CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 1978
Cassazione n. 41188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1978 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto in abitazione e di simulazione di reato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare il conseguimento della prova appagante, nel caso di specie, di una "privata dimora", oltre a risultare affetto da genericità, perché costituito da profili di censura volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, in un contesto di doppia conforme (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 2 della sentenza impugnata) - ed in assenza di specifico confronto con le relative statuizioni - è manifestamente infondato, perché - insistendo sul dato circostanziale della esecuzione del furto in una pertinenza di un'azienda agricola - prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento che i luoghi di lavoro inaccessibili a terzi non sono incompatibili con la nozione di "privata dimora" (Cass. sez.4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952; sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, Asaro, Rv.283593); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliè estensore Preside