CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 23153/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11088/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco metropolitano pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA V.FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - [OSCURATO:PERSONA] transitato al Comune –Conservazione diritto alle “concessioni di viaggio” –Quantificazione R.G.N. 11088/2019 Ud. 04/07/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 11088/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 2 di 6 –controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 374/2018 depositata il 21/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 374/2018, pubblicata il 21 dicembre 2018, la Corte d’appello di Cagliari, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha respinto gli appelli – poi riuniti - proposti dalla CITTA’ [OSCURATO:PERSONA] C AGLIARI avverso le sentenze del Tribunale di Cagliari nn. 715/2017 e 1171/2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano adito una prima volta il Tribunale di Cagliari ottenendo – con sentenza di condanna generica della Corte d’appello di Cagliari n. 400/2008 – l’accertamento del diritto – quali ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato transitati alla Provincia di Cagliari - a veder incluse nella retribuzione da essi percepita anche le c.d. concessioni di viaggio - precedentemente godute presso le Ferrovie dello Stato – sotto forme di assegno ad personam. Sulla scorta di tale sentenza di condanna generica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano quindi chiesto ed ottenuto l’emissione di due decreti ingiuntivi per l’importo, ciascuno, di € 48.061,00, i quali erano stati opposti dalla CITTA’ [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Cagliari, con due distinte decisioni aveva respinto le opposizioni, ritenendo non più sindacabile l’accertamento del diritto Sez. S4/L- R.G. 11088/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 3 di 6 avanzato dai due lavoratori e stimando corretti i criteri con i quali questi ultimi avevano calcolato l’importo dell’assegno ad personam. 3. Adita dalla CITTA’ [OSCURATO:PERSONA] con due distinti gravami poi riuniti, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto gli appelli, rilevando che tutti i motivi di appello venivano a dedurre profili il cui esame doveva ritenersi ormai precluso per effetto dell’accertamento definitivo dell’an del credito da parte della precedente decisione della stessa Corte d’appello. In particolare, la Corte territoriale ha disatteso il motivo di appello con il quale veniva argomentato che il successivo passaggio dei due appellati ad un superiore inquadramento aveva integrato la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro, con conseguente venir meno del beneficio costituito dalle concessioni di viaggio. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre la CITTA’ [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001 e 97 Cost.La ricorrente impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha escluso che il successivo passaggio dei due odierni controricorrenti ad un superiore inquadramento abbia integrato la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro ed il conseguente venir meno del beneficio costituito dalle concessioni di viaggio. Sez. S4/L- R.G. 11088/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 4 di 6 Richiama, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale in tema di assoggettamento del passaggio a superiore qualifica funzionale alle regole del concorso in virtù della qualificazione di tale meccanismo in termini di novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Deduce, quindi, che il riconoscimento delle concessioni di viaggio nel trattamento retributivo avrebbe dovuto essere limitato sino al momento del passaggio alla superiore qualifica dei due controricorrenti. 2. Il ricorso è infondato. L’infondatezza discende da un duplice ordine di ragioni. La prima ragione è che i principi dettati da questa Corte in tema di procedure concorsuali c.d. “interne” e di applicazione dell’art. 63, D. Lgs. n. 165/2001 –richiamati dalla ricorrente – hanno, sì, affermato il carattere novativo dei rapporti di lavoro a seguito delle progressioni verticali - e quindi delle procedure concorsuali “interne” ai fini della individuazione dei dipendenti chiamati ad un inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate –ma non possono essere intesi nel senso che tale novazione si traduca – come invece sostiene la ricorrente – in una vera e propria soluzione di continuità nell’ambito del rapporto di pubblico impiego. Se, quindi, l’art. 63, D. Lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche alle procedure concorsuali interne, proprio per l’effetto novativo che la progressione determina sul rapporto di lavoro, nondimeno tale effetto novativo non può essere inteso come una forma di discontinuità su un rapporto che rimane, comunque, unitario. La seconda ragione è costituita dal fatto che gli eventi dedotti dalla ricorrente –e cioè la progressione verticale di entrambi gli odierni controricorrenti –risalgono – per ammissione della stessa ricorrente – Sez. S4/L- R.G. 11088/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 5 di 6 al 1999, e cioè ad un’epoca anteriore al formarsi della decisione della Corte d’appello di Cagliari n. 400/2008 che ha accertato l’an del diritto degli odierni controricorrenti con valenza di giudicato. È quindi evidente che i profili dedotti nella presente sede risultano coperti dal giudicato, in quanto si trattava di profili evidentemente “deducibili” nel precedente giudizio, con conseguente preclusione al loro esame nella presente sede. 3. Il profilo di infondatezzanel merito del ricorso vale a rendere superfluo l’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità delle produzioni documentali asseritamente nuove, sollevata dai controricorrenti. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso; Sez. S4/L- R.G. 11088/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 6 di 6 condanna laricorrente a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art