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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 25693/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 3866-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla via Sistina n. 12 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatae difesa – Controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore fallimentare - Intimato Avverso la sentenza n. 505/04/2013della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 1 7 dicembre 201 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 4.04.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Il contenzioso trae origine dalla notificazione alla [OSCURATO:SOCIETA] -dichiarata fallita nel 1996-due avvisi parziali di rettifica dell’imponibile Iva dichiarato Condono –d.l. 119 del 2 RGN 3866/2015 Consigliere rel.

Federici per l’anno 1995, il primo per l’operazione d’acquisto (dalla Ares) di un compendio immobiliare, ritenuta inesistente, e dunque per il recupero dell’imposta indebitamente detratta; il secondo per il recupero della maggiore imposta sull’operazionedi vendita del medesimo complesso, cui era stataapplicata l’aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria del 19%.

Seguì il contenzioso introdotto dalla curatela fallimentare, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n. 642/2002) con il rigetto dei ricorsi introduttivi (ad eccezione di quello relativo ad una cartella di pagamento duplicata).

La decisione passò in giudicato.

Nel 2011 il curatore del fallimento propose ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fondata sul rinvenimentopresso terzi di una nota di credito, che aveva annullato la vendita dell’immobile, con conseguente venir meno dell’iva dovuta.

Il ricorso, che coinvolgeva anche la società venditrice Ares, fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 162/25/2012, che revocò la sentenza n.642 del 2002.

L’appello dell’Agenzia delle entrate fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 505/04/2013, impugnata dinanzi a questa Corte.

Il giudice regionale ha ritenuto che la nota di credito rinvenuta presso terzi giustificava la revocazione della sentenza e, quanto al giudizio rescissorio,spiegava il venir meno del presupposto del recupero iva, in considerazione della prova della retrocessione del compendio immobiliare.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con due motivi, cui ha resistito la Ares con controricorso.

Il fallimento della Brom, rimasto inizialmente intimato, ha successivamente depositatoistanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6del d.l. n. 119 del 2018.

Dopo la sospensione del processo e l’acquisizione della documentazione necessaria per verificare l’esito dell’adesione della contribuente al procedimento di definizione agevolata, nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023la causa è stata trattata.

Considerato che Premesso che la controversia afferisce all’avviso di liquidazione 624245- 99, la società contribuente ha presentato la dichiarazione di definizione agevolata, provvedendo ai relativi versamenti.

Il procedimento di definizione agevolata corrisponde alla pendenza fiscale per cui è causa, così come ha dichiarato la difesa della medesima Amministrazione finanziaria ricorrente, RGN 3866/2015 Consigliere rel.

Federici che infatti ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

D’altronde, con atto firmato digitalmente dal Capo ufficio Contenzioso dell’Agenzia delle entrate, è stato dichiarato che, con riferimento all’avviso di liquidazione n. 624245-99 (unico provvedimento oggetto di controversia) la definizione agevolata si è conclusa con esito regolare, con pagamento dell’intero importo dovuto.

La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.

D’altronde l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...».

Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione dellacausa, ai sensi dell’art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che leha anticipate.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 3866-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla via Sistina n. 12 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatae difesa – Controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore fallimentare - Intimato Avverso la sentenza n. 505/04/2013della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 1 7 dicembre 201 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 4.04.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Il contenzioso trae origine dalla notificazione alla [OSCURATO:SOCIETA] -dichiarata fallita nel 1996-due avvisi parziali di rettifica dell’imponibile Iva dichiarato Condono –d.l. 119 del 2 RGN 3866/2015 Consigliere rel. Federici per l’anno 1995, il primo per l’operazione d’acquisto (dalla Ares) di un compendio immobiliare, ritenuta inesistente, e dunque per il recupero dell’imposta indebitamente detratta; il secondo per il recupero della maggiore imposta sull’operazionedi vendita del medesimo complesso, cui era stataapplicata l’aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria del 19%. Seguì il contenzioso introdotto dalla curatela fallimentare, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n. 642/2002) con il rigetto dei ricorsi introduttivi (ad eccezione di quello relativo ad una cartella di pagamento duplicata). La decisione passò in giudicato. Nel 2011 il curatore del fallimento propose ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fondata sul rinvenimentopresso terzi di una nota di credito, che aveva annullato la vendita dell’immobile, con conseguente venir meno dell’iva dovuta. Il ricorso, che coinvolgeva anche la società venditrice Ares, fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 162/25/2012, che revocò la sentenza n.642 del 2002. L’appello dell’Agenzia delle entrate fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 505/04/2013, impugnata dinanzi a questa Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che la nota di credito rinvenuta presso terzi giustificava la revocazione della sentenza e, quanto al giudizio rescissorio,spiegava il venir meno del presupposto del recupero iva, in considerazione della prova della retrocessione del compendio immobiliare. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con due motivi, cui ha resistito la Ares con controricorso. Il fallimento della Brom, rimasto inizialmente intimato, ha successivamente depositatoistanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6del d.l. n. 119 del 2018. Dopo la sospensione del processo e l’acquisizione della documentazione necessaria per verificare l’esito dell’adesione della contribuente al procedimento di definizione agevolata, nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023la causa è stata trattata. Considerato che Premesso che la controversia afferisce all’avviso di liquidazione 624245- 99, la società contribuente ha presentato la dichiarazione di definizione agevolata, provvedendo ai relativi versamenti. Il procedimento di definizione agevolata corrisponde alla pendenza fiscale per cui è causa, così come ha dichiarato la difesa della medesima Amministrazione finanziaria ricorrente, RGN 3866/2015 Consigliere rel. Federici che infatti ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. D’altronde, con atto firmato digitalmente dal Capo ufficio Contenzioso dell’Agenzia delle entrate, è stato dichiarato che, con riferimento all’avviso di liquidazione n. 624245-99 (unico provvedimento oggetto di controversia) la definizione agevolata si è conclusa con esito regolare, con pagamento dell’intero importo dovuto. La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. D’altronde l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione dellacausa, ai sensi dell’art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che leha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara estin
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