Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2025

Cassazione n. 38666/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositatadal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, depositate, in data 29/10/2025, dal difensore del ricor- rente, che, nel richiamare le argomentazioni già svolte, ha insistito per l’accogli- mento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Venezia , in data 2 4 marzo 202 5 , ha confermato la sentenza con la quale il GIP del Tribunale di Treviso, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto e € 1.250,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 sexies, cod. strada, per essersi posto alla guida di un’auto non di sua proprietà in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato pari a 2,28 g/l, con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22:00 e le ore 7:00.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato, che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sul diniego delle attenuanti generiche.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge edifetto di motivazione avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata,in sede di conclusioni, di sosti- tuzione della pena con quella della pena pecuniaria, ovvero, in subordine,del la- voro di pubblica utilità,della detenzione domiciliare o della semilibertà .

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. presso questa Corte ed il difensore del ricorrente ha nno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2.Ilprimo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, e, segnatamente, sul diniego delle attenuanti generiche, è assolutamente generico. 2.1.

Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al tratta- mento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato l’estrema pericolosità della condotta del [OSCURATO:PERSONA], che, nonostante l’elevato stato di ebbrezza alcolica, si era posto alla guida di un’autovettura in autostradaed aveva, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, deciso di fermarsi all’improvviso, in assenza di qual- siasi riscontro all’asserita avaria del veicolo, lungo un tratto ad altissima velocità di percorrenza, così esponendo ad elevato pericolo gli altri utenti della strada, come confermato dal grave sinistro verificatosi dopo la sua sosta.

La Corte di Ap- pello ha,poi,attribuito rilievo ai precedenti penali del giudicabile, significativi della sua propensione all’illecito, non mancando di evidenziare come il giudice di primo gradoavesse contenuto la dosimetria della pena in misura prossima al minimo edittale.

2.3. A fronte di taliargomentazioni, la censura del ricorrente risulta ripetitiva, limitandosi a ribadire le osservazioni già formulate con l’atto di appello, basate su una diversa ricostruzione dei fatti esclusa dai giudici di merito, senza alcun reale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.

3. Generico risulta anche il secondo motivo,afferente al l’omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena con le sanzioni sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. 3.1.

Il ricorrente assume di aver avanzato la richiesta in oggetto, non rien- trante tra i motivi dedotti in sede di appello, nelle conclusioni depositate in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata innanzi alla Corte territoriale con rito ca- merale, senza la partecipazione delle parti ex art. 23 bis l. n. 176 del 2020.

3.2. Siffatte conclusioni non si rinvengono all’interno del fascicolo, da cui ri- sulta soltanto che una richiesta di sostituzione con i lavori di pubblica utilità fu avanzata nel corso del giudizio di primo grado con espressa rinuncia in sede di conclusioni, né sono state allegate (o trascritte integralmente) dal ricorrente, che ha in questo modo omesso di adempiere agli oneri di precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd.

"autosufficienza" delricorso ( v., ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 (dep. 2021)Rv. 280419 – 01 , che ha ribadito che tale principio resta fermo anchedopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, comma2, d. lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, stante l’impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale della cancelleria la selezione degli atti cui si riferiscono le doglianze, sicchéè onere del difensore chiedere alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare,al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale, ferma restando la possibilità di prov- vedere personalmente alla relativa allegazione).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositatadal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, depositate, in data 29/10/2025, dal difensore del ricor- rente, che, nel richiamare le argomentazioni già svolte, ha insistito per l’accogli- mento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Venezia , in data 2 4 marzo 202 5 , ha confermato la sentenza con la quale il GIP del Tribunale di Treviso, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto e € 1.250,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 sexies, cod. strada, per essersi posto alla guida di un’auto non di sua proprietà in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato pari a 2,28 g/l, con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22:00 e le ore 7:00. 2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato, che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sul diniego delle attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge edifetto di motivazione avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata,in sede di conclusioni, di sosti- tuzione della pena con quella della pena pecuniaria, ovvero, in subordine,del la- voro di pubblica utilità,della detenzione domiciliare o della semilibertà . Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte ed il difensore del ricorrente ha nno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2.Ilprimo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, e, segnatamente, sul diniego delle attenuanti generiche, è assolutamente generico. 2.1. Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al tratta- mento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato l’estrema pericolosità della condotta del [OSCURATO:PERSONA], che, nonostante l’elevato stato di ebbrezza alcolica, si era posto alla guida di un’autovettura in autostradaed aveva, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, deciso di fermarsi all’improvviso, in assenza di qual- siasi riscontro all’asserita avaria del veicolo, lungo un tratto ad altissima velocità di percorrenza, così esponendo ad elevato pericolo gli altri utenti della strada, come confermato dal grave sinistro verificatosi dopo la sua sosta. La Corte di Ap- pello ha,poi,attribuito rilievo ai precedenti penali del giudicabile, significativi della sua propensione all’illecito, non mancando di evidenziare come il giudice di primo gradoavesse contenuto la dosimetria della pena in misura prossima al minimo edittale. 2.3. A fronte di taliargomentazioni, la censura del ricorrente risulta ripetitiva, limitandosi a ribadire le osservazioni già formulate con l’atto di appello, basate su una diversa ricostruzione dei fatti esclusa dai giudici di merito, senza alcun reale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. 3. Generico risulta anche il secondo motivo,afferente al l’omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena con le sanzioni sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. 3.1. Il ricorrente assume di aver avanzato la richiesta in oggetto, non rien- trante tra i motivi dedotti in sede di appello, nelle conclusioni depositate in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata innanzi alla Corte territoriale con rito ca- merale, senza la partecipazione delle parti ex art. 23 bis l. n. 176 del 2020. 3.2. Siffatte conclusioni non si rinvengono all’interno del fascicolo, da cui ri- sulta soltanto che una richiesta di sostituzione con i lavori di pubblica utilità fu avanzata nel corso del giudizio di primo grado con espressa rinuncia in sede di conclusioni, né sono state allegate (o trascritte integralmente) dal ricorrente, che ha in questo modo omesso di adempiere agli oneri di precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd. "autosufficienza" delricorso ( v., ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 (dep. 2021)Rv. 280419 – 01 , che ha ribadito che tale principio resta fermo anchedopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, comma2, d. lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, stante l’impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale della cancelleria la selezione degli atti cui si riferiscono le doglianze, sicchéè onere del difensore chiedere alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare,al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale, ferma restando la possibilità di prov- vedere personalmente alla relativa allegazione). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del