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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32311/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/07/2021 della Corte di appello di Lecce; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del precedente 19/12/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile di due delitti di dichiarazione infedele, relativi, rispettivamente, agli anni d'imposta 2009 e 2010, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al delitto afferente alla prima delle menzionate annualità e rideterminando la pena.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Palma, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità dei delitti in contestazione.

Sostiene, in specie, che la Corte distrettuale ha ritenuto configurabili gli anzidetti illeciti ancorchè la profonda crisi economica attraversata dalla società di cui l'imputato era legale rappresentante, caratterizzata dalla scarsità di commesse, dalla riduzione degli incassi e dall'aumento dei crediti non riscossi, portasse a ritenere insussistente l'elemento soggettivo.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche.

Assume al riguardo che i giudici di appello, a fronte di specifica richiesta, non avrebbero in alcun modo argomentato la mancata concessione dell'indicata diminuente.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione della continuazione con i connessi delitti di bancarotta per distrazione.

Osserva in proposito che la Corte territoriale avrebbe irragionevolmente negato l'unificazione sotto il vincolo della continuazione del delitto per cui v'è stata condanna con quello connesso di bancarotta per distrazione, in relazione al quale l'imputato aveva in precedenza patteggiato, a dispetto della ricorrenza delle condizioni per far luogo all'applicazione dell'istituto de quo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità dei delitti in contestazione, sostenendo che sarebbe stata erroneamente affermata la sussistenza dell'elemento soggettivo di tali illeciti, in tesi, viceversa, eliso dalla profonda crisi economica attraversata dalla società di cui l'imputato era legale rappresentante, caratterizzata da scarsità di commesse, riduzione degli incassi e incremento dei crediti non riscossi.

Ritiene in proposito il Collegio che la conferma, da parte della Corte territoriale, dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato effettuata dal primo giudice non presenti i denunziati vizi di legittimità.

E invero deve, in primo luogo, evidenziarsi che, nella vicenda che ci occupa, non è in discussione la componente oggettiva del fatto contestato, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", abbia omesso di versare, entro i termini di legge, VIVA dovuta per l'anno di imposta 2009, di importo complessivo pari a euro 505.710,00, nonché VIVA dovuta per l'anno 2010, di importo complessivo pari a euro 1.199.898,00.

Il tema controverso riguarda, invece, l'asserita scusabilità della condotta omissiva che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dipesa da circostanze indipendenti dalla volontà dell'imputato e, segnatamente, dalla grave crisi di liquidità patita dalla società di cui lo stesso è legale rappresentante.

Al riguardo, mette conto evidenziare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a sé medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto dell'impossibilità di fronteggiare la carenza di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo, in definitiva, la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentire il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur a fronte del compimento di tutte le possibili azioni - anche sfavorevoli per il patrimonio personale - dirette a recuperare le somme necessarie ad estinguere il debito erariale (così Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967-01).

Nel caso di specie, tuttavia, nessun argomento è stato prospettato dal ricorrente a sostegno dell'agitata deduzione, che si caratterizza, pertanto, per un'assoluta genericità.

D'altro canto, non può non rilevarsi che, ai fini della configurabilità dei delitti formanti oggetto della contestazione, è sufficiente il dolo generico, ossia la mera coscienza e volontà di non versare all'Erario, nel periodo considerato, VIVA già riscossa, la cui prova è insita nella presentazione di una dichiarazione annuale caratterizzata dall'omessa indicazione di elementi attivi, a fronte della quale del tutto irrilevanti risultano i motivi giustificativi della scelta di non versare il tributo dovuto.3.

Privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che nella pronunzia gravata non si sarebbe in alcun modo motivata l'anzidetta statuizione.

Osserva al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la doglianza de qua non è stata prospettata con l'atto di appello, con cui si è censurata la sola quantificazione della pena effettuata dal giudice di prime cure.

Tale circostanza esclude che la censura possa essere fatta valere in questa sede, dovendosi fare applicazione del consolidato principio secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01).

4. Manifestamente infondato risulta, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione della continuazione con i delitti connessi di bancarotta per distrazione in precedenza giudicati, sostenendo che l'invocata unificazione degli illeciti ex art. 81, comma 2, cod. pen. avrebbe trovato giustificazione nella ricorrenza delle condizioni richieste per l'operatività dell'istituto.

In proposito si osserva che la censura in oggetto, analogamente a quella dedotta col secondo motivo di ricorso, non è stata prospettata con l'atto di appello, la qual cosa - come già posto in rilievo - ne comporta la non deducibilità in questa sede.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/07/2021 della Corte di appello di Lecce; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del precedente 19/12/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile di due delitti di dichiarazione infedele, relativi, rispettivamente, agli anni d'imposta 2009 e 2010, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al delitto afferente alla prima delle menzionate annualità e rideterminando la pena. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Palma, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità dei delitti in contestazione. Sostiene, in specie, che la Corte distrettuale ha ritenuto configurabili gli anzidetti illeciti ancorchè la profonda crisi economica attraversata dalla società di cui l'imputato era legale rappresentante, caratterizzata dalla scarsità di commesse, dalla riduzione degli incassi e dall'aumento dei crediti non riscossi, portasse a ritenere insussistente l'elemento soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche. Assume al riguardo che i giudici di appello, a fronte di specifica richiesta, non avrebbero in alcun modo argomentato la mancata concessione dell'indicata diminuente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione della continuazione con i connessi delitti di bancarotta per distrazione. Osserva in proposito che la Corte territoriale avrebbe irragionevolmente negato l'unificazione sotto il vincolo della continuazione del delitto per cui v'è stata condanna con quello connesso di bancarotta per distrazione, in relazione al quale l'imputato aveva in precedenza patteggiato, a dispetto della ricorrenza delle condizioni per far luogo all'applicazione dell'istituto de quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità dei delitti in contestazione, sostenendo che sarebbe stata erroneamente affermata la sussistenza dell'elemento soggettivo di tali illeciti, in tesi, viceversa, eliso dalla profonda crisi economica attraversata dalla società di cui l'imputato era legale rappresentante, caratterizzata da scarsità di commesse, riduzione degli incassi e incremento dei crediti non riscossi. Ritiene in proposito il Collegio che la conferma, da parte della Corte territoriale, dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato effettuata dal primo giudice non presenti i denunziati vizi di legittimità. E invero deve, in primo luogo, evidenziarsi che, nella vicenda che ci occupa, non è in discussione la componente oggettiva del fatto contestato, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", abbia omesso di versare, entro i termini di legge, VIVA dovuta per l'anno di imposta 2009, di importo complessivo pari a euro 505.710,00, nonché VIVA dovuta per l'anno 2010, di importo complessivo pari a euro 1.199.898,00. Il tema controverso riguarda, invece, l'asserita scusabilità della condotta omissiva che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dipesa da circostanze indipendenti dalla volontà dell'imputato e, segnatamente, dalla grave crisi di liquidità patita dalla società di cui lo stesso è legale rappresentante. Al riguardo, mette conto evidenziare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a sé medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto dell'impossibilità di fronteggiare la carenza di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo, in definitiva, la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentire il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur a fronte del compimento di tutte le possibili azioni - anche sfavorevoli per il patrimonio personale - dirette a recuperare le somme necessarie ad estinguere il debito erariale (così Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967-01). Nel caso di specie, tuttavia, nessun argomento è stato prospettato dal ricorrente a sostegno dell'agitata deduzione, che si caratterizza, pertanto, per un'assoluta genericità. D'altro canto, non può non rilevarsi che, ai fini della configurabilità dei delitti formanti oggetto della contestazione, è sufficiente il dolo generico, ossia la mera coscienza e volontà di non versare all'Erario, nel periodo considerato, VIVA già riscossa, la cui prova è insita nella presentazione di una dichiarazione annuale caratterizzata dall'omessa indicazione di elementi attivi, a fronte della quale del tutto irrilevanti risultano i motivi giustificativi della scelta di non versare il tributo dovuto.3. Privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che nella pronunzia gravata non si sarebbe in alcun modo motivata l'anzidetta statuizione. Osserva al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la doglianza de qua non è stata prospettata con l'atto di appello, con cui si è censurata la sola quantificazione della pena effettuata dal giudice di prime cure. Tale circostanza esclude che la censura possa essere fatta valere in questa sede, dovendosi fare applicazione del consolidato principio secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01). 4. Manifestamente infondato risulta, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione della continuazione con i delitti connessi di bancarotta per distrazione in precedenza giudicati, sostenendo che l'invocata unificazione degli illeciti ex art. 81, comma 2, cod. pen. avrebbe trovato giustificazione nella ricorrenza delle condizioni richieste per l'operatività dell'istituto. In proposito si osserva che la censura in oggetto, analogamente a quella dedotta col secondo motivo di ricorso, non è stata prospettata con l'atto di appello, la qual cosa - come già posto in rilievo - ne comporta la non deducibilità in questa sede. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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