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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07478/2023

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pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19072/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza del Fante, 2 –controricorrente – Oggetto: tributi – PVC – fede privilegiata N.19072/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 371/25/16 depositata in data 29 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di fabbricazione di prodotti di panetteria e titolare dell’impresa omonima, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale –a seguito di PVC - si accertavano maggiori IRPEF, IRAP e IVAconseguenti all’accertamento di ricavi non dichiarati, oltre sanzioni e accessori.

2. La CTP di Palermo ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Sicilia , con sentenza in data 29 gennaio 20 1 6 , ha accolto l’appello del contribuente.

Il giudice di appello ha ritenuto giustificate le difese del contribuente, che ha addotto l’utilizzo quantitativo e qualitativo di materie prime (farina) che è andato ad incidere sulla tipologia dei prodotti finiti e sul valore complessivo degli incassi, influenzato quest’ultimo anche dalla differenziazione del valore aggiunto dei prodotti finiti.

Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che non sarebbe stato tenuto in debito conto lo sfrido e ha ritenuto che l’Ufficio non avrebbe potuto limitarsi a far propria la metodologia induttiva basata sul rapporto materie prime/prodotto finito, in quanto avrebbe dovuto far ricorso ai dati risultanti da altre materie primee da altri fattori produttivi.

Ha, pertanto, ritenuto il giudice di appello che non fossero state fornite presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] N.19072/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino 1.Va preliminarmente rigettata l’eccezione di giudicato, nella parte in cui il controricorrente deduce l’omessa impugnazione del capo di motivazione secondo cui l’Ufficio non avrebbe specificamente contestato le deduzioni del contribuente, non costituendo tale punto motivazione autonoma, né compiuta ratio decide ndi , bensì argomentazione di supporto della ritenuta fondatezza dell’appello.

2. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2729 cod. civ. e dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che in presenza di scritture contabili regolari l’Ufficio avrebbe dovuto fare ricorso a ulteriori elementi per desumere presunzioni di pregnanza indiziaria.

Il ricorrente deduce che è possibile fondare la ricostruzione analitico-induttiva in presenza di scritture contabili formalmente corrette, ove si ritenga che le scritture siano complessivamente inattendibili.

Trascrive, in proposito, l’originario PVC, dal quale emergerebbe che la ricostruzione dei ricavi è stata incentrata su presunzioni dotate (ad avviso del ricorrente) di pregnanza indiziaria, sul presupposto che le scritture contabili non fossero attendibili quanto ai ricavi dichiarati.

Contest a, in ogni caso, il giudizio di assenza di pregnanza indiziaria tratto dal giudice di appello sul coacervo indiziario addotto in sede di atto impositivo.

3. Il primo motivo è inammissibile, nella parte in cui censura la sentenza per avere ritenuto inadeguata la ricostruzione analitico- induttiva sulla base dell’inattendibilità della documentazione contabile, perché (come correttamente nota parte controricorrente) non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato .

Il giudice di appello non ha censurato l’operato dell’Ufficio in base alla metodologia applicata (analitico-induttiva ex art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973) e in base ai suoi presupposti (sussistenza N.19072/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino della complessiva inattendibiltà della contabilità), bensì in relazione alla inadeguata pregnanza indiziaria delle prove addotte dall’Ufficio.

4. Il motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui censura il giudizio espresso dal giudice di appello di scarsa pregnanza indiziaria degli elementi probatori addotti dall’amministrazione finanziaria, in quanto con la violazione di legge il ricorrente intende giungere a un diverso accertamento in fatto attraverso la censura della scelta e della valutazione del materiale probatorio, che è attività riservata al giudice del meritoe che intende giungere (come correttamente osserva parte controricorrente) a una diversa ricostruzione dell’accertamento in fatto.

5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699, 2700, 2733, 2735 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio non avesse tenuto in debito conto la differenziazione dei prezzi finali dei prodotti, l’utilizzo delle materie prime e lo sfrido.

Osserva il ricorrente che i dati valorizzati dall’Ufficio sarebbero stati tratti dal PVC, che ha valore di fede privilegiata in quanto formato da pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni.

Censura, inoltre, la sentenza impugnata negli stessi termini, posto che i dati contenuti nel PVC sarebbero stati accettati dal contribuente, circostanza che sarebbe assimilabile a confessione stragiudiziale avente valore di prova legale, circostanza che rileverebbe sulla percentuale di sfrido già dichiarata dal contribuente in sede istruttoria.

6. Il motivo è infondato.

Come osservato dal controricorrente, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 cod. civ., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero; ne consegue che è ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in N.19072/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (Cass., Sez.

V, 27 dicembre 2012, n. 37840; Cass., Sez.

V, 20 ottobre 2020, n. 22730; Cass., Sez.

VI, 25 luglio 2019, n. 20214).

La pubblica fede, vincibile con lo strumento processuale della querela di falso, è pertanto limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o dei quali abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese, ma non può estendersi alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi; nel qual caso il contenuto delle dichiarazioni contenute nell’atto pubblico fa fede fino a prova contraria, la quale può essere fornita con qualsiasi mezzo (Cass., Sez.

V, 16 dicembre 2020, n. 28765; Cass., Sez.

VI, 18 maggio 2020, n. 9105; Cass., Sez.

V, 10 maggio 2019, n. 12522; Cass., Sez.

V, 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass., Sez.

I, 10 aprile 2018,n. 12386).

7. Ne consegue che non può attribuirsi pubblica fede , né tanto meno valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni rese da l contribuente in sede di PVC, né valore di pubblica fede alle valutazioni rese dai pubblici ufficiali in punto ponderazione dei prodotti finiti, dell’utilizzo delle materie prime, nonché della incidenza delle percentuali di sfrido.

8. Con il terzo motivo si deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle plurime dichiarazioni rese dal contribuente e dagli altri elementi riportatinel PVC.

9. Il terzo motivo è inammissibile, posto che il motivo si risolve nella denuncia di una omessa o insufficiente valutazione degli elementi di prova contenuti nel PVC, circostanza che non può essere ricondotta all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che è N.19072/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino vizio differente dal mero omesso esame di elementi istruttori (Cass., Sez.

VI, 24 giugno 2020, n. 12387; Cass., Sez.

I, 23 marzo 2017, n. 7472).Nel qual caso l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19072/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza del Fante, 2 –controricorrente – Oggetto: tributi – PVC – fede privilegiata N.19072/16 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 371/25/16 depositata in data 29 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di fabbricazione di prodotti di panetteria e titolare dell’impresa omonima, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale –a seguito di PVC - si accertavano maggiori IRPEF, IRAP e IVAconseguenti all’accertamento di ricavi non dichiarati, oltre sanzioni e accessori. 2. La CTP di Palermo ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Sicilia , con sentenza in data 29 gennaio 20 1 6 , ha accolto l’appello del contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto giustificate le difese del contribuente, che ha addotto l’utilizzo quantitativo e qualitativo di materie prime (farina) che è andato ad incidere sulla tipologia dei prodotti finiti e sul valore complessivo degli incassi, influenzato quest’ultimo anche dalla differenziazione del valore aggiunto dei prodotti finiti. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che non sarebbe stato tenuto in debito conto lo sfrido e ha ritenuto che l’Ufficio non avrebbe potuto limitarsi a far propria la metodologia induttiva basata sul rapporto materie prime/prodotto finito, in quanto avrebbe dovuto far ricorso ai dati risultanti da altre materie primee da altri fattori produttivi. Ha, pertanto, ritenuto il giudice di appello che non fossero state fornite presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] N.19072/16 R.G. Est. F. D’Aquino 1.Va preliminarmente rigettata l’eccezione di giudicato, nella parte in cui il controricorrente deduce l’omessa impugnazione del capo di motivazione secondo cui l’Ufficio non avrebbe specificamente contestato le deduzioni del contribuente, non costituendo tale punto motivazione autonoma, né compiuta ratio decide ndi , bensì argomentazione di supporto della ritenuta fondatezza dell’appello. 2. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2729 cod. civ. e dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che in presenza di scritture contabili regolari l’Ufficio avrebbe dovuto fare ricorso a ulteriori elementi per desumere presunzioni di pregnanza indiziaria. Il ricorrente deduce che è possibile fondare la ricostruzione analitico-induttiva in presenza di scritture contabili formalmente corrette, ove si ritenga che le scritture siano complessivamente inattendibili. Trascrive, in proposito, l’originario PVC, dal quale emergerebbe che la ricostruzione dei ricavi è stata incentrata su presunzioni dotate (ad avviso del ricorrente) di pregnanza indiziaria, sul presupposto che le scritture contabili non fossero attendibili quanto ai ricavi dichiarati. Contest a, in ogni caso, il giudizio di assenza di pregnanza indiziaria tratto dal giudice di appello sul coacervo indiziario addotto in sede di atto impositivo. 3. Il primo motivo è inammissibile, nella parte in cui censura la sentenza per avere ritenuto inadeguata la ricostruzione analitico- induttiva sulla base dell’inattendibilità della documentazione contabile, perché (come correttamente nota parte controricorrente) non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato . Il giudice di appello non ha censurato l’operato dell’Ufficio in base alla metodologia applicata (analitico-induttiva ex art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973) e in base ai suoi presupposti (sussistenza N.19072/16 R.G. Est. F. D’Aquino della complessiva inattendibiltà della contabilità), bensì in relazione alla inadeguata pregnanza indiziaria delle prove addotte dall’Ufficio. 4. Il motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui censura il giudizio espresso dal giudice di appello di scarsa pregnanza indiziaria degli elementi probatori addotti dall’amministrazione finanziaria, in quanto con la violazione di legge il ricorrente intende giungere a un diverso accertamento in fatto attraverso la censura della scelta e della valutazione del materiale probatorio, che è attività riservata al giudice del meritoe che intende giungere (come correttamente osserva parte controricorrente) a una diversa ricostruzione dell’accertamento in fatto. 5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699, 2700, 2733, 2735 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio non avesse tenuto in debito conto la differenziazione dei prezzi finali dei prodotti, l’utilizzo delle materie prime e lo sfrido. Osserva il ricorrente che i dati valorizzati dall’Ufficio sarebbero stati tratti dal PVC, che ha valore di fede privilegiata in quanto formato da pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni. Censura, inoltre, la sentenza impugnata negli stessi termini, posto che i dati contenuti nel PVC sarebbero stati accettati dal contribuente, circostanza che sarebbe assimilabile a confessione stragiudiziale avente valore di prova legale, circostanza che rileverebbe sulla percentuale di sfrido già dichiarata dal contribuente in sede istruttoria. 6. Il motivo è infondato. Come osservato dal controricorrente, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 cod. civ., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero; ne consegue che è ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in N.19072/16 R.G. Est. F. D’Aquino ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (Cass., Sez. V, 27 dicembre 2012, n. 37840; Cass., Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 22730; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2019, n. 20214). La pubblica fede, vincibile con lo strumento processuale della querela di falso, è pertanto limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o dei quali abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese, ma non può estendersi alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi; nel qual caso il contenuto delle dichiarazioni contenute nell’atto pubblico fa fede fino a prova contraria, la quale può essere fornita con qualsiasi mezzo (Cass., Sez. V, 16 dicembre 2020, n. 28765; Cass., Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 9105; Cass., Sez. V, 10 maggio 2019, n. 12522; Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass., Sez. I, 10 aprile 2018,n. 12386). 7. Ne consegue che non può attribuirsi pubblica fede , né tanto meno valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni rese da l contribuente in sede di PVC, né valore di pubblica fede alle valutazioni rese dai pubblici ufficiali in punto ponderazione dei prodotti finiti, dell’utilizzo delle materie prime, nonché della incidenza delle percentuali di sfrido. 8. Con il terzo motivo si deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle plurime dichiarazioni rese dal contribuente e dagli altri elementi riportatinel PVC. 9. Il terzo motivo è inammissibile, posto che il motivo si risolve nella denuncia di una omessa o insufficiente valutazione degli elementi di prova contenuti nel PVC, circostanza che non può essere ricondotta all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che è N.19072/16 R.G. Est. F. D’Aquino vizio differente dal mero omesso esame di elementi istruttori (Cass., Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 12387; Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7472).Nel qual caso l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). 10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza che si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida i
Sentenza Cassazione n. 07478/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris