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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23319/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agropoli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agropoli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1293/2019 in data 15/12/2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato in data 11/04/2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, rideterminava la pena inflitta rispettivamente a: -[OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 19/12/2017 ed operata la diminuzione per il rito, nella misura di anni tre di reclusione ed euro 5.200 di multa; -[OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro 2.200 di multa; -[OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni uno di reclusione ed euro 2.400 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], vengono proposti distinti ricorsi per cassazione.

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: con riferimento ai capi 2 (artt. 81 cpv., 110, 56, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen.) e 3 (artt. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1, cod. pen.) d'imputazione, erronea applicazione degli artt. 192, commi 3 e 4 e 371, comma 2, lett. b, cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

I reati di cui ai capi 2) e 3) sono collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. a quelli di cui al capo 1), sotto un duplice profilo: il primo, perché i reati di tentata estorsione e di lesioni sono stati commessi in danno del [OSCURATO:PERSONA], che era debitore di somme di denaro ricavate dalla gestione dello spaccio di stupefacenti nel quale anch'egli era coinvolto (capo 1), sicchè risultano finalizzati a conseguire coattivamente il profitto dell'illecita attività integrante il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; il secondo, perché la prova dell'attività di spaccio di stupefacenti di cui al capo 1), influisce sulla prova della tentata estorsione e delle lesioni in danno del [OSCURATO:PERSONA] (capi 2 e 3), in quanto non sarebbe altrimenti individuabile la causale illecita relativa a queste due ultime contestazioni se non fosse accertata l'integrazione della prima, sulla base delle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, dopo aver sostenuto l'autosufficienza delle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, in maniera del tutto illogica e contraddittoria sostiene, ad onta di una presunta mancanza di collegamento tra i reati ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., che il rinvenimento di una rilevante quantità di sostanza stupefacente presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un riscontro individualizzante per la tentata estorsione, rispetto al quale fornirebbe il movente all'azione del recupero del debito non pagato.

Il dato obiettivo della consumazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, accertato il 09/04/2017, a distanza di un mese dalla data di contestazione della condotta estorsiva (08/03/2017), non determina automaticamente la partecipazione dell'imputata all'azione illecita di recupero del credito, per la quale occorre una conferma individualizzante sotto il profilo spazio- temporale.

Le intercettazioni telefoniche a cui si fa riferimento nelle sentenze di merito dimostrano unicamente un collegamento tra il Grazioso ed il [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento alla [OSCURATO:PERSONA].

Parimenti, le riprese videofilmate che hanno inquadrato la fase dell'aggressione, riprendono le immagini di persone diverse dalla [OSCURATO:PERSONA], così come le sommarie informazioni testimoniali assunte di chi ha assistito ai fatti ([OSCURATO:PERSONA]) non accertano la presenza della donna.

Secondo motivo: con riferimento al capo 1 (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. 309/1990) d'imputazione, erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Le intercettazioni valorizzate nelle sentenze di merito "triangolano" esclusivamente i rapporti tra Grazioso, Molisse e [OSCURATO:PERSONA].

Non si comprende quale possa essere l'elemento di raccordo individualizzante che colleghi la [OSCURATO:PERSONA] agli altri coimputati, dovendo attribuirsi alla detenzione della droga accertata il 09/04/2017 un carattere meramente oggettivo e neutro, privo di qualsiasi connotazione che contribuisca a sedimentare la prova della responsabilità per il capo 1).

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali con riferimento agli artt. 192, comma 3, 56, 629, comma 2, cod. pen. nonché vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo 2) sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], imputato di reato collegato ex art. 192, comma 4, cod. proc. pen., le cui propalazioni devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Gli elementi indicati dai giudici di merito non possono ritenersi come riscontri esterni individualizzanti, avendo un carattere neutro e non potendo desumersi dagli stessi alcunchè di rilevante contra reum, se non attraverso congetture.Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali con riferimento agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/1990 e 81 cpv. cod. pen.

Anche in relazione al reato di cui al capo 1), il Grazioso viene ritenuto penalmente responsabile sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

Alla mancanza di riscontri del narrato, si aggiunge contraddittorietà, con conseguente intrinseca inattendibilità.

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità per il capo 1) e all'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

In relazione alla condotta ascritta al Molisse, individuato quale intermediatore nel rapporto tra il Grazioso ed il [OSCURATO:PERSONA], la motivazione si profila come carente con riferimento all'evocata doglianza circa l'assenza di qualsivoglia accertamento posto a riscontro della singola dichiarazione ad opera del presunto acquirente, a fronte dell'inconsistenza probatoria assunta dall'unico dato intercettivo di per sé considerato.

Inconsistenza motivazionale che si registra anche con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie più lieve dell'art. 73 d.P.R. 309/1990: invero, si è omesso di considerare la pochezza dei sequestri personali eseguiti sui presunti acquirenti ed il mancato rinvenimento di strumenti sintomatici di una comprovata attività di compravendita di sostanze illecite Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta.

Le modalità dei fatti contestati, che la stessa Corte territoriale definisce come caratterizzati dalla episodicità e dalla non pluralità, avrebbero dovuto indurre ad irrogare una pena contenuta nei minimi edittali, idonea ad assorbire nella sua entità una valutazione conforme ai criteri di adeguatezza enunciati dall'art. 133 cod. pen. oltre che coerenti con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

Va premesso che si è in presenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Del tutto aspecifici e comunque manifestamente infondati sono i due motivi di ricorso proposti, trattabili congiuntamente avuto riguardo ai reciproci collegamenti.

2.1.1. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

2.1.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio che, come rilevato dalla Procura generale, l'individuazione del lamentato difetto nel percorso logico argomentativo della Corte (ossia che le dichiarazioni del coimputato o di imputato di reato connesso o collegato si dovrebbero sottrarre alle regole di cui all'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. se lo stesso individuo riveste nel medesimo procedimento la veste di persona offesa, necessitando in tal caso "solo della ordinaria valutazione critica, seppure rigorosa"), non è comunque in grado di confutare la concreta individuazione da parte del giudice di merito di elementi esterni di conforto alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], indicati, per la [OSCURATO:PERSONA], nel rinvenimento nell'abitazione della ricorrente di un quantitativo di marijuana idoneo a dimostrare la sussistenza del movente della tentata estorsione.

Rispetto a ciò la difesa della ricorrente censura la valenza probatoria in termini di riscontro della predetta circostanza (il possesso illecito di marijuana da parte dell'imputata) in ragione dell'epoca dell'accertamento (due mesi successivi alla data dei fatti contestati al capo 1) e ciò che andrebbe a provare, ossia la sussistenza di un movente (di recupero del debito non pagato) per la tentata estorsione e le lesioni di cui ai capi 2) e 3).

2.2. Ritiene il Collegio che l'asserzione della Corte territoriale per cui le dichiarazioni rese da chi assuma la duplice veste di persona offesa e coimputato in reato connesso collegato non necessiterebbero di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rappresenta un dictum di nessun rilievo nel percorso argomentativo adottato e non è in grado di incrinare la capacità dimostrativa valutata in concreto in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], essendosi in effetti la stessa Corte territoriale correttamente espressa sulla sussistenza di riscontri a queste ultime, la cui valutazione sull'efficacia individualizzante in relazione al thema probandum attiene comunque al merito, non censurabile in sede di legittimità.

2.3. D'altro canto, la Corte territoriale individua nel rinvenimento della marijuana presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] la causale del delitto di tentata estorsione, con argomentazioni coerenti con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza che si sottraggono ad ogni censura di legittimità, essendosi al riguardo riconosciuto che, in tema di valutazione della prova, la causale del delitto, pur non costituendo elemento di prova autosufficiente, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, a condizione che sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali ed oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare (così, Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, Fortuna, Rv. 279790; nello stesso senso, Sez. 2, n. 43311 del 17/07/2013, Barbaro, Rv. 256966; Sez. 2, n. 10967 del 17/12/2004, dep. 2005, Romito, Rv. 231028).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Del tutto aspecifici e comunque manifestamente infondati sono anche qui i due motivi di ricorso proposti, trattabili congiuntamente avuto riguardo ai reciproci collegamenti.

