CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI Ldato avviso alle pa7U17,-/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 2, cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.. Considerato: - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, comunque, la doglianza è genericamente articolata, in quanto non accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802). Ritenuto: - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P