CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 00509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generaie, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di differimento facoltativo della pena per essere in attesa del provvedimento di grazia richiesta al Presidente della Repubblica per il titolo in esecuzione (omicidio aggravato commesso nel 2003). 2. Avverso detta ordinanza aveva avanzato ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza. 3. Nelle more dell'udienza è intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con dichiarazione del difensore trasmessa digitalmente in data 20/10/2023, seguita dalla rinuncia personale della Falcone in data 31/10/2023. 4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]