Al riguardo si richiamano le valutazioni espresse nei precedenti paragrafi 2.1.1.,

2.1.2. e

2.2. del considerato in diritto, con riferimento alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

Anche la difesa Grazioso individua un preciso difetto nel percorso logico argomentativo della Corte territoriale (ossia che le dichiarazioni del coimputato o di imputato di reato connesso o collegato si dovrebbero sottrarre alle regole di cui all'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. se lo stesso individuo riveste nel medesimo procedimento la veste di persona offesa, necessitando in tal caso "solo della ordinaria valutazione critica, seppure rigorosa"); tuttavia, anche la difesa Grazioso non è in grado di confutare la concreta individuazione da parte del giudice territoriale di elementi esterni di conforto alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], indicati, per il Grazioso, nell'azione di forza dell'inseguimento della persona offesa (per i reati di cui ai capi 2 e 3), nonché nella conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'appellativo con cui Grazioso veniva chiamato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'attività di spaccio e dal possesso da parte di costei (complice del Grazioso) di marijuana presso la sua abitazione (per il reato di cui al capo 1).

A differenza della difesa [OSCURATO:PERSONA], quella del Grazioso si limita alla contestazione in diritto, rivendicando un preteso valore "neutro" dei dati di fatto sopra indicati.

Tuttavia, anche la difesa del Grazioso non scalfisce la valutazione di idoneità del dato probatorio indicato (il fonogramma che riprende l'imputato inseguire la persona offesa) a fungere da elemento esterno di riscontro al fatto di reato da accertare.

In definitiva, il ricorso del Grazioso, come quello della [OSCURATO:PERSONA], riportano una presunta violazione della regola di giudizio, per poi confrontarsi con una differente valutazione nel merito degli elementi di prova formati in conformità al disposto di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non sindacabile in sede di legittimità.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con riferimento al primo motivo, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianza che ripropone una questione già ampiamente esaminata dai giudici a quibus, esponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo.

4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La pena irrogata al Molisse per un unico episodio di cessione di marijuana in relazione al capo 1) è stata di anni uno di reclusione ed euro 2.400 di multa, così determinata: pena base, anni due, mesi tre di reclusione ed euro 5.400 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3.600 di multa, ulteriormente diminuita come sopra per il rito.

Si tratta di una pena che è stata determinata in prossimità dei limiti edittali (per il fatto in contestazione la legge prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468).

Trattasi di sanzione ampiamente giustificata sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo la Corte territoriale ridimensionato il ruolo del ricorrente, riconoscendogli quello (meno grave) di mero intermediatore.

Sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza, allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agropoli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agropoli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1293/2019 in data 15/12/2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato in data 11/04/2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, rideterminava la pena inflitta rispettivamente a: -[OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 19/12/2017 ed operata la diminuzione per il rito, nella misura di anni tre di reclusione ed euro 5.200 di multa; -[OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro 2.200 di multa; -[OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni uno di reclusione ed euro 2.400 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], vengono proposti distinti ricorsi per cassazione. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: con riferimento ai capi 2 (artt. 81 cpv., 110, 56, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen.) e 3 (artt. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1, cod. pen.) d'imputazione, erronea applicazione degli artt. 192, commi 3 e 4 e 371, comma 2, lett. b, cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. I reati di cui ai capi 2) e 3) sono collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. a quelli di cui al capo 1), sotto un duplice profilo: il primo, perché i reati di tentata estorsione e di lesioni sono stati commessi in danno del [OSCURATO:PERSONA], che era debitore di somme di denaro ricavate dalla gestione dello spaccio di stupefacenti nel quale anch'egli era coinvolto (capo 1), sicchè risultano finalizzati a conseguire coattivamente il profitto dell'illecita attività integrante il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; il secondo, perché la prova dell'attività di spaccio di stupefacenti di cui al capo 1), influisce sulla prova della tentata estorsione e delle lesioni in danno del [OSCURATO:PERSONA] (capi 2 e 3), in quanto non sarebbe altrimenti individuabile la causale illecita relativa a queste due ultime contestazioni se non fosse accertata l'integrazione della prima, sulla base delle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, dopo aver sostenuto l'autosufficienza delle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, in maniera del tutto illogica e contraddittoria sostiene, ad onta di una presunta mancanza di collegamento tra i reati ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., che il rinvenimento di una rilevante quantità di sostanza stupefacente presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un riscontro individualizzante per la tentata estorsione, rispetto al quale fornirebbe il movente all'azione del recupero del debito non pagato. Il dato obiettivo della consumazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, accertato il 09/04/2017, a distanza di un mese dalla data di contestazione della condotta estorsiva (08/03/2017), non determina automaticamente la partecipazione dell'imputata all'azione illecita di recupero del credito, per la quale occorre una conferma individualizzante sotto il profilo spazio- temporale. Le intercettazioni telefoniche a cui si fa riferimento nelle sentenze di merito dimostrano unicamente un collegamento tra il Grazioso ed il [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, le riprese videofilmate che hanno inquadrato la fase dell'aggressione, riprendono le immagini di persone diverse dalla [OSCURATO:PERSONA], così come le sommarie informazioni testimoniali assunte di chi ha assistito ai fatti ([OSCURATO:PERSONA]) non accertano la presenza della donna. Secondo motivo: con riferimento al capo 1 (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. 309/1990) d'imputazione, erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Le intercettazioni valorizzate nelle sentenze di merito "triangolano" esclusivamente i rapporti tra Grazioso, Molisse e [OSCURATO:PERSONA]. Non si comprende quale possa essere l'elemento di raccordo individualizzante che colleghi la [OSCURATO:PERSONA] agli altri coimputati, dovendo attribuirsi alla detenzione della droga accertata il 09/04/2017 un carattere meramente oggettivo e neutro, privo di qualsiasi connotazione che contribuisca a sedimentare la prova della responsabilità per il capo 1). 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali con riferimento agli artt. 192, comma 3, 56, 629, comma 2, cod. pen. nonché vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo 2) sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], imputato di reato collegato ex art. 192, comma 4, cod. proc. pen., le cui propalazioni devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Gli elementi indicati dai giudici di merito non possono ritenersi come riscontri esterni individualizzanti, avendo un carattere neutro e non potendo desumersi dagli stessi alcunchè di rilevante contra reum, se non attraverso congetture.Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali con riferimento agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/1990 e 81 cpv. cod. pen. Anche in relazione al reato di cui al capo 1), il Grazioso viene ritenuto penalmente responsabile sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Alla mancanza di riscontri del narrato, si aggiunge contraddittorietà, con conseguente intrinseca inattendibilità. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità per il capo 1) e all'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In relazione alla condotta ascritta al Molisse, individuato quale intermediatore nel rapporto tra il Grazioso ed il [OSCURATO:PERSONA], la motivazione si profila come carente con riferimento all'evocata doglianza circa l'assenza di qualsivoglia accertamento posto a riscontro della singola dichiarazione ad opera del presunto acquirente, a fronte dell'inconsistenza probatoria assunta dall'unico dato intercettivo di per sé considerato. Inconsistenza motivazionale che si registra anche con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie più lieve dell'art. 73 d.P.R. 309/1990: invero, si è omesso di considerare la pochezza dei sequestri personali eseguiti sui presunti acquirenti ed il mancato rinvenimento di strumenti sintomatici di una comprovata attività di compravendita di sostanze illecite Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta. Le modalità dei fatti contestati, che la stessa Corte territoriale definisce come caratterizzati dalla episodicità e dalla non pluralità, avrebbero dovuto indurre ad irrogare una pena contenuta nei minimi edittali, idonea ad assorbire nella sua entità una valutazione conforme ai criteri di adeguatezza enunciati dall'art. 133 cod. pen. oltre che coerenti con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che si è in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Del tutto aspecifici e comunque manifestamente infondati sono i due motivi di ricorso proposti, trattabili congiuntamente avuto riguardo ai reciproci collegamenti. 2.1.1. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2.1.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio che, come rilevato dalla Procura generale, l'individuazione del lamentato difetto nel percorso logico argomentativo della Corte (ossia che le dichiarazioni del coimputato o di imputato di reato connesso o collegato si dovrebbero sottrarre alle regole di cui all'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. se lo stesso individuo riveste nel medesimo procedimento la veste di persona offesa, necessitando in tal caso "solo della ordinaria valutazione critica, seppure rigorosa"), non è comunque in grado di confutare la concreta individuazione da parte del giudice di merito di elementi esterni di conforto alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], indicati, per la [OSCURATO:PERSONA], nel rinvenimento nell'abitazione della ricorrente di un quantitativo di marijuana idoneo a dimostrare la sussistenza del movente della tentata estorsione. Rispetto a ciò la difesa della ricorrente censura la valenza probatoria in termini di riscontro della predetta circostanza (il possesso illecito di marijuana da parte dell'imputata) in ragione dell'epoca dell'accertamento (due mesi successivi alla data dei fatti contestati al capo 1) e ciò che andrebbe a provare, ossia la sussistenza di un movente (di recupero del debito non pagato) per la tentata estorsione e le lesioni di cui ai capi 2) e 3). 2.2. Ritiene il Collegio che l'asserzione della Corte territoriale per cui le dichiarazioni rese da chi assuma la duplice veste di persona offesa e coimputato in reato connesso collegato non necessiterebbero di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rappresenta un dictum di nessun rilievo nel percorso argomentativo adottato e non è in grado di incrinare la capacità dimostrativa valutata in concreto in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], essendosi in effetti la stessa Corte territoriale correttamente espressa sulla sussistenza di riscontri a queste ultime, la cui valutazione sull'efficacia individualizzante in relazione al thema probandum attiene comunque al merito, non censurabile in sede di legittimità. 2.3. D'altro canto, la Corte territoriale individua nel rinvenimento della marijuana presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] la causale del delitto di tentata estorsione, con argomentazioni coerenti con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza che si sottraggono ad ogni censura di legittimità, essendosi al riguardo riconosciuto che, in tema di valutazione della prova, la causale del delitto, pur non costituendo elemento di prova autosufficiente, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, a condizione che sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali ed oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare (così, Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, Fortuna, Rv. 279790; nello stesso senso, Sez. 2, n. 43311 del 17/07/2013, Barbaro, Rv. 256966; Sez. 2, n. 10967 del 17/12/2004, dep. 2005, Romito, Rv. 231028). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Del tutto aspecifici e comunque manifestamente infondati sono anche qui i due motivi di ricorso proposti, trattabili congiuntamente avuto riguardo ai reciproci collegamenti. Al riguardo si richiamano le valutazioni espresse nei precedenti paragrafi 2.1.1., 2.1.2. e 2.2. del considerato in diritto, con riferimento alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. Anche la difesa Grazioso individua un preciso difetto nel percorso logico argomentativo della Corte territoriale (ossia che le dichiarazioni del coimputato o di imputato di reato connesso o collegato si dovrebbero sottrarre alle regole di cui all'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. se lo stesso individuo riveste nel medesimo procedimento la veste di persona offesa, necessitando in tal caso "solo della ordinaria valutazione critica, seppure rigorosa"); tuttavia, anche la difesa Grazioso non è in grado di confutare la concreta individuazione da parte del giudice territoriale di elementi esterni di conforto alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], indicati, per il Grazioso, nell'azione di forza dell'inseguimento della persona offesa (per i reati di cui ai capi 2 e 3), nonché nella conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'appellativo con cui Grazioso veniva chiamato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'attività di spaccio e dal possesso da parte di costei (complice del Grazioso) di marijuana presso la sua abitazione (per il reato di cui al capo 1). A differenza della difesa [OSCURATO:PERSONA], quella del Grazioso si limita alla contestazione in diritto, rivendicando un preteso valore "neutro" dei dati di fatto sopra indicati. Tuttavia, anche la difesa del Grazioso non scalfisce la valutazione di idoneità del dato probatorio indicato (il fonogramma che riprende l'imputato inseguire la persona offesa) a fungere da elemento esterno di riscontro al fatto di reato da accertare. In definitiva, il ricorso del Grazioso, come quello della [OSCURATO:PERSONA], riportano una presunta violazione della regola di giudizio, per poi confrontarsi con una differente valutazione nel merito degli elementi di prova formati in conformità al disposto di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non sindacabile in sede di legittimità. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con riferimento al primo motivo, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianza che ripropone una questione già ampiamente esaminata dai giudici a quibus, esponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo. 4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La pena irrogata al Molisse per un unico episodio di cessione di marijuana in relazione al capo 1) è stata di anni uno di reclusione ed euro 2.400 di multa, così determinata: pena base, anni due, mesi tre di reclusione ed euro 5.400 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3.600 di multa, ulteriormente diminuita come sopra per il rito. Si tratta di una pena che è stata determinata in prossimità dei limiti edittali (per il fatto in contestazione la legge prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468). Trattasi di sanzione ampiamente giustificata sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo la Corte territoriale ridimensionato il ruolo del ricorrente, riconoscendogli quello (meno grave) di mero intermediatore. Sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza, allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i rico