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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04881/2022

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/6/2021 della Corte dell'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore dello Ionita avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Fterro

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, tentato e consumato, mentre, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero e in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha disposto la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dopo l'espiazione della pena, revocando infine la sospensione condizionale della pena concessagli in precedenza con le sentenze del Tribunale di Pescara del 7 maggio e del 27 settembre 2016.

La Corte territoriale ha invece annullato la sentenza di primo grado limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, così riqualificato il fatto originariamente contestatogli come ricettazione, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Pescara.

2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse dello Ionita articola tre motivi.

Con il primo deduce violazione di legge per l'omessa notifica all'imputato ai sensi dell'art. 584 c.p.p. dell'appello del pubblico ministero, circostanza sulla quale, sebbene ritualmente eccepita in sede di presentazione delle conclusioni scritte, la Corte territoriale non si è pronunziata.

Il ricorrente evidenzia altresì come l'impugnazione della parte pubblica - con il quale è stata richiesta l'applicazione della misura di sicurezza - ha introdotto un tema inedito non già oggetto dell'appello dell'imputato.

Sarebbe dunque escluso che la stessa impugnazione possa essere qualificata come appello incidentale, tanto più che solo l'imputato è facoltizzato a proporlo ai sensi delle modifiche apportate dal d.

Igs. n. 11/2018.

E' invece indubitabile per il ricorrente che l'omessa notifica abbia leso il diritto di difesa e precluso all'imputato di proporre appello incidentale.

Ulteriore violazione di legge viene denunziata con il secondo motivo, con il quale il ricorrente ripropone l'eccezione sulla violazione del principio di correlazione in ordine alla riqualificazione come furto pluriaggravato del fatto originariamente contestato all'imputato al capo B) come ricettazione operata dal giudice primo grado già rigettata dalla Corte territoriale.

In proposito il ricorso osserva come erroneamente quest'ultima abbia escluso la suddetta violazione sostenendo che nel capo d'imputazione già sarebbero stati identificati tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione del fatto come furto, posto che in realtà lo stesso non conteneva alcun riferimento in ordine al momento della consumazione del furto, lacuna che ha impedito all'imputato di difendersi in relazione al reato ritenuto in sentenza.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denunzia vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avendo erroneamente considerato il danno subito dalla persona offesa successivamente alla consumazione del reato ed invece omesso di valutare le condizioni economiche della persona offesa.2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del Podaru denunzia con unico motivo vizi di motivazione della sentenza impugnata in merito all'improcedibilità del reato contestato all'imputato per difetto di una valida querela.

In tal senso rileva come la querela sia stata presentata dal responsabile dell'esercizio commerciale teatro del furto, soggetto invero privo di legittimazione a proporla non potendosi equiparare la sua qualifica a quella dell'institore commerciale e non essendo stato comunque accertato il contenuto dei suoi eventuali poteri di rappresentanza non essendovi prova alcuna del conferimento di una delega da parte del proprietario del punto vendita derubato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dello Ionita è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato.

Se è pacifico, infatti, che il pubblico ministero ha proposto appello principale avverso la sentenza di primo grado e non già un mero appello incidentale, le doglianze del ricorrente non tengono conto del consolidato insegnamento di questa Corte, per cui l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Sejdaras, Rv. 275802; Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano ed altri, in motivazione). 1.2 Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.

Come già rilevato dalla Corte territoriale - con la cui motivazione all'evidenza il ricorso non si è confrontato - dalla mera lettura dell'imputazione di cui al capo B) emerge che il furto ai danni dei distributori automatici della Sogeda è avvenuto nella stessa data in cui sarebbe stata consumata - secondo l'originaria qualificazione - la successiva ricettazione della merce sottratta, posto che la ricezione della medesima avrebbe avuto ad oggetto i medesimi beni oggetto del furto "poco prima commesso". 1.3 Quanto infine al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. il ricorrente - le cui doglianze sul punto comunque cercano di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione criticata - evoca principi elaborati dalla giurisprudenza al fine di individuare i criteri di valutazione della sola aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p., mentre, quanto alla configurabilità dell'attenuante invocata, la stessa giurisprudenza è costante nell'affermare che assume valore preminente l'entità oggettiva del danno rispetto alla capacità economica del danneggiato, la quale riveste un mero valore sussidiario, utilizzabile solo nel caso in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 49592 del 13/10/2014, Piricò, Rv. 261343).

La suddetta attenuante, dunque, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, Sentenza n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241).

Se dunque i rilievi del ricorrente appaiono infondati in diritto, le censure del medesimo risultano altresì generiche nella misura in cui non tengono conto, con riguardo al fatto di cui al capo B), proprio dei danni subiti da Sogeda a seguito del danneggiamento dei distributori automatici (non contestati nella loro oggettività dal ricorrente) e che trascendono il valore delle cose sottratte cagionati alla persona offesa e di cui la motivazione della sentenza ha specificamente trattato.

Quanto al fatto di cui al capo A) - fermo restando che nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é configurabile anche per il delitto tentato allorchè sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, Sentenza n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044) - tutt'altro che ingiustificata è la valutazione compiuta dai giudici di merito sulla base del valore intrinseco delle cose alla cui sottrazione era diretta l'azione furtiva, confutata peraltro dal ricorso in maniera solo assertiva.

2. Il ricorso del Podaru è ugualmente inammissibile.

Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e determinato la regressione del procedimento è infatti ammissibile a patto che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 40966 del 01/10/2015, Rv. 265608).

Interesse che il ricorrente non ha prospettato nel caso di specie.

Ad ogni buon conto il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato.

L'eccezione del ricorrente si fonda infatti su di un orientamento da tempo superato nella giurisprudenza della Corte, per cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un esercizio commerciale appartenente ad una catena di cui è titolare una società, il responsabile dei singolo punto vendita è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lifleur, Rv. 275342).

Ed infatti il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/6/2021 della Corte dell'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore dello Ionita avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Fterro 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, tentato e consumato, mentre, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero e in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha disposto la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dopo l'espiazione della pena, revocando infine la sospensione condizionale della pena concessagli in precedenza con le sentenze del Tribunale di Pescara del 7 maggio e del 27 settembre 2016. La Corte territoriale ha invece annullato la sentenza di primo grado limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, così riqualificato il fatto originariamente contestatogli come ricettazione, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Pescara. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse dello Ionita articola tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge per l'omessa notifica all'imputato ai sensi dell'art. 584 c.p.p. dell'appello del pubblico ministero, circostanza sulla quale, sebbene ritualmente eccepita in sede di presentazione delle conclusioni scritte, la Corte territoriale non si è pronunziata. Il ricorrente evidenzia altresì come l'impugnazione della parte pubblica - con il quale è stata richiesta l'applicazione della misura di sicurezza - ha introdotto un tema inedito non già oggetto dell'appello dell'imputato. Sarebbe dunque escluso che la stessa impugnazione possa essere qualificata come appello incidentale, tanto più che solo l'imputato è facoltizzato a proporlo ai sensi delle modifiche apportate dal d. Igs. n. 11/2018. E' invece indubitabile per il ricorrente che l'omessa notifica abbia leso il diritto di difesa e precluso all'imputato di proporre appello incidentale. Ulteriore violazione di legge viene denunziata con il secondo motivo, con il quale il ricorrente ripropone l'eccezione sulla violazione del principio di correlazione in ordine alla riqualificazione come furto pluriaggravato del fatto originariamente contestato all'imputato al capo B) come ricettazione operata dal giudice primo grado già rigettata dalla Corte territoriale. In proposito il ricorso osserva come erroneamente quest'ultima abbia escluso la suddetta violazione sostenendo che nel capo d'imputazione già sarebbero stati identificati tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione del fatto come furto, posto che in realtà lo stesso non conteneva alcun riferimento in ordine al momento della consumazione del furto, lacuna che ha impedito all'imputato di difendersi in relazione al reato ritenuto in sentenza. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denunzia vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avendo erroneamente considerato il danno subito dalla persona offesa successivamente alla consumazione del reato ed invece omesso di valutare le condizioni economiche della persona offesa.2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del Podaru denunzia con unico motivo vizi di motivazione della sentenza impugnata in merito all'improcedibilità del reato contestato all'imputato per difetto di una valida querela. In tal senso rileva come la querela sia stata presentata dal responsabile dell'esercizio commerciale teatro del furto, soggetto invero privo di legittimazione a proporla non potendosi equiparare la sua qualifica a quella dell'institore commerciale e non essendo stato comunque accertato il contenuto dei suoi eventuali poteri di rappresentanza non essendovi prova alcuna del conferimento di una delega da parte del proprietario del punto vendita derubato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dello Ionita è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato. Se è pacifico, infatti, che il pubblico ministero ha proposto appello principale avverso la sentenza di primo grado e non già un mero appello incidentale, le doglianze del ricorrente non tengono conto del consolidato insegnamento di questa Corte, per cui l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Sejdaras, Rv. 275802; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano ed altri, in motivazione). 1.2 Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Come già rilevato dalla Corte territoriale - con la cui motivazione all'evidenza il ricorso non si è confrontato - dalla mera lettura dell'imputazione di cui al capo B) emerge che il furto ai danni dei distributori automatici della Sogeda è avvenuto nella stessa data in cui sarebbe stata consumata - secondo l'originaria qualificazione - la successiva ricettazione della merce sottratta, posto che la ricezione della medesima avrebbe avuto ad oggetto i medesimi beni oggetto del furto "poco prima commesso". 1.3 Quanto infine al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. il ricorrente - le cui doglianze sul punto comunque cercano di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione criticata - evoca principi elaborati dalla giurisprudenza al fine di individuare i criteri di valutazione della sola aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p., mentre, quanto alla configurabilità dell'attenuante invocata, la stessa giurisprudenza è costante nell'affermare che assume valore preminente l'entità oggettiva del danno rispetto alla capacità economica del danneggiato, la quale riveste un mero valore sussidiario, utilizzabile solo nel caso in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 49592 del 13/10/2014, Piricò, Rv. 261343). La suddetta attenuante, dunque, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, Sentenza n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241). Se dunque i rilievi del ricorrente appaiono infondati in diritto, le censure del medesimo risultano altresì generiche nella misura in cui non tengono conto, con riguardo al fatto di cui al capo B), proprio dei danni subiti da Sogeda a seguito del danneggiamento dei distributori automatici (non contestati nella loro oggettività dal ricorrente) e che trascendono il valore delle cose sottratte cagionati alla persona offesa e di cui la motivazione della sentenza ha specificamente trattato. Quanto al fatto di cui al capo A) - fermo restando che nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é configurabile anche per il delitto tentato allorchè sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, Sentenza n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044) - tutt'altro che ingiustificata è la valutazione compiuta dai giudici di merito sulla base del valore intrinseco delle cose alla cui sottrazione era diretta l'azione furtiva, confutata peraltro dal ricorso in maniera solo assertiva. 2. Il ricorso del Podaru è ugualmente inammissibile. Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e determinato la regressione del procedimento è infatti ammissibile a patto che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 40966 del 01/10/2015, Rv. 265608). Interesse che il ricorrente non ha prospettato nel caso di specie. Ad ogni buon conto il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato. L'eccezione del ricorrente si fonda infatti su di un orientamento da tempo superato nella giurisprudenza della Corte, per cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un esercizio commerciale appartenente ad una catena di cui è titolare una società, il responsabile dei singolo punto vendita è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lifleur, Rv. 275342). Ed infatti il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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