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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16947/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del t4/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha ritenuto i ricorrenti responsabili per il reato di cui all'articolo 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per aver detenuto 238,7 chilogrammi di TLE rinvenuti all'interno di un deposito nella loro disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole anche del reato di cui all'art. 497, cod. pen.

In base alla suddetta sentenza, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, ove contestata, e applicata la diminuente del rito, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 50.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 50.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 50.000 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

E' stata, inoltre, disposta la confisca del TLE e delle somme di denaro tratte in sequestro. 2.Proposto l'appello dagli imputati, la Corte territoriale con sentenza del 12/02/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale, condannando gli imputati al pagamento delle spese del relativo grado di giudizio. 3.11 ricorso odierno proposto da tutti i ricorrenti avverso tale ultima decisione si articola nei seguenti motivi. 4.Nel primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla posizione delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui condotta, consistita nel sottrarre al sequestro una somma di denaro frutto degli illeciti guadagni conseguiti dai fratelli Gennaro e [OSCURATO:PERSONA], nella prospettiva difensiva, avrebbe potuto, al più, configurare il reato di favoreggiamento reale e non quello di concorso nel reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. 43 del 73 per il quale era invece intervenuta la condanna. 5.Nel secondo motivo di ricorso, in relazione alla posizione dì tutti glì imputati, si censura la violazione dell'art. 546, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione evincibile dal testo dell'impugnata sentenza.

In particolare il difensore dei ricorrenti evidenzia di aver chiesto, con motivi nuovi depositati tempestivamente presso il giudice d'appello, il dissequestro dei telefoni cellulari e delle somme di denaro sottoposte a confisca dal primo giudice.

Su tale richiesta la Corte territoriale, avrebbe omesso ogni tipo di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.La Corte territoriale, facendo applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, ha logicamente e congruamente argomentato le ragìoni per le quali i1 contributo delle due donne costituisce concorso nel reato e non favoreggiamento reale.Condividendo il ragionamento effettuato dal giudice di primo grado, il Collegio d'appello ha desunto da una serie dì circostanze la conoscenza e la partecipazione delle donne alla detenzione del TLE.

Si è evidenziato che le donne sì trovavano in un negozio costituente l'unica via d'accesso al locale ove era depositata la merce illecita; che il controllo delle forze dell'ordine nei confronti dì soggetti diversi dai propri parenti ha scatenato in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'immediata reazione di spostare delle somme di denaro dai luoghi di custodia: che, in un cassetto del mobile ubicato nel negozio era custodito il marsupio del fratello della [OSCURATO:PERSONA], contenente la carta d'identità falsa.

L'azione subitanea delle imputate viene logicamente considerata dalla Corte un chiaro indìce della consapevolezza e della partecipazione delle imputate alla detenzione del Tle, posto che, in caso contrario, le condotte da loro tenute non sarebbero ragionevolmente giustificabili.

Dalla comune disponibilità del deposito ove era stipato il TLE e dalla condotta tenuta dalle imputate alla vista delle forze dell'ordine, la Corte d'appello ha pertanto correttamente desunto, con ragionamento immune da vizi rilevabili in questa sede, il giudizio dì colpevolezza delle due imputate.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha, infatti, da tempo, individuato le condizioni per la configurabilità del concorso di persone nel reato, ritenendo necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazionedell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, Pappalardo, Rv. 262492; Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Merola, Rv. 258185; Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, Paladini, Rv. 258244). 3.11 secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Invero in relazione alla doglianza relativa alla confisca del denaro e dei telefonini cellulari in sequestro la Corte d'appello ha omesso ogni tipo di valutazione.

Ragione per la quale la decisione va annullata limitatamente a tale aspetto ed il giudizio rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

RAM.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, e rinvia, per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello dì Napoli.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del t4/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha ritenuto i ricorrenti responsabili per il reato di cui all'articolo 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per aver detenuto 238,7 chilogrammi di TLE rinvenuti all'interno di un deposito nella loro disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole anche del reato di cui all'art. 497, cod. pen. In base alla suddetta sentenza, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, ove contestata, e applicata la diminuente del rito, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 50.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 50.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 50.000 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata concessa la sospensione condizionale della pena. E' stata, inoltre, disposta la confisca del TLE e delle somme di denaro tratte in sequestro. 2.Proposto l'appello dagli imputati, la Corte territoriale con sentenza del 12/02/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale, condannando gli imputati al pagamento delle spese del relativo grado di giudizio. 3.11 ricorso odierno proposto da tutti i ricorrenti avverso tale ultima decisione si articola nei seguenti motivi. 4.Nel primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla posizione delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui condotta, consistita nel sottrarre al sequestro una somma di denaro frutto degli illeciti guadagni conseguiti dai fratelli Gennaro e [OSCURATO:PERSONA], nella prospettiva difensiva, avrebbe potuto, al più, configurare il reato di favoreggiamento reale e non quello di concorso nel reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. 43 del 73 per il quale era invece intervenuta la condanna. 5.Nel secondo motivo di ricorso, in relazione alla posizione dì tutti glì imputati, si censura la violazione dell'art. 546, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione evincibile dal testo dell'impugnata sentenza. In particolare il difensore dei ricorrenti evidenzia di aver chiesto, con motivi nuovi depositati tempestivamente presso il giudice d'appello, il dissequestro dei telefoni cellulari e delle somme di denaro sottoposte a confisca dal primo giudice. Su tale richiesta la Corte territoriale, avrebbe omesso ogni tipo di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.La Corte territoriale, facendo applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, ha logicamente e congruamente argomentato le ragìoni per le quali i1 contributo delle due donne costituisce concorso nel reato e non favoreggiamento reale.Condividendo il ragionamento effettuato dal giudice di primo grado, il Collegio d'appello ha desunto da una serie dì circostanze la conoscenza e la partecipazione delle donne alla detenzione del TLE. Si è evidenziato che le donne sì trovavano in un negozio costituente l'unica via d'accesso al locale ove era depositata la merce illecita; che il controllo delle forze dell'ordine nei confronti dì soggetti diversi dai propri parenti ha scatenato in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'immediata reazione di spostare delle somme di denaro dai luoghi di custodia: che, in un cassetto del mobile ubicato nel negozio era custodito il marsupio del fratello della [OSCURATO:PERSONA], contenente la carta d'identità falsa. L'azione subitanea delle imputate viene logicamente considerata dalla Corte un chiaro indìce della consapevolezza e della partecipazione delle imputate alla detenzione del Tle, posto che, in caso contrario, le condotte da loro tenute non sarebbero ragionevolmente giustificabili. Dalla comune disponibilità del deposito ove era stipato il TLE e dalla condotta tenuta dalle imputate alla vista delle forze dell'ordine, la Corte d'appello ha pertanto correttamente desunto, con ragionamento immune da vizi rilevabili in questa sede, il giudizio dì colpevolezza delle due imputate. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha, infatti, da tempo, individuato le condizioni per la configurabilità del concorso di persone nel reato, ritenendo necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazionedell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, Pappalardo, Rv. 262492; Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Merola, Rv. 258185; Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, Paladini, Rv. 258244). 3.11 secondo motivo di ricorso è invece fondato. Invero in relazione alla doglianza relativa alla confisca del denaro e dei telefonini cellulari in sequestro la Corte d'appello ha omesso ogni tipo di valutazione. Ragione per la quale la decisione va annullata limitatamente a tale aspetto ed il giudizio rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. RAM. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, e rinvia, per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello dì Napoli. Così deciso