CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 37396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Rilevato che i motivi di ricorso - relativi alla eccessività del trattamento sanzionatorio, alla applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentiti in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato, con numerosi precedenti penali a carico, posta in essere con l'uso di un'arma, la circostanza che la pena appare congrua avendo riguardo appunto alla condotta, nonché il fatto che la commissione del reato in questione è indice di una accresciuta pericolosità dell'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA] idente