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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21112/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti con cui D'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravato.

Ha proposto ricorso per cassazione iii difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante della c.d. minorata difesa.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo Drivo di specificità.

Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., "tenuto conto dell'età della vittima e della situazione di particolare fragilità in cui versava, resa evidente dalla condizione di estrema agitazione, rilevata dagli operanti intervenuti".

La Corte d'appello ha rimarcato che la persona offesa, al momento del fatto, era quasi ottuagenaria e dalla documentazione medica in atti risultava anche che ella già soffriva di progressivo deterioramento cognitivo con rallentamento psichico.

Premesso che "notoriamente la commissione di questo tipo di truffe presuppone proprio un'attenta scelta della vittima, che tanto più è fragile e confusa tanto più facilmente può trovarsi a subire un raggiro di tale natura", la Corte d'appello ha evidenziato che l'imputato "aveva avuto pienamente modo di rendersi conto dell'età della persona con cui aveva a che fare e delle sue condizioni, portando dunque avanti il proprio intento di trarre consapevolmente vantaggio dalla particolare vulnerabilità della vittima".

Così argomentando e, dunque, precisando che sussistevano le condizioni denotanti la particolare vulnerabilità della persona offesa, dalla quale l'imputato ha tratto vantaggio, il Collegio del merito si è conformato all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Rv. 277780) secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.

M. g dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] • Paola DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti con cui D'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravato. Ha proposto ricorso per cassazione iii difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante della c.d. minorata difesa. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo Drivo di specificità. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., "tenuto conto dell'età della vittima e della situazione di particolare fragilità in cui versava, resa evidente dalla condizione di estrema agitazione, rilevata dagli operanti intervenuti". La Corte d'appello ha rimarcato che la persona offesa, al momento del fatto, era quasi ottuagenaria e dalla documentazione medica in atti risultava anche che ella già soffriva di progressivo deterioramento cognitivo con rallentamento psichico. Premesso che "notoriamente la commissione di questo tipo di truffe presuppone proprio un'attenta scelta della vittima, che tanto più è fragile e confusa tanto più facilmente può trovarsi a subire un raggiro di tale natura", la Corte d'appello ha evidenziato che l'imputato "aveva avuto pienamente modo di rendersi conto dell'età della persona con cui aveva a che fare e delle sue condizioni, portando dunque avanti il proprio intento di trarre consapevolmente vantaggio dalla particolare vulnerabilità della vittima". Così argomentando e, dunque, precisando che sussistevano le condizioni denotanti la particolare vulnerabilità della persona offesa, dalla quale l'imputato ha tratto vantaggio, il Collegio del merito si è conformato all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Rv. 277780) secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. g dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] • Paola DEPOSITAT
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