subire atti sessuali abusando dellecondizioni di inferiorità psichica e fisica della minore.Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio di motivazione inordine al diniego dell attenuante di cui all art. 609 ultimo comma cod. pen. Con il secondomotivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione deldanno liquidato in favore della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIn ordine al primo motivo si osserva che la Corte d appello ha fatto buon governo deiprincipi più volte affermati da codesta Corte secondo cui ai fini del riconoscimento delladiminuente del fatto di minore gravità deve farsi riferimento aduna valutazione globale delfatto nella quale assumono rilievo i mezzi le modalità esecutive il grado di coartazioneesercitato sulla vittima le condizioni fisiche e psicologiche di quest ultima anche in relazioneall età mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche diun solo elemento di conclamata gravità * 3 n.8735 del 24/11/2022 * 284203 * 3n. 6784 del 18/11/2015 dep. 22/02/2016 * in proc. D. * 266272 * 3 n. 21623 del15/04/2015 dep. 25/05/2015 K. * 263821 . Nel caso di specie la Corte territoriale haritenuto assaigrave la condotta dell imputato che pur consapevole dello stato di soggezionedella minore per sei anni ha abusato sessualmente della figlia fin dall età di 14 anniapprofittando delle sue condizioni di inferiorità ed evidenziato le graviconseguenze sul pianopsicologico sofferte dalla vittima afflitta da un disturbo post traumatico che ha resonecessario intraprendere un percorso terapeutico anche farmacologico per gestire ansiadepressione e senso di colpa.In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bisdisposta con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio2008 n. 125 per effetto della quale ai fini della concessione della diminuente non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell imputato * 4 n.32872 del 08/06/2022 *283489 . Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che a nulla rileva lo stato diincensuratezza dell imputato e che nessuna rilevanza positiva assume il suo contegnoprocessuale. * pur ammettendo parzialmente i fatti contestati ha gettato discredito sullafiglia affermando più volte come fosse addirittura stato indotto da lei a praticare atti sessuali.* l ultima doglianza solleva censure non consentite dalla legge in sede dilegittimità considerato che in tema di risarcimento del danno per fatto illecito la liquidazionedel danno non patrimoniale sfuggendo ad una piena valutazione analitica resta affidata adapprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale nell effettuare larelativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall offeso dellagravità dell illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta inmodo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitareche la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento * 3 n. 3912 del 11/02/1991 * dep. 09/04/1991 * 186780 . Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto congruaed adeguata la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 60.000 00 inrelazione alla durata della condotta e del grave pregiudizio subito dalla minore.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 09461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris