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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20964/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione dell'ordinanza con cui veniva respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata in relazione al periodo dal 22.07.2020 al 22.1.2022, oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto, sono manifestamente infondate, adducendo vizi motivazionali inesistenti.

Invero, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha negato il beneficio, in quanto il 7.12.2021 Nekouei, sottoposto alla misura di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., veniva arrestato perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish e di metanfetamina, oltre che di schede telefoniche, telefoni cellulari e block notes contenenti messaggi riconducibili all'attività di spaccio, denaro in contanti e materiale per il confezionamento di dosi.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, ritenendo, al pari del primo Giudice, il comportamento del condannato di tale gravità da riverberare, seppure posto in essere nel periodo relativo al terzo semestre in valutazione, effetti negativi anche sui periodi precedenti, in quanto sintomatico di una totale assenza di partecipazione del soggetto alla finalità rieducativa della pena.

E ciò conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte - si veda per tutte Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 - secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione dell'ordinanza con cui veniva respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata in relazione al periodo dal 22.07.2020 al 22.1.2022, oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto, sono manifestamente infondate, adducendo vizi motivazionali inesistenti. Invero, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha negato il beneficio, in quanto il 7.12.2021 Nekouei, sottoposto alla misura di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., veniva arrestato perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish e di metanfetamina, oltre che di schede telefoniche, telefoni cellulari e block notes contenenti messaggi riconducibili all'attività di spaccio, denaro in contanti e materiale per il confezionamento di dosi. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, ritenendo, al pari del primo Giudice, il comportamento del condannato di tale gravità da riverberare, seppure posto in essere nel periodo relativo al terzo semestre in valutazione, effetti negativi anche sui periodi precedenti, in quanto sintomatico di una totale assenza di partecipazione del soggetto alla finalità rieducativa della pena. E ciò conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte - si veda per tutte Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 - secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 m
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