CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 589, comma 2, cod. pen. (capo A) e art. 189, comma 6, cod. strada (capo B), per avere colposamente investito, alla guida di un motociclo, il pedone [OSCURATO:PERSONA], cagionandone la morte, allontanandosi dal luogo del sinistro dopo aver richiesto l'intervento del 118 (fatto del 15.6.2014). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge in relazione all'assenza della condotta di fuga, posto che l'imputato in un primo momento si fermò, allontanandosi solo dopo avere richiesto l'intervento del 118. Le forze dell'ordine giunsero in loco allorquando la scena del sinistro era stata già "liberata, per cui il loro intervento non fu tempestivo, non ricorrendo nella specie i presupposti del delitto di "fuga". II) Violazione di legge in relazione al delitto di omicidio colposo, per non avere la Corte territoriale argomentato in punto di giudizio controfattuale, omettendo di indicare il comportamento alternativo lecito che avrebbe impedito l'evento e facendo riferimento alla violazione di una regola cautelare (art. 191 cod. strada) mai menzionata nel capo di imputazione. III) Vizio di motivazione in tema di evitabilità dell'evento, non avendo la Corte di merito valutato adeguatamente la deposizione resa dal teste Paoli, secondo cui il pedone era sceso sul manto stradale improvvisamente, senza consentire al ricorrente di evitare l'impatto. IV) Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per mancata individuazione del reato più grave e per carente motivazione in ordine alla determinazione della pena base del delitto di omicidio colposo, pari al doppio del minimo edittale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, sviluppando generiche censure di merito che neanche si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, risultando per tale parte anche aspecifico. 2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le sentenze di merito hanno adeguatamente e plausibilmente motivato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, del delitto di "fuga" di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, risultando accertato che il Megna, dopo l'incidente, ebbe ad effettuare soltanto una sosta momentanea, allontanandosi dal luogo del sinistro dopo avere chiamato il 118. La decisione, sul punto, è in linea con il costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 - 01). Del resto, il reato in disamina ha natura di reato omissivo di pericolo, in quanto volto ad imporre all'agente, sanzionandone l'inosservanza, l'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente - di cui abbia percezione - riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicché, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone (cfr. Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Rv. 282294 - 01). Nella specie, peraltro, il danno alla persona investita era evidente, per cui a maggior ragione è stata riscontrata la citata condotta delittuosa del prevenuto. 3. Per quanto attiene al delitto di omicidio colposo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il caso fortuito è stato motivatamente escluso alla stregua delle circostanze di fatto processualmente emerse: è pacifico che il prevenuto, alla guida del ciclomotore, abbia omesso di rallentare in prossimità del passaggio pedonale, pur avendo il Megna chiaramente avvistato il pedone ed omesso di dargli la precedenza, in violazione della disposizione di cui all'art. 191 cod. strada. Tale profilo colposo è stato legittimamente ravvisato dalla Corte territoriale, sulla base della contestazione in fatto ed in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti 3 (L processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280950 - 01). Infatti, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o imnnutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice (cfr. Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Rv. 273265 - 01). 4. Per quanto attiene alla censura sulla evitabilità dell'evento, si osserva che i rilievi del ricorrente attengono al merito e non sono esaminabili in questa sede, a fronte di una motivazione che ha congruamente e logicamente affermato che l'imputato si è discostato colposamente dal comportamento dovuto, e che una maggiore attenzione e prudenza da parte del motociclista in prossimità del passaggio pedonale gli avrebbe consentito di evitare l'urto con il pedone. Si tratta, per quanto qui rileva, di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Infine, le censure in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, oltre che attinenti al merito: risulta in particolare incomprensibile la doglianza con cui ci si lamenta della omessa individuazione del reato più grave ex art. 81 cod. pen., posto che i due reati per cui si procede non sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione; inconsistente anche quella sulla determinazione della pena base del delitto di omicidio colposo, fissata in anni 1 e mesi 3 di reclusione, in misura non superiore alla media edittale, con conseguente non necessità di specifica motivazione sul punto (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Ud., Rv. 276288 - 01). 6. La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui - in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada - la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 21726601). 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d