CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 30724/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22635/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 9 maggio 2019 n. 2798/14/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, '303 convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 9 maggio 2019 n. 2798/14/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2003, in dipendenza della disconosciuta esenzione per l'acquisto di bestiame da un fornitore di un paese comunitario, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 14 dicembre 2006 n. 539/07/2006, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'amministrazione finanziaria non avesse provato la ricorrenza di un'operazione soggettivamente inesistente. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132 e 274 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso il giudice di secondo grado l'accoglimento dell'appello con motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6"-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5", 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo alla affermata carenza di prova da parte dell'amministrazione finanziaria sulla fittizietà del fornitore e sulla consapevolezza della frode da parte del contribuente, in totale trascuratezza degli elementi forniti in tal senso nel processo verbale di constatazione della polizia tributaria e richiamati nelle controdeduzioni dell'amministrazione finanziaria (la cui trascrizione è riportata in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza).Invero, il giudice del gravame si è laconicamente limitato a rilevare «come l'Amm.ne Fin. Non abbia prodotto alcuna concreta prova né sulla fittizietà del fornitore, né sulla consapevolezza del destinatario della evasione di imposta», senza dar minimamente conto della irrilevanza e/o dell'insufficienza probatoria degli elementi addotti a riscontro della conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti. Per cui, la motivazione del decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale. 2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma n