CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 33914/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29261/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato dall’avv [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, rappresenatta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2446/2020 depositata il 18/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 2446/2020 la Corte di appello di Bologna rigettava l’impugnativa proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo arbitrale del 14.11.2018 del quale chiedevano la declaratoria di nullità. [OSCURATO:PERSONA] di merito per gli aspetti che qui rilevano, ha ritenuto sussistenti gli atti di malagestio da parte degli amministratori Giuseppe e Biagio ai danni della società hotel [OSCURATO:SOCIETA]. nonché l’accertamento del danno quantificata dall’arbitro prendendo a riferimento una media tra i peggiori e i migliori risultati possibili della ipotetica gestione diretta e comparando detto risultato con l’importo del canone di affitto novennale. Sottolineava che la natura del danno derivante dall’esecuzione del contratto di affitto di azienda della durata di 9 anni quale danno proiettato al futuro aveva carattere equitativo. Sosteneva poi che la natura rituale del lodo e l’applicazione delle norme di diritto non consentivano l’impugnazione della statuizione contenente la liquidazione equitativa di un danno futuro. Riteneva infine ammissibile la domanda di revoca degli amministratori in sede di giudizio di merito alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza evidenziando che l’adozione di una delibera in violazione della regola statutaria dei consensi degli amministratori e in violazione delle regole in conflitto di interessi costituiscono condotte di malagestio di gravità tale da determinare la revoca degli amministratori. Avverso tale decisione Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente alla notifica i ricorrenti hanno depositato memoria ex art 380 bis c.p.c. sollevando l’eccezione del giudicato penale assolutorio intervenuto nelle more del giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in vista dell’udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 36 del Dlgs 5/2003, 1223,1225, 1226 e 2476 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art 1 del DCPM [OSCURATO:DATA_NASCITA] in combinato disposto con l’art 1 del D.C.P.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art 360 primo comma c.p.c. Si sostiene che la Corte di appello nell’affermare la non sindacabilità della liquidazione arbitrale del danno avrebbe confuso la pronuncia secondo equità che può essere richiesta dalle parti all’arbitro ai sensi dell’art 822 c.p.c. con la liquidazione equitativa del danno che atto di applicazione di una norma giuridica ovvero l’art 1226 c.c.. Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione, la violazione dell’art 132 in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di considerare la relazione del CTP prodotta dall’impugnante con l’istanza di modifica dell’ordinanza di sospensione del 18.4.2019 Con un terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 2476 cc. in relazione all’art 360 nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile la domanda di revoca al di fuori della fase cautelare e fondata nel merito la richiesta e per averla considerata fondata in relazione a comportamenti di mala gestio. Rileva il Collegio che la questione veicolata con l’ultimo profilo di censura impone un approfondimento in pubblica udienza in assenza di precedenti di questa Corte e dei contrasti insorti sul tema nell’ambito della giurisprudenza di merito ove per taluni l’azione di merito di revoca ai sensi del terzo comma dell’art 2476 c.c. è da considerarsi ammissibile anche al di fuori della fase cautelare e per altri è da escludere per la mancanza di un nesso di strumentalità fra la domanda cautelare e la corrispondente azione di merito, oltre che per il profilo della tassatività delle azioni cos