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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04024/2026

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seguente ORDINANZA nata CiN 18,/02/197e; avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAnato vvlSO alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la ricorrente alla pena di mesi tre e giorni tre di reclusione ed euro 155,00 di multa in ordine al delitto di tentato furto [OSCURATO:PERSONA] che I primo motivo di ricorso -- che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 cod. pen. - è generico, perché fondato su argomenti che riproponqono le stesse ragioni già discusse e 'nterutr nfc-)nci2t.e ne tonta, non specific;.

In vero la mancanza di speciricila dei motivo, daila quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva i'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Per altro lo stesso motivo non è deducibile in sede di legittimità, in quanto le repole dettate dall'ad, 192, comma 3, cod. proc. pen. non si appikl3ro alie dichiarazioni deJa. persen,3 (•)•iresa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. li, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Ne consegue che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta 7,ori i,•,tica argomentazione cflc± paq. 4 de'Ia sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta vioiazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. per, e è manifestamente infondato: l'abitualità del comportamento, più ftameta dal ricorre te, è causa ostativa al riconoscimento dell'esimente anche in presenza di un fatto di lieve entità, ma il suo difetto nei termini indicati dall'art. 131-bis cod. per, non comporta la sua automatica applicazione, spettando al giudice, una volta rilevata l'assenza di cause ostative normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull'entità del fatto.

Di tale valutazione discrezionale la Corte ha, comunque, fornito congrua e adeguata motivazione con ia quale il ricorso non si è specificamente confrontato.

A ben vedere correttamente la Corte di appello ha richiamato l'elevato coinvolgimento della imputata nell'azione furtiva, mettendo costei a disposizione il proprio veicolo, nonché l'organizzazione della stessa azione, elementi non manifestamente illogici per escludere la tenuità del fatto.

Si tratta di motivazione congrua, in sintonia con li principio per il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecle concreta, che tenga conto, ai sensi dell'ad, 133, primo comma, cod. dei rano d colpevolezza da esse desurnibHe e dell'entità del danno e di (Sez.

U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); Rilevato„ pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d&le ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e pena somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 li lie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nata CiN 18,/02/197e; avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAnato vvlSO alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la ricorrente alla pena di mesi tre e giorni tre di reclusione ed euro 155,00 di multa in ordine al delitto di tentato furto [OSCURATO:PERSONA] che I primo motivo di ricorso -- che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 cod. pen. - è generico, perché fondato su argomenti che riproponqono le stesse ragioni già discusse e 'nterutr nfc-)nci2t.e ne tonta, non specific;. In vero la mancanza di speciricila dei motivo, daila quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva i'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Per altro lo stesso motivo non è deducibile in sede di legittimità, in quanto le repole dettate dall'ad, 192, comma 3, cod. proc. pen. non si appikl3ro alie dichiarazioni deJa. persen,3 (•)•iresa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. li, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Ne consegue che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta 7,ori i,•,tica argomentazione cflc± paq. 4 de'Ia sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta vioiazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. per, e è manifestamente infondato: l'abitualità del comportamento, più ftameta dal ricorre te, è causa ostativa al riconoscimento dell'esimente anche in presenza di un fatto di lieve entità, ma il suo difetto nei termini indicati dall'art. 131-bis cod. per, non comporta la sua automatica applicazione, spettando al giudice, una volta rilevata l'assenza di cause ostative normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull'entità del fatto. Di tale valutazione discrezionale la Corte ha, comunque, fornito congrua e adeguata motivazione con ia quale il ricorso non si è specificamente confrontato. A ben vedere correttamente la Corte di appello ha richiamato l'elevato coinvolgimento della imputata nell'azione furtiva, mettendo costei a disposizione il proprio veicolo, nonché l'organizzazione della stessa azione, elementi non manifestamente illogici per escludere la tenuità del fatto. Si tratta di motivazione congrua, in sintonia con li principio per il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecle concreta, che tenga conto, ai sensi dell'ad, 133, primo comma, cod. dei rano d colpevolezza da esse desurnibHe e dell'entità del danno e di (Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); Rilevato„ pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d&le ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e pena somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 li lie
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