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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 1947

Cassazione n. 20198/2024

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] V11/07/1947, avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 23 ottobre 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari medio tempore aggravata con l'applicazione della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. - per avere fatto parte, in qualità di organizzatore, di una articolazione di `ndrangheta indicata come locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) - ed ai reati di detenzione e porto di arma comune da sparo aggravati dal metodo mafioso (capo 35).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale avrebbe illogicamente interpretato e travisato il contenuto di alcune intercettazioni, le quali, in realtà, non proverebbero la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale con ruolo apicale ed, anzi, alcune di esse (come le due conversazioni del 20 marzo 2020 citate in ricorso) dimostrerebbero il contrario, rivelando che l'indagato non era "attivo" e mostrava distacco verso la 'ndrangheta, circostanze delle quali, in uno con un precedente giudicato assolutorio e con l'assenza di condotte concrete di rilevanza associativa, non si sarebbe tenuto conto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo generico.

Il ricorrente non si confronta con l'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata, nei passaggi decisivi attraverso i quali il Tribunale, coordinando una serie di dati tratti da una mole di intercettazioni ben superiore a quella cui si allude in ricorso, ha ritenuto la partecipazione del ricorrente con ruolo organizzativo alla articolazione di ‘ndrangheta del suo paese natio.

Basti dire, a superamento di ogni altra obiezione, che risultano ignorati dal ricorso gli elementi dimostrativi del fatto che il ricorrente possedesse una importante dote di 'ndrangheta, fosse a conoscenza di dinamiche interne al sodalizio, prestasse il suo ausilio per la raccolta di somme di danaro per il sostentamento dei detenuti, si adoperasse per l'assunzione di personale presso gli esercizi commerciali della zona di riferimento, si attivasse minacciando con armi le nuove leve criminali al fine di far rispettare il codice comportamentale mafioso (cfr. fgg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata). 2 ni.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.04.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] rani DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] V11/07/1947, avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 23 ottobre 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari medio tempore aggravata con l'applicazione della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. - per avere fatto parte, in qualità di organizzatore, di una articolazione di `ndrangheta indicata come locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) - ed ai reati di detenzione e porto di arma comune da sparo aggravati dal metodo mafioso (capo 35). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe illogicamente interpretato e travisato il contenuto di alcune intercettazioni, le quali, in realtà, non proverebbero la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale con ruolo apicale ed, anzi, alcune di esse (come le due conversazioni del 20 marzo 2020 citate in ricorso) dimostrerebbero il contrario, rivelando che l'indagato non era "attivo" e mostrava distacco verso la 'ndrangheta, circostanze delle quali, in uno con un precedente giudicato assolutorio e con l'assenza di condotte concrete di rilevanza associativa, non si sarebbe tenuto conto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo generico. Il ricorrente non si confronta con l'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata, nei passaggi decisivi attraverso i quali il Tribunale, coordinando una serie di dati tratti da una mole di intercettazioni ben superiore a quella cui si allude in ricorso, ha ritenuto la partecipazione del ricorrente con ruolo organizzativo alla articolazione di ‘ndrangheta del suo paese natio. Basti dire, a superamento di ogni altra obiezione, che risultano ignorati dal ricorso gli elementi dimostrativi del fatto che il ricorrente possedesse una importante dote di 'ndrangheta, fosse a conoscenza di dinamiche interne al sodalizio, prestasse il suo ausilio per la raccolta di somme di danaro per il sostentamento dei detenuti, si adoperasse per l'assunzione di personale presso gli esercizi commerciali della zona di riferimento, si attivasse minacciando con armi le nuove leve criminali al fine di far rispettare il codice comportamentale mafioso (cfr. fgg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata). 2 ni. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.04.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] rani DEPOSIT
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