CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1966
Cassazione n. 38240/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1966 avverso la sentenza del 13/05/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Roma ha condannato alla pena di 800,00 euro di multa [OSCURATO:PERSONA]' per il reato di minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato. La sentenza impugnata deve essere annullata perché è decorso il termine prescrizionale alla data del 7 settembre 2019 e la pena è illegale. P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così d in Roma, il 11 maggio 2021 Il cons gliere estensore Il Presidente