CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 15244/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., in luogo del delitto di furto, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con congrui argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione a carico del ricorrente, in luogo del furto, non avendo quest'ultimo fornito la prova della provenienza lecita del bene ed essendo comunque intervenuto un lasso temporale congruo tra il furto ed il rinvenimento del bene). In ogni caso deve rilevarsi che l'imputato non ha interesse alla diversa qualificazione giuridica ex art. 624 cod. pen., perché il fatto di cui all'art. 648, co. 4 c.p., è punito meno gravemente rispetto al delitto di furto pluriaggravato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presid