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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 14319/2022

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ORDINANZA sul ricorso 24204/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del curatore prof avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] nr 6 ricorrente nonchè [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura CA\ speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Rep.n.8797 del 18/2/2022; -intervenuta - contro [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; controricorrente avverso la sentenza n. 4931/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, emessa il 22 febbraio 2007, il Tribunale di Roma, dopo avere accertato che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. era succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara s.c. a r.I., per effetto di cessione di ramo di azienda bancaria, nel rapporto cli conto corrente bancario n. 2404 intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].: in applicazione dell'art. 67, secondo comma, I.fall., dichiarò l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., delle rimesse bancarie, pari a complessivi C. 4.557.244,45, affluite su tale conto corrente; condannò la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare tale somma di danaro, oltre interessi, alla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Per quanto qui interessa, in tale sentenza il Tribunale, in risposta alla deduzione della banca convenuta relativa alla sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio dalla curatela, affermò che le rimesse solutorie, oggetto della esercitata azione revocatoria fallimentare, nulla avevano a che fare con i "crediti in sofferenza" che la banca assumeva non esserle stati ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

2. In accoglimento dell'appello della parte soccombente, la Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 22 luglio 2014, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda revocatoria, evidenziando, per quanto qui interessa, che: a) contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata, il rapporto di conto corrente, a suo tempo intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], si era estinto, prima della cessione del ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e della dichiarazione del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], con un saldo a credito della banca, che si era insinuata nel passivo, sicchè il rapporto obbligatorio costituiva un "credito a sofferenza"; b) il debito restitutorio della banca derivato dalla revocatoria, inerente "il credito della banca verso il soggetto insolvente", rientrava "nella categoria sofferenze", espressamente escluse dalla cessione del ramo di azienda, addirittura incrementandolo in caso di fondatezza dell'azione revocatoria; c) non era stata fornita la prova del trasferimento alla cessionaria delle passività aziendali costituite dalle revocatorie non essendo al riguardo idonei a dimostrare le circostanza né l'appostazione di un fondo rischi e oneri né il contenuto delle informazioni date dalla [OSCURATO:PERSONA].3.

La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (che, come tale, prosegue nei rapporti, anche processuali, di cui era titolare la società incorporata: art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.), resiste con controricorso.

5. Nelle more del giudizio è intervenuta la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha fatto proprie le difese della curatela ricorrente, deducendo, quale assuntore del concordato fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. omologato dal Tribunale di Roma, di essere succeduta per effetto di tale evento in tutti i diritti e le azioni della curatela.

6. La società intervenuta e quella controricorrente hanno rispettivamente depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della EÌ [OSCURATO:PERSONA] srl proposta dalla banca controricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. 1.1 All'atto di intervento è allegata copia del decreto di omologazione del concordato fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emesso dal Tribunale di Roma il 18 giugno 2019 da cui risulta: a) nella motivazione che la proposta di [OSCURATO:PERSONA] garantisce un <<ulteriore riparto a favore dei creditori chirografari nel caso di esito vittorioso della causa contro il [OSCURATO:PERSONA] di Novara in quanto l'80% delle somme eventualmente corrisposte dal [OSCURATO:PERSONA] verrebbero ripartite ai chirografari>> e << si farà carico anche dell'eventuale reinsinuazione nel passivo ex art 70 I.f. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato dai soggetti convenuti in revocatoria ( Banca MPS e [OSCURATO:PERSONA]) garantendo agli stessi un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari>>; b) nel dispositivo che l'assuntore dovrà provvedere <<al pagamento diretto ai creditori di quanto eventualmente derivante dalle azioni revocatorie pendenti, nei tempi e nei modi indicati dalla proposta>>.

Alla memoria depositata dalla controricorrente è allegata copia del decreto emesso dal Tribunale di Roma il 12 agosto 2021, dispositivo della chiusura del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2 Orbene la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che quando il concordato fallimentare con assunzione comporti la cessione delle azioni revocatorie- ipotesi verificatasi nel caso di specie- la conseguente chiusura del fallimento determina una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cod. proc. civ.; con conseguente legittimazione dell'assuntore a intervenire nel giudizio in corso anche dinanzi alla Corte di cassazione, non come parte necessaria né in sostituzione del curatore fallimentare (in questo senso, cfr.: Cass. 15793/2018, 15012/2018, 17339/2015, 18967/2013, 29385/2011 e 4766/2007).

Tale principio è qui da ribadire. 1.3 Quanto alla ulteriore eccezione, sollevata dalla banca, di improcedibilità dell'azione revocatoria: è certamente vero che la stessa consegue normalmente alla chiusura della procedura ed alla connessa impossibilità di procedere ulteriormente alla ricostruzione del patrimonio del fallito per realizzare la par condicio creditorum; è però altrettanto vero che l'improcedibilità è da escludere quando, come nella specie, vi sia stata cessione dell'azione revocatoria all'assuntore del concordato fallimentare (in questo senso, cfr. Cass. 3186/83 e 4776/2007).2.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 cpc, in relazione all'ad 360 1 comma nr 4 cpc; la sentenza viene criticata per non essersi pronunciata sulla specifica censura preliminare mossa dalla curatela appellata di inammissibilità dell'appello per avere la banca, per la prima volta in appello, allegato la circostanza di fatto della che il c/c nr 2404 venne chiuso nel novembre 1998 con un saldo passivo di lire

386.863.657. Si sostiene in ogni caso che il giudice di appello avrebbe dovuto non tener conto di tale elemento di fatto in quanto inammissibilmente dedotto solo in secondo grado. 2.1 Con il secondo motivo viene dalla ricorrente dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'ad 115 cpc e dell'ad 2697 cc in relazione all'ad 360 1 comma nr 3 cpc; si sostiene che i giudici di appello abbiano ritenuto provata la circostanza della chiusura del rapporto del conto corrente con saldo passivo sulla base delle convergenti dichiarazioni delle parti nonostante la Banca abbia reso nel corso dei giudizio, ed in particolare nella memoria di replica, indicazioni discordanti tra loro circa l'entità del saldo passivo con cui si era chiuso il rapporto bancario. 3.2 Con il terzo motivo denuncia la ricorrente violazione dell'ad 360 1 comma nr. 5 cpc per avere la Corte di appello omesso di esaminare fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti costituiti dalla estinzione del conto corrente poco prima del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], con un saldo a credito per il correntista invece che a debito così come accertato dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio acquisita agli atti del giudizio di primo grado. 3.3 Con il quarto motivo la curatela denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 del d.lvo nr 385/1993 e 67 I.f., in relazione all'ad 360 1 comma 360 cpc; si argomenta che, essendosi il conto corrente chiuso con un attivo per il correntista, la Corte avrebbe dovuto affermare la legittimazione passiva della cessionaria. 3.11 primo motivo è inammissibile nella parte in cui viene dedotto il vizio di omessa pronuncia . 3.1 n mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non può dare luogo a vizio di omessa pronuncia, che si configura solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito; in tale ipotesi si può profilare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (Cass.22860/2004, 14486/2004, 24808/2005 e 15843/2015). 3.2 Nella fattispecie in esame la ricorrente ha comunque specificamente denunciato la violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado nell'aver fondato la propria decisione sulla circostanza di fatto- costituita dalla chiusura del c/c 2404 prima della dichiarazione del fallimento con un saldo passivo successivamente oggetto di verifica fra i crediti concorsuali-, asseritamente non dedotta dalla banca nel giudizio di primo grado.; tale censura ,traducendosi in una violazione della norma processuale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 è scrutinabile da parte della Corte di cassazione mediante l'esame diretto degli atti. 3.4 n motivo, valutato in tale articolazione, è infondato. 3.5 Al riguardo è sufficiente osservare che l'istituto bancario con l'atto di appello non è affatto incorso nel divieto dei nova in appello previsto dall'ad 345 cpc , non proponendo alcuna domanda nuova o eccezione ma limitandosi a confutare l'affermazione, frutto, a suo parere, di un errore di fatto, contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui il più volte citato rapporto di conto corrente si sarebbe <<estinto il 4/9/1998 con un saldo di avere per il correntista di Lit 290.799>>. 3.5 Del resto secondo l'accertamento in fatto compiuto dai giudici distrettuali, la circostanza che il conto corrente fosse stato chiuso con un saldo passivo di lire 386.863.657 era pacifica, in quanto il dato risultava addirittura dagli scritti difensivi della curatela.

Si legge, infatti, a pagina 5 dell'impugnata sentenza che la chiusura del conto con saldo a credito della Banca, sfociato nell'insinuazione allo stato passivo, è stato << evidenziato dalla Banca, e del resto allegato anche dalla procedura appellata>>. 3.6 Va in ogni caso rimarcato, ad ulteriore conferma della infondatezza della doglianza, che l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza non attribuisce alcun valore dirimente alla questione di fatto costituita dalla chiusura del conto in passivo, in quanto la Corte di Appello pone a base del proprio convincimento una autonoma ed ulteriore ratio decidendi. 3.7 La motivazione della sentenza di secondo grado si fonda, infatti, sulla ulteriore circostanza che nella cessione parziale dell'azienda alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati espressamente esclusi i << crediti sofferenziali>> e « tenuto conto .....che secondo le categorie di censimento rischi della circolare della Banca d'Italia nr 139/91 nella categoria sofferenze va ricondotta "l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche se non accertata giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita dell'azienda" deve concludersi che anche gli obblighi restitutori nascenti da revocatoria, che andranno ad incrementare il credito della banca verso il soggetto insolvente, rientrino nella categoria della sofferenze e pertanto, a mente dell'atto di cessione in esame siano stati esclusi dal trasferimento alla cessionaria>> 3.8 In sostanza, a giudizio della Corte di Appello, la posizione "sofferenziale" si può configurare anche in presenza di una situazione di insolvenza del soggetto che ha avuto rapporti con la banca generativa di potenziali azioni revocatorie, idonee ove accolte, ad incrementare il debito. 3.9 Tale ragione, idonea da sé sola a sorreggere la decisione, non è stata oggetto di specifica censura nel ricorso, ma solo, da parte dell'intervenuta, nella memoria ex art 380 bis cpc e, quindi, tardivamente. 3.9 Al riguardo, infatti, giova segnalare il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. ex plurimis, Cass.

S.U. 11097/2006, 3471/2016 17863/2020) 4 II secondo motivo è infondato in quanto, fermo restando le considerazioni testè esposte sulla rilevanza non decisiva della questione del saldo nell'ambito della complessiva struttura motivazionale dell'impugnata sentenza, come si evince dalla lettura del passo integrale, riprodotto in ossequio al principio di specificità, della memoria di replica della Banca l'appellante, anche in tale scritto difensivo, conferma, nella sostanza, la « versione dei fatti>> offerta nell'atto di appello, e cioè che il creditore si insinuò nel passivo del fallimento per l'importo di lire 386.863.697 per ill saldo negativo risultante dall'estinzione del conto. 4 II terzo motivo è destituito di fondamento, in primo luogo in quanto il fatto storico della chiusura a credito per il correntisl:a non è decisivo ai fini del decidere per le argomentazioni sopra svolte. 4.1 La circostanza che il rapporto di conto corrente presentasse al momento dell'estinzione un saldo debitorio per il correntista con conseguente insinuazione nel passivo fallimentare da parte della banca creditrice non è, inoltre, stata oggetto di discussione tra le parti ; al riguardo i giudici di seconde cure, hanno affermato che <<come evidenziato dalla appellante , e del resto allegato anche dalla procedura appellata, il rapporto di conto corrente si è sciolto prima della cessione del ramo di azienda ed addirittura prima della dichiarazione di fallimento intervenuta il 12/1/98 ( vedi comparsa di costituzione e risposta in appello del Fallimento da pac7 12) residuando un saldo a credito della Banca, sfociato in una insinuazione al passivo della procedura fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]>>.

Tale accertamento di fatto non è stato fatto oggetto di alcun rilievo da parte della curatela.

5. E' infine, infondato anche il quarto motivo in quanto, per le considerazioni svolte con l'esame dei precedenti motivi, il giudice di appello ha accertato che il c/c nr 2404 riportava , al momento della sua chiusura, un saldo passivo per il correntista con conseguente credito della banca regolarmente insinuato nel passivo fallimentare.

Né è predicabile alcuna violazione dell'ad 58 del d.lgs. n. 385/1993 in quanto è consentito dalla legge escludere dalla cessione di ramo di azienda rapporti e posizioni specificamente individuati.

6. Il ricorso va ,quindi, rigettato.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la curatela e il terzo intervenuto al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive C 30.000,00 oltre C 200,00 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e dell'intervenuto dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24204/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del curatore prof avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] nr 6 ricorrente nonchè [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura CA\ speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Rep.n.8797 del 18/2/2022; -intervenuta - contro [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; controricorrente avverso la sentenza n. 4931/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa il 22 febbraio 2007, il Tribunale di Roma, dopo avere accertato che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. era succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara s.c. a r.I., per effetto di cessione di ramo di azienda bancaria, nel rapporto cli conto corrente bancario n. 2404 intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].: in applicazione dell'art. 67, secondo comma, I.fall., dichiarò l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., delle rimesse bancarie, pari a complessivi C. 4.557.244,45, affluite su tale conto corrente; condannò la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare tale somma di danaro, oltre interessi, alla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Per quanto qui interessa, in tale sentenza il Tribunale, in risposta alla deduzione della banca convenuta relativa alla sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio dalla curatela, affermò che le rimesse solutorie, oggetto della esercitata azione revocatoria fallimentare, nulla avevano a che fare con i "crediti in sofferenza" che la banca assumeva non esserle stati ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. In accoglimento dell'appello della parte soccombente, la Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 22 luglio 2014, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda revocatoria, evidenziando, per quanto qui interessa, che: a) contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata, il rapporto di conto corrente, a suo tempo intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], si era estinto, prima della cessione del ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e della dichiarazione del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], con un saldo a credito della banca, che si era insinuata nel passivo, sicchè il rapporto obbligatorio costituiva un "credito a sofferenza"; b) il debito restitutorio della banca derivato dalla revocatoria, inerente "il credito della banca verso il soggetto insolvente", rientrava "nella categoria sofferenze", espressamente escluse dalla cessione del ramo di azienda, addirittura incrementandolo in caso di fondatezza dell'azione revocatoria; c) non era stata fornita la prova del trasferimento alla cessionaria delle passività aziendali costituite dalle revocatorie non essendo al riguardo idonei a dimostrare le circostanza né l'appostazione di un fondo rischi e oneri né il contenuto delle informazioni date dalla [OSCURATO:PERSONA].3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (che, come tale, prosegue nei rapporti, anche processuali, di cui era titolare la società incorporata: art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.), resiste con controricorso. 5. Nelle more del giudizio è intervenuta la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha fatto proprie le difese della curatela ricorrente, deducendo, quale assuntore del concordato fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. omologato dal Tribunale di Roma, di essere succeduta per effetto di tale evento in tutti i diritti e le azioni della curatela. 6. La società intervenuta e quella controricorrente hanno rispettivamente depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della EÌ [OSCURATO:PERSONA] srl proposta dalla banca controricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. 1.1 All'atto di intervento è allegata copia del decreto di omologazione del concordato fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emesso dal Tribunale di Roma il 18 giugno 2019 da cui risulta: a) nella motivazione che la proposta di [OSCURATO:PERSONA] garantisce un <<ulteriore riparto a favore dei creditori chirografari nel caso di esito vittorioso della causa contro il [OSCURATO:PERSONA] di Novara in quanto l'80% delle somme eventualmente corrisposte dal [OSCURATO:PERSONA] verrebbero ripartite ai chirografari>> e << si farà carico anche dell'eventuale reinsinuazione nel passivo ex art 70 I.f. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato dai soggetti convenuti in revocatoria ( Banca MPS e [OSCURATO:PERSONA]) garantendo agli stessi un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari>>; b) nel dispositivo che l'assuntore dovrà provvedere <<al pagamento diretto ai creditori di quanto eventualmente derivante dalle azioni revocatorie pendenti, nei tempi e nei modi indicati dalla proposta>>. Alla memoria depositata dalla controricorrente è allegata copia del decreto emesso dal Tribunale di Roma il 12 agosto 2021, dispositivo della chiusura del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2 Orbene la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che quando il concordato fallimentare con assunzione comporti la cessione delle azioni revocatorie- ipotesi verificatasi nel caso di specie- la conseguente chiusura del fallimento determina una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cod. proc. civ.; con conseguente legittimazione dell'assuntore a intervenire nel giudizio in corso anche dinanzi alla Corte di cassazione, non come parte necessaria né in sostituzione del curatore fallimentare (in questo senso, cfr.: Cass. 15793/2018, 15012/2018, 17339/2015, 18967/2013, 29385/2011 e 4766/2007). Tale principio è qui da ribadire. 1.3 Quanto alla ulteriore eccezione, sollevata dalla banca, di improcedibilità dell'azione revocatoria: è certamente vero che la stessa consegue normalmente alla chiusura della procedura ed alla connessa impossibilità di procedere ulteriormente alla ricostruzione del patrimonio del fallito per realizzare la par condicio creditorum; è però altrettanto vero che l'improcedibilità è da escludere quando, come nella specie, vi sia stata cessione dell'azione revocatoria all'assuntore del concordato fallimentare (in questo senso, cfr. Cass. 3186/83 e 4776/2007).2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 cpc, in relazione all'ad 360 1 comma nr 4 cpc; la sentenza viene criticata per non essersi pronunciata sulla specifica censura preliminare mossa dalla curatela appellata di inammissibilità dell'appello per avere la banca, per la prima volta in appello, allegato la circostanza di fatto della che il c/c nr 2404 venne chiuso nel novembre 1998 con un saldo passivo di lire 386.863.657. Si sostiene in ogni caso che il giudice di appello avrebbe dovuto non tener conto di tale elemento di fatto in quanto inammissibilmente dedotto solo in secondo grado. 2.1 Con il secondo motivo viene dalla ricorrente dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'ad 115 cpc e dell'ad 2697 cc in relazione all'ad 360 1 comma nr 3 cpc; si sostiene che i giudici di appello abbiano ritenuto provata la circostanza della chiusura del rapporto del conto corrente con saldo passivo sulla base delle convergenti dichiarazioni delle parti nonostante la Banca abbia reso nel corso dei giudizio, ed in particolare nella memoria di replica, indicazioni discordanti tra loro circa l'entità del saldo passivo con cui si era chiuso il rapporto bancario. 3.2 Con il terzo motivo denuncia la ricorrente violazione dell'ad 360 1 comma nr. 5 cpc per avere la Corte di appello omesso di esaminare fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti costituiti dalla estinzione del conto corrente poco prima del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], con un saldo a credito per il correntista invece che a debito così come accertato dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio acquisita agli atti del giudizio di primo grado. 3.3 Con il quarto motivo la curatela denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 del d.lvo nr 385/1993 e 67 I.f., in relazione all'ad 360 1 comma 360 cpc; si argomenta che, essendosi il conto corrente chiuso con un attivo per il correntista, la Corte avrebbe dovuto affermare la legittimazione passiva della cessionaria. 3.11 primo motivo è inammissibile nella parte in cui viene dedotto il vizio di omessa pronuncia . 3.1 n mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non può dare luogo a vizio di omessa pronuncia, che si configura solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito; in tale ipotesi si può profilare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (Cass.22860/2004, 14486/2004, 24808/2005 e 15843/2015). 3.2 Nella fattispecie in esame la ricorrente ha comunque specificamente denunciato la violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado nell'aver fondato la propria decisione sulla circostanza di fatto- costituita dalla chiusura del c/c 2404 prima della dichiarazione del fallimento con un saldo passivo successivamente oggetto di verifica fra i crediti concorsuali-, asseritamente non dedotta dalla banca nel giudizio di primo grado.; tale censura ,traducendosi in una violazione della norma processuale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 è scrutinabile da parte della Corte di cassazione mediante l'esame diretto degli atti. 3.4 n motivo, valutato in tale articolazione, è infondato. 3.5 Al riguardo è sufficiente osservare che l'istituto bancario con l'atto di appello non è affatto incorso nel divieto dei nova in appello previsto dall'ad 345 cpc , non proponendo alcuna domanda nuova o eccezione ma limitandosi a confutare l'affermazione, frutto, a suo parere, di un errore di fatto, contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui il più volte citato rapporto di conto corrente si sarebbe <<estinto il 4/9/1998 con un saldo di avere per il correntista di Lit 290.799>>. 3.5 Del resto secondo l'accertamento in fatto compiuto dai giudici distrettuali, la circostanza che il conto corrente fosse stato chiuso con un saldo passivo di lire 386.863.657 era pacifica, in quanto il dato risultava addirittura dagli scritti difensivi della curatela. Si legge, infatti, a pagina 5 dell'impugnata sentenza che la chiusura del conto con saldo a credito della Banca, sfociato nell'insinuazione allo stato passivo, è stato << evidenziato dalla Banca, e del resto allegato anche dalla procedura appellata>>. 3.6 Va in ogni caso rimarcato, ad ulteriore conferma della infondatezza della doglianza, che l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza non attribuisce alcun valore dirimente alla questione di fatto costituita dalla chiusura del conto in passivo, in quanto la Corte di Appello pone a base del proprio convincimento una autonoma ed ulteriore ratio decidendi. 3.7 La motivazione della sentenza di secondo grado si fonda, infatti, sulla ulteriore circostanza che nella cessione parziale dell'azienda alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati espressamente esclusi i << crediti sofferenziali>> e « tenuto conto .....che secondo le categorie di censimento rischi della circolare della Banca d'Italia nr 139/91 nella categoria sofferenze va ricondotta "l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche se non accertata giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita dell'azienda" deve concludersi che anche gli obblighi restitutori nascenti da revocatoria, che andranno ad incrementare il credito della banca verso il soggetto insolvente, rientrino nella categoria della sofferenze e pertanto, a mente dell'atto di cessione in esame siano stati esclusi dal trasferimento alla cessionaria>> 3.8 In sostanza, a giudizio della Corte di Appello, la posizione "sofferenziale" si può configurare anche in presenza di una situazione di insolvenza del soggetto che ha avuto rapporti con la banca generativa di potenziali azioni revocatorie, idonee ove accolte, ad incrementare il debito. 3.9 Tale ragione, idonea da sé sola a sorreggere la decisione, non è stata oggetto di specifica censura nel ricorso, ma solo, da parte dell'intervenuta, nella memoria ex art 380 bis cpc e, quindi, tardivamente. 3.9 Al riguardo, infatti, giova segnalare il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 11097/2006, 3471/2016 17863/2020) 4 II secondo motivo è infondato in quanto, fermo restando le considerazioni testè esposte sulla rilevanza non decisiva della questione del saldo nell'ambito della complessiva struttura motivazionale dell'impugnata sentenza, come si evince dalla lettura del passo integrale, riprodotto in ossequio al principio di specificità, della memoria di replica della Banca l'appellante, anche in tale scritto difensivo, conferma, nella sostanza, la « versione dei fatti>> offerta nell'atto di appello, e cioè che il creditore si insinuò nel passivo del fallimento per l'importo di lire 386.863.697 per ill saldo negativo risultante dall'estinzione del conto. 4 II terzo motivo è destituito di fondamento, in primo luogo in quanto il fatto storico della chiusura a credito per il correntisl:a non è decisivo ai fini del decidere per le argomentazioni sopra svolte. 4.1 La circostanza che il rapporto di conto corrente presentasse al momento dell'estinzione un saldo debitorio per il correntista con conseguente insinuazione nel passivo fallimentare da parte della banca creditrice non è, inoltre, stata oggetto di discussione tra le parti ; al riguardo i giudici di seconde cure, hanno affermato che <<come evidenziato dalla appellante , e del resto allegato anche dalla procedura appellata, il rapporto di conto corrente si è sciolto prima della cessione del ramo di azienda ed addirittura prima della dichiarazione di fallimento intervenuta il 12/1/98 ( vedi comparsa di costituzione e risposta in appello del Fallimento da pac7 12) residuando un saldo a credito della Banca, sfociato in una insinuazione al passivo della procedura fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]>>. Tale accertamento di fatto non è stato fatto oggetto di alcun rilievo da parte della curatela. 5. E' infine, infondato anche il quarto motivo in quanto, per le considerazioni svolte con l'esame dei precedenti motivi, il giudice di appello ha accertato che il c/c nr 2404 riportava , al momento della sua chiusura, un saldo passivo per il correntista con conseguente credito della banca regolarmente insinuato nel passivo fallimentare. Né è predicabile alcuna violazione dell'ad 58 del d.lgs. n. 385/1993 in quanto è consentito dalla legge escludere dalla cessione di ramo di azienda rapporti e posizioni specificamente individuati. 6. Il ricorso va ,quindi, rigettato. 7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la curatela e il terzo intervenuto al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive C 30.000,00 oltre C 200,00 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e dell'intervenuto dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il rico