CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13518/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore di parte civile, in data 29 dicembre 2025, ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato. Ritenuto in fatto Il Tribunale di Terni, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Terni, a seguito di appello della parte civile, ha affermato la responsabilità civilistica di F.K. per aver commesso i fatti di minaccia per i quali ne è stata confermata l'assoluzione per la responsabilità penale e lo ha condannato al risarcimento. 11. Il ricorso per cassazione nell'interesse del F.K. si compone di tre motivi. a. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile. Coerentemente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, poiché l'assoluzione del ricorrente è stata pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. e non è dunque idonea a rivestire autorità di giudicato nel giudizio civile, la Corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione della parte civile, poiché non essendo in grado la sentenza di assoluzione di produrre alcun effetto pregiudizievole nei confronti di quest'ultima la questione civile non potrebbe più permanere ed essere trattata in sede penale, mancando l'interesse penalistico della vicenda. La motivazione offerta dal Tribunale ai fini di supportare l'ammissibilità dell'impugnazione consisterebbe poi in argomentazioni generiche e non decisive, oltre che illogiche. b. Il secondo motivo denuncia violazione di legge poiché la Corte non avrebbe rinnovato la prova dichiarativa del teste C.H. e la rinnovazione svolta per gli i testi per i quali questa è stata disposta sarebbe stata solo apparente, poiché sarebbe stato solo chiesto di confermare la deposizione di primo grado. Sarebbe stata dunque violata la disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. La Corte avrebbe dunque riformato la sentenza di primo grado basando la motivazione su una semplice diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, senza corroborare la decisione di riforma con argomentazioni di forza persuasiva superiore, che avrebbero potuto trarsi solo da elementi probatori sopravvenuti. c. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione poiché il Tribunale avrebbe ribaltato l'assoluzione pronunciata in primo grado avvalendosi di una motivazione generica, illogica e contraddittoria. Il Tribunale avrebbe infatti ribaltato l'assoluzione pronunciata in primo grado sulla semplice lettura delle testimonianze raccolte in tale fase, ritenendo pienamente credibili le dichiarazioni della parte civile anche grazie al supporto delle restanti prove testimoniali. Tali affermazioni sarