CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21290/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale apposta in foglio separato e unito al ricorso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso la sentenza n. 324/2024 del Tribunale di Nuoro, depositatail 24.6.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione del 10 settembre 2019, la società SYSTARdi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ha convenuto davanti al Giudicedi pace di Nuoro la società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamentodella intervenuta prescrizione delle somme di cui alla fatturaNumero registro generale 2838/2025Numero sezionale 2221/2026Abbanoa n. 2016000500425385 del 28.04.2016 di € 1.817,15Numero di raccolta generale 21290/2026e, previa disapplicazione della Delibera del ComDmatai psusbablircaiozio ne 23/06/2026straordinario dell’Ente d’Ambito della Sardegna n. 18 del26.06.2014, comunque della non debenza delle somme di cuialla stessa fattura, concernente il recupero di conguagliregolatori per partite pregresse relative alle tariffe del sistemaidrico integrato. [OSCURATO:PERSONA] di pace, dopo avere respinto laeccezione relativa al difetto di giurisdizione, sollevata daAbbanoa s.p.a., ha accolto “la domanda proposta e, perl’effetto, annulla la fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA] n.2016000500425385 del 28.04.2016, riferita a conguaglipartite pregresse 2005/2011 per un importo di euro 1.817,15;DICHIARA non dovuta la somma pretesa da ABBANOA spanella fattura emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] SpA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] CUCCUcorrisposta dal medesimo per la fattura n.2016000500425385, da intendersi quale indebito oggettivo,oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalpagamento sino all’effettivo soddisfo”.2. Con atto di citazione in appello del 23 dicembre 2022, Abbanoas.p.a. ha proposto appello dinanzi il Tribunale di Nuoro,contestando “l’errore del Giudice di Pace nell’avere ritenutoviolati i principio di irretroattività degli atti amministrativi, diaffidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto” e“l’accertamento dell’intervenuta prescrizione” nonché “laviolazione del principio disciplinato dall’art. 112 c.p.c. peravere, il Giudice di Pace, ritenuto implicitamente illecite ledelibere amministrative adottate dalla AEEGSI e dal2 di 6Numero registro generale 2838/2025Numero sezionale 2221/2026Commissario d’Ambito” e “la riforma della decisione laddoveNumero di raccolta generale 21290/2026ha ritenuto fondata la domanda di rimborso di quantoDa vta epurbsbalictaozio ne 23/06/2026in acconto sulla fattura”. Il Tribunale di Nuoro ha respintol’appello.3. La ricorrente ha proposto ricorso in cassazione avverso dettasentenza di appello, formulando tre motivi di ricorso.4. La resistente è rimasta intimata.5. La ricorrente ha depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 142,comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, all’art. 9 Dir.2000/60/CE, all’art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201 del2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, all’art. 10 deld.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011,all’art. 3 del d.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], agli artt. 1, comma 1, e2, comma 12, lett. h), l. 481 del 1995, all’art. 1339 c.c., alledelibere n. 643/2013/R/IDR dell’AEEGSI e n. 18/2014dell’AATO della Sardegna ed al Regolamento del S.I.I. (art.B.16), all’art.11 delle preleggi. In particolare, la ricorrentecontesta la sentenza impugnata in ragione diun’interpretazione delle disposizioni regolanti le tariffenell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] avulsa dall’esamedelle norme di natura tecnico-contabile che ne derivano -emanate, in applicazione di esse, dall’Autorità statale e, perciascuna Regione, dalla relativa Autorità d’Ambito - finalizzatealla regolamentazione dei diversi sistemi tariffari avvicendatisinegli anni, secondo regole alle quali [OSCURATO:SOCIETA]. era tenutaad attenersi e che avevano comportato, a suo carico, undisequilibrio economico e finanziario, a causa dell’erroneità dei3 di 6Numero registro generale 2838/2025Numero sezionale 2221/2026costi operativi previsti nel Piano d’Ambito dall’AutoritàNumero di raccolta generale 21290/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna. Data pubblicazione 23/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione, ex art. 101 c.p.c., delprincipio del contraddittorio e del connesso diritto di difesa diAbbanoa S.p.A., per avere il Tribunale di Nuoro, in conformitàal più recente orientamento giurisprudenziale, rigettato ilgravame da questa proposto per il mancato assolvimentoall’onere della prova su una circostanza del tutto nuova, ossial’imprevedibilità dei conguagli regolatori per partite pregresse,rispetto a quelle in contestazione tra le parti nel giudizio diprimo grado.3. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto in relazione al principio dellasoccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., per avere il Giudiced’appello sostanzialmente condiviso i motivi di impugnazionerelativi al principio di irretroattività ed alla prescrizione e,tuttavia, rigettato integralmente l’impugnazione, disponendola condanna della società appellante al pagamento integraledelle spese di lite, anche ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002.4. I primi due motivi di impugnazione possono essere esaminaticongiuntamente e risultano essere fondati.5. E’ intervenuta, infatti, la pronuncia delle Sezioni Unite n.23858 del 26.8.2025 che ha dettato il seguente principio didiritto “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che ilgestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della deliberaAEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevanoessere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degliEnti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 304 di 6Numero registro generale 2838/2025Numero sezionale 2221/2026giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevanoNumero di raccolta generale 21290/2026essere addebitate agli utenti in ragione della dDaitsac piupbblilincaazio ne 23/06/2026tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è statoistituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato».La decisione della Corte si fonda su una lettura dell’art. 31,comma 1, della delibera n. 643 del 2013 che esclude la portataretroattiva e che consente “la liquidazione «ora per allora» diimporti che, in base al metodo normalizzato, avrebbero dovutoriversarsi sull’utente attraverso incrementi tariffari. Dettoaltrimenti, non viene qui in questione una «tariffa integrativaretroattiva applicata su consumi effettuati in anni precedenti»… quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagli che nelprevigente sistema regolatorio erano a carico sull’utente, nellaforma dell’adeguamento di prezzo”.Pertanto, la stessa Corte esclude che “i conguagli debbanoricomprendere i soli «costi imprevisti ed imprevedibili almomento dell'erogazione e fatturazione” e “occorre, invece,che la somma richiesta all’utente trovi giustificazione nei criteritariffari previsti dal d.m. 1^ agosto 1996, giacché sono ledinamiche tariffarie del metodo normalizzato a dar ragione deiconguagli. Una determinazione dell’Ente d’Ambito, quanto allaliquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente almetodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe,per tale motivo, disapplicata”, senza che ciò comporti alcunalesione del “principio di affidamento dell’utente, il quale havisto semplicemente posticipato il recupero, da parte delgestore, di somme che quest’ultimo avrebbe potuto conseguireprima, se solo l’Ente d’Ambito avesse tempestivamenteprovveduto a convertire quei conguagli in aumenti tariffari”.6. Nella specie, il Tribunale non ha tenuto conto di detti principiaffermando che “l’[OSCURATO:SOCIETA] non ha dedotto, né ha dimostratola necessità di recuperare costi imprevedibili e imprevisti al5 di 6Numero registro generale 2838/2025Numero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 21290/2026momento dell’erogazione e della fatturazione del servizio, néData pubblicazione 23/06/2026risulta che i costi da recuperare siano correlati con unagestione del servizio idrico efficiente secondo i principi sopraindicati” e che “Non sussiste alcun elemento utile per verificarese i maggiori costi sostenuti e le passività emergenti dai bilancidell’[OSCURATO:SOCIETA]. dipendano da eventi imprevisti eimprevedibili o da inefficienze nella gestione del ServizioIdrico”, richiamando l’orientamento interpretativo secondo ilquale i maggiori costi non erano imprevisti ed imprevedibili almomento dell'erogazione e fatturazione. Pertanto, ènecessario una rivalutazione della domanda alla luce delprincipio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite.7. Il terzo motivo di impugnazione è assorbito dall’accoglimentodei primi due motivi.8. Il ricorso deve, dunque, essere accolto e la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio al giudice di appello, indiversa composizione, anche in ordine alle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con riguardoai motivi accolti; rinvia la causa al Tribunale di Nuoro, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, il 20.5.2026.Il PresidenteMauro Di Marzio6 di 6