Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20494/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 23485/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesadagli avvocatiBruno [OSCURATO:PERSONA] e Um- berto Colabella; -ricorrente- contro Agenzia delle entrate -R iscossione, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati- avversola sentenza del T ribunal e di Mantova n. 273/2021 de l 10/3/2021 .

Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone al Giudice di pace di Mantova nei confronti della Prefettura di Napoli e dell’Agenzia dell’entrate opposizione avverso cartelle di pagamento di sanzioni amministrative per omessa noti- fica dei verbali di contestazione da parte dell’ente impositore. [OSCURATO:PERSONA] di pace accoglie l’opposizione, compensando le spese di lite senza motivare adeguatamente.

Il Tribunale riforma il capo sulle spese, condannando l’ente impositore a rimborsarle nei confronti della parte privata e quest’ultima a 2di 3 – 23485/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 3 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. rimborsarle nei confronti dell’agente della riscossione, poiché «nessun coin- volgimento […], con riguardo alla notifica del verbale, ha [l’agente della riscossione].

L’appellante, che ha chiamato in giudizio in appello anche l’Agenzia delle entrate, nei cui confronti è quindi soccombente, va condan- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [a quest’ultimale spese]».

Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi.

Rimangono intimate l’Agenzia delle Entrate e la Prefettura di Napoli.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 8) fa valere che ex art. 39 d. lgs . 112/1999 la parte privata può rivolgere l’opposizione nei confronti dell’agente della ri- scossione, il quale(se l’opposizione non investe gli atti da lui compiuti) ha l’onere di chiamare in causa l’ente impositore, se non intende rispondere della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.

Oltre che della di- sposizione citata, si deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c.

Il secondo motivo fa valere la sostanza del primo motivo sotto il profilo della motivazione apparente ex art.132 co. 2 n. 4 c.p.c.

Il primo motivo è fondato.

Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni adde- bitabili esclusivamente all’ente impositore (il caso attuale), l’obbligo di pa- gare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017).

Pertanto, nel caso attuale, l’opponente non può essere condannato alle spese per aver agito anche nei confronti dell’agente della riscossione. (Vi- ceversa, ove l’annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all’agente della riscossione, l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la se- quenza causale nell’imputazione delle spese: cfr. Cass. 3817/2024, 7716/2022, con l’indicazione dei precedenti). 3di 3 – 23485/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 3 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. - È accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo motivo ; con decisionenel merito, è esclu sa la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di secondo gradoed è condanna ta l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese dei giudizi di primo e di secondo grado, nell’entità liquidata dalla sentenza di appello, confermatanel resto.

Le spese del giudizio di legittimità si liquidano in di- spositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; decidendo nel merito,esclude la c ondanna della [OSCURATO:PERSONA]- vice s.p.a. a rimborsare all ’ Agenzia delle e ntrate le spese del giudizio di secondo gradoe condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese dei giudizi di primo e di secondo grado nell’entità liquidata dalla sentenza di appello, con- fermata nel resto; condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefet- tura di Napoli a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del pre- sente giudizio, che liquida in € 370, oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 23485/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesadagli avvocatiBruno [OSCURATO:PERSONA] e Um- berto Colabella; -ricorrente- contro Agenzia delle entrate -R iscossione, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati- avversola sentenza del T ribunal e di Mantova n. 273/2021 de l 10/3/2021 . Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone al Giudice di pace di Mantova nei confronti della Prefettura di Napoli e dell’Agenzia dell’entrate opposizione avverso cartelle di pagamento di sanzioni amministrative per omessa noti- fica dei verbali di contestazione da parte dell’ente impositore. [OSCURATO:PERSONA] di pace accoglie l’opposizione, compensando le spese di lite senza motivare adeguatamente. Il Tribunale riforma il capo sulle spese, condannando l’ente impositore a rimborsarle nei confronti della parte privata e quest’ultima a 2di 3 – 23485/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 3 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. rimborsarle nei confronti dell’agente della riscossione, poiché «nessun coin- volgimento […], con riguardo alla notifica del verbale, ha [l’agente della riscossione]. L’appellante, che ha chiamato in giudizio in appello anche l’Agenzia delle entrate, nei cui confronti è quindi soccombente, va condan- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [a quest’ultimale spese]». Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. Rimangono intimate l’Agenzia delle Entrate e la Prefettura di Napoli. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 8) fa valere che ex art. 39 d. lgs . 112/1999 la parte privata può rivolgere l’opposizione nei confronti dell’agente della ri- scossione, il quale(se l’opposizione non investe gli atti da lui compiuti) ha l’onere di chiamare in causa l’ente impositore, se non intende rispondere della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite. Oltre che della di- sposizione citata, si deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. Il secondo motivo fa valere la sostanza del primo motivo sotto il profilo della motivazione apparente ex art.132 co. 2 n. 4 c.p.c. Il primo motivo è fondato. Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni adde- bitabili esclusivamente all’ente impositore (il caso attuale), l’obbligo di pa- gare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017). Pertanto, nel caso attuale, l’opponente non può essere condannato alle spese per aver agito anche nei confronti dell’agente della riscossione. (Vi- ceversa, ove l’annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all’agente della riscossione, l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la se- quenza causale nell’imputazione delle spese: cfr. Cass. 3817/2024, 7716/2022, con l’indicazione dei precedenti). 3di 3 – 23485/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 3 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. - È accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo motivo ; con decisionenel merito, è esclu sa la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di secondo gradoed è condanna ta l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese dei giudizi di primo e di secondo grado, nell’entità liquidata dalla sentenza di appello, confermatanel resto. Le spese del giudizio di legittimità si liquidano in di- spositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; decidendo nel merito,esclude la c ondanna della [OSCURATO:PERSONA]- vice s.p.a. a rimborsare all ’ Agenzia delle e ntrate le spese del giudizio di secondo gradoe condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese dei giudizi di primo e di secondo grado nell’entità liquidata dalla sentenza di appello, con- fermata nel resto; condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefet- tura di Napoli a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del pre- sente giudizio, che liquida in € 370, oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali
Sentenza Cassazione n. 20494/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris