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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01570/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorrenti con un unico motivo di ricorso deducono vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; letta la memoria difensiva depositata; Ritenuto che il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice a titolo di continuazione tra i reati, evidenziando che si trattava di aumenti distinti, modesti e giustificati dalle complessive modalità dei fatti e dal tipo di sostanze cedute, nonchè diversificati in base alla differenza quantitativa e qualitativa delle condotte tenute dai diversi imputati.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica, nonchè in linea con il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01).

Anche la doglianza ulteriore relativa alla mancata indicazione del reato più grave è manifestamente infondata.

La circostanza che i Giudici di merito non abbiano indicato il reato più grave non ha rilievo ai fini della motivazione relativa alla determinazione della pena, essendo stata correttamente indicata la pena base e l'aumento a titolo di continuazione, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Sez.U, n.748 del 12/10/1993, dep.25/01/1994, Rv.195805 - 01; Sez.U, n.15 del 26/11/1997,dep.03/02/1998, Rv.209485 - 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347 - 01); nella specie, erano contestati al ricorrente plurimi atti di cessione di stupefacente ex art 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, e, quindi, reati tutti di pari gravità; non si rendeva, pertanto, necessaria alcuna specificazione in ordine al reato più grave (cfr anche Sez.4, n.6853 del 27/01/2009, Rv.242867, in motivazione).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorrenti con un unico motivo di ricorso deducono vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; letta la memoria difensiva depositata; Ritenuto che il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice a titolo di continuazione tra i reati, evidenziando che si trattava di aumenti distinti, modesti e giustificati dalle complessive modalità dei fatti e dal tipo di sostanze cedute, nonchè diversificati in base alla differenza quantitativa e qualitativa delle condotte tenute dai diversi imputati. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica, nonchè in linea con il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01). Anche la doglianza ulteriore relativa alla mancata indicazione del reato più grave è manifestamente infondata. La circostanza che i Giudici di merito non abbiano indicato il reato più grave non ha rilievo ai fini della motivazione relativa alla determinazione della pena, essendo stata correttamente indicata la pena base e l'aumento a titolo di continuazione, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Sez.U, n.748 del 12/10/1993, dep.25/01/1994, Rv.195805 - 01; Sez.U, n.15 del 26/11/1997,dep.03/02/1998, Rv.209485 - 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347 - 01); nella specie, erano contestati al ricorrente plurimi atti di cessione di stupefacente ex art 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, e, quindi, reati tutti di pari gravità; non si rendeva, pertanto, necessaria alcuna specificazione in ordine al reato più grave (cfr anche Sez.4, n.6853 del 27/01/2009, Rv.242867, in motivazione). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am