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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36370/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 2 5085 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in attidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente- avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.1715/03/21 depositata i n data 23 / 0 2 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:notifica – art. 60 dprn.600/1973 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA], ora deceduto, impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dal riscossore, con ciò contestualmente denunciando l’invalida notifica dell’atto presupposto, avviso di accertamento per l’anno 20 09 nel quale erano richieste maggiori IRPEF, IVA e IRAP oltre a interessi e sanzioni; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’Ufficio impugnava la pronuncia di fronte alla CTR , notificando l’atto di appello a [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, erede del [OSCURATO:PERSONA] , nelle more deceduto, che accoglieva l’impugnazione e dichiarava inammissibile in quanto tardivo il ricorsooriginario del Matina A ntonio ; - ricorr e a questa Corte il contribuente [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motivo , illustrato da memoria; - r esiste con controricorso l ’Agenzia delle Entrate ; Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente applicatola normativa in tema di notifica di atti impositivi, non avendo valutatola circostanza che dalla ricevuta di ritorno della raccomandata informativa risultava che la stessa non era pervenuta nella sfera di conoscibilitàdel destinatario per evidente errore del notificante; -il motivo è in fondato; - va premesso che n el caso in esame, ben può la Corte accedere direttamente a gli atti del giudizio di merito, in ragione della natura processuale del vizio denunciato, che peraltro parte ricorrente ha prodottoin questa sede di Legittimità in proprio fasci colo; -alla luce della documentazione , come detto prodotta nei gradi di merito e riprodotta a questa Corte, è pacificamente provata la residenza del contribuentein comune di Agrigento, in v icolo barone Antonio M endola n.8; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - risulta altresì che nel cors o del procedimento notificatorio il messo incaricato,come si evince dalla relata di notifica, in data 28 giugno 2013 ha tentato l’accesso in detto luogo , operato le ricerche anagrafiche e provvedutoall’invio della raccomandata informativa; -è provato che la raccomandata in parola , corrispondente all’avviso n. 132268578383, non è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario,che è stato indicato dal servizio postale come “ sconosciuto all’indirizzo” ancorché risultante [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] d e i registri anagrafici,in Agrigento, vicolo Barone A .

Mendola n. 8 ; - successivamente, però, in data 22 luglio 2013 il messo incaricato ha tentato una nuova notifica, al medesimo indirizzo in quanto risultante quellodi residenza sulla base dell’anag rafe, e qui ha dato atto che nel luogodi residenza “non esiste il nome dell’intestatario dell’atto sia nei campanelli che nelle cassette della posta, da notizie assunte in loco, e non mi è stato dato notizia utile ai fini del buon esito della notifica, pertanto,accertato l’irreperibilità del destinatario …”; -quindi, risulta applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale lanotificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipote si in cui, nonostante le ricercheche il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune didomicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente.

Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale eaffissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità dicomunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta diritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass. n. 3378del 2020); - invero, il messo ha nel presente caso rilevato l’irreperibilità assoluta deldestinatario, c he consente la notifica ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone ndo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficioo azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 finedemandato al notificato re non è indicato da alcuna norma, neppure quantoalle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nellarelata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza – come qui evidentemente accade - l'effettivo compimento ( Cass. n. 19958 del 2018); -l a sentenza impugnata , quindi, nel ritenere perfezionata la notifica in parola,ha fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati; -conseguentemente, il ricorso è rigettato; -le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00per compensi, oltre a lle spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 5085 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in attidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente- avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.1715/03/21 depositata i n data 23 / 0 2 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:notifica – art. 60 dprn.600/1973 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA], ora deceduto, impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dal riscossore, con ciò contestualmente denunciando l’invalida notifica dell’atto presupposto, avviso di accertamento per l’anno 20 09 nel quale erano richieste maggiori IRPEF, IVA e IRAP oltre a interessi e sanzioni; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’Ufficio impugnava la pronuncia di fronte alla CTR , notificando l’atto di appello a [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, erede del [OSCURATO:PERSONA] , nelle more deceduto, che accoglieva l’impugnazione e dichiarava inammissibile in quanto tardivo il ricorsooriginario del Matina A ntonio ; - ricorr e a questa Corte il contribuente [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motivo , illustrato da memoria; - r esiste con controricorso l ’Agenzia delle Entrate ; Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente applicatola normativa in tema di notifica di atti impositivi, non avendo valutatola circostanza che dalla ricevuta di ritorno della raccomandata informativa risultava che la stessa non era pervenuta nella sfera di conoscibilitàdel destinatario per evidente errore del notificante; -il motivo è in fondato; - va premesso che n el caso in esame, ben può la Corte accedere direttamente a gli atti del giudizio di merito, in ragione della natura processuale del vizio denunciato, che peraltro parte ricorrente ha prodottoin questa sede di Legittimità in proprio fasci colo; -alla luce della documentazione , come detto prodotta nei gradi di merito e riprodotta a questa Corte, è pacificamente provata la residenza del contribuentein comune di Agrigento, in v icolo barone Antonio M endola n.8; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - risulta altresì che nel cors o del procedimento notificatorio il messo incaricato,come si evince dalla relata di notifica, in data 28 giugno 2013 ha tentato l’accesso in detto luogo , operato le ricerche anagrafiche e provvedutoall’invio della raccomandata informativa; -è provato che la raccomandata in parola , corrispondente all’avviso n. 132268578383, non è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario,che è stato indicato dal servizio postale come “ sconosciuto all’indirizzo” ancorché risultante [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] d e i registri anagrafici,in Agrigento, vicolo Barone A . Mendola n. 8 ; - successivamente, però, in data 22 luglio 2013 il messo incaricato ha tentato una nuova notifica, al medesimo indirizzo in quanto risultante quellodi residenza sulla base dell’anag rafe, e qui ha dato atto che nel luogodi residenza “non esiste il nome dell’intestatario dell’atto sia nei campanelli che nelle cassette della posta, da notizie assunte in loco, e non mi è stato dato notizia utile ai fini del buon esito della notifica, pertanto,accertato l’irreperibilità del destinatario …”; -quindi, risulta applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale lanotificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipote si in cui, nonostante le ricercheche il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune didomicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale eaffissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità dicomunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta diritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass. n. 3378del 2020); - invero, il messo ha nel presente caso rilevato l’irreperibilità assoluta deldestinatario, c he consente la notifica ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone ndo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficioo azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 finedemandato al notificato re non è indicato da alcuna norma, neppure quantoalle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nellarelata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza – come qui evidentemente accade - l'effettivo compimento ( Cass. n. 19958 del 2018); -l a sentenza impugnata , quindi, nel ritenere perfezionata la notifica in parola,ha fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati; -conseguentemente, il ricorso è rigettato; -le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00per compensi, oltre a lle spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par