CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 07288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, dei d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 aprile 2021, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Gip del medesimo Tribunale del 18 gennaio 2021, con il quale era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo dei beni deller-sot+et* istante, in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale ha ridotto l'importo del sequestro, prendendo atto di pagamenti parziali intervenuti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi come difensore di «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante delle società M&G Coop. Multiservizi s.r.I., M&G Co. Nazionale s.r.I., M&G Co. Service s.r.I., M&G Co. Multiservizi s.r.I., M&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.». A sostegno dell'impugnazione, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il sequestro di denaro sul conto corrente, possono essere prese in considerazione solo le disponibilità liquide giacenti sul conto corrente stesso al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento dell'imposta evasa e non si può, dunque, procedere a sequestro diretto per la parte eccedente il saldo al momento di tale scadenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. 3.1. L'intestazione dello stesso, evidentemente predisposta per una pluralità di procedimenti, si riferisce a una serie di soggetti che non possono essere considerati parti del presente procedimento - ovvero le società M&G Co. Nazionale s.r.I., M&G Co. Service s.r.I., M&G Co. Multiservizi s.r.I., M&[OSCURATO:SOCIETA]. - perché evidentemente privi di legittimazione ad impugnare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame. Infatti, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione chi non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l'ipotesi - diversa da quella di specie - in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero (ex multis, Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Rv. 277985; Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752). L'unico soggetto legittimato ad impugnare l'ordinanza è, dunque, [OSCURATO:PERSONA] in proprio, nei cui confronti la stessa è stata pronunciata. 3.2. Quanto alla censura del ricorrente - con cui si sostiene, in sostanza, la non sottoponibilità a sequestro diretto del denaro non presente sul conto corrente al momento della commissione del reato - deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014), secondo cui, qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui l'interessato abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Ne consegue che, quando si tratti di confiscare somme di denaro costituenti profitto del reato, anche sotto forma di risparmio di spesa, può prescindersi dalla dimostrazione della diretta pertinenzialità rispetto al reato di quella specifica somma. Tali principi di diritto sono stati recentemente confermati dalle Sezioni Unite che, secondo quanto comunicato con l'informazione provvisoria n. 8/2021, hanno affermato che qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere