CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 26/01/2022 dal Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dal difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]; ascoltato il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha confermato la decisione con la quale il Giudice di Pace di Brindisi ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto cui all'art. 595, commi primo e secondo, cod. pen. perché, quale tecnico progettista strutturale e direttore dei lavori realizzati presso il centro raccolta rifiuti del Comune di Ostuni, offendeva la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], tecnico progettista strutturale e ausiliario dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], incaricata del collaudo, annotando in calce alla relazione tecnica elaborata da quest'ultima un post scriptum con il quale criticava l'operato svolto dai «collaboratori- suggeritori» dei quali la Milone si era avvalsa, inoltrando, a mezzo p.e.c., lo scritto non solo a tutti i professionisti coinvolti nei lavori, ma anche alla società che li realizzava e agli enti comunale e provinciale interessati. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 51, 59 e 595 cod. pen., lamenta che il tribunale non ha ritenuto la sussistenza della scriminante del diritto di critica, nonostante l'assenza di potenzialità offensiva dello scritto incriminato, volto a sollecitare, sia pur con toni severi, una rivisitazione delle conclusioni formulate dall'ing. Milone su aspetti tecnici. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., lamenta che il giudice di appello ha ravvisato la responsabilità del ricorrente, nonostante questi non fosse a conoscenza del fatto che le misurazioni tecniche erano state realizzate dal Longo, quale ausiliario dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] con la quale il Pescatore interloquiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Giova premettere che in tema di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere a considerare la sussistenza o meno della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). 3. La ragione di doglianza del ricorrente, che ha evocato l'applicazione della causa di giustificazione, è condivisibile alla luce delle argomentazioni prospettate. Invero, la critica riportata nel post scriptum alla relazione, riferita all'operato svolto dai «collaboratori-suggeritori che esaminano argomenti che possono a volte diventare inutilmente t ostici»» e ritenuta offensiva dal tecnico progettista strutturale [OSCURATO:PERSONA], rientra appieno nell'esercizio del diritto di critica. 3. Il limite della continenza - che deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine cui volgono, sicché la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio impone la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la non condivisione -, se, per un verso, postula una forma espositiva corretta - cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione - della critica rivolta, per altro verso non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442). Dunque, il limite della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, tuttavia hanno significati di mero giudizio critico anche negativo di cui deve tenersi conto alla luce del complessivo contesto in cui i termini vengono utilizzati (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866; Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, Mazzucco, Rv. 237726). 4. Nel caso in esame, nel quale non viene messa in discussione la verità del fatto narrato, ciò che si deve valutare è se il linguaggio utilizzato dall'imputato rispetti o meno i canoni della continenza, ossia se sia ravvisabile la correttezza dell'esposizione della critica in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione. La locuzione incriminata e posta dai giudici di merito a sostegno della penale responsabilità del Pescatore, perché volta a colpire sul piano individuale il Longo, risponde, in realtà, ai criteri posti dalla giurisprudenza di legittimità per l'individuazione dell'esercizio del diritto di critica. Dal punto di vista della ricostruzione della vicenda, così come effettuata nella sentenza di primo grado e recepita dal giudice dell'appello, la critica in merito all'utilizzo di «collaboratori- suggeritori che esaminano argomenti che possono a volte diventare inutilmente ostici», rivolta all'ing. Milone - che il Longo ha ritenuto a lui riferita, avendo espletato la funzione di tecnico progettista strutturale su incarico del professionista -, se, indubbiamente, assume un tono severo, tuttavia appare funzionale al contesto nel quale la frase, avulsa dall'essere fine a se stessa, è stata formulata. Dunque, nel caso di specie, in cui con il post scriptum veniva sollecitato all'ing. Milone il controllo sull'operato dei collaboratori, la locuzione utilizzata dal Pescatore, nella qualità rivestita, non rivela una finalità meramente denigratoria, ma una critica, sia pure aspra, alle capacità tecniche degli ausiliari dei quali la Milone si era avvalsa. 5. Dalle suesposte considerazioni, che assorbono il secondo motivo di ricorso, consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, restando travolte anche le relative statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,