CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 43197/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 20/06/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catania con l'ordinanza sopra indicata ha respinto l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato con ordinanza del 04/10/2022, in relazione alle contestazioni provvisorie relative ai reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, corruzione e falso ideologico in atto pubblico. 2. In data 12/07/2022, l'indagato, per il tramite dei propri difensori, ha proposto avverso detto provvedimento ricorso per cassazione; il successivo 4 ottobre 2024 il difensore ha fatto pervenire istanza di rinuncia al ricorso, essendo nelle more stata disposta la revoca del provvedimento custodiale. 3. La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza genetica della misura cautelare, di guisa che- qualora il provvedimento applicativo venga nelle more annullato o perda efficacia- viene meno la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01). 4. In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione — conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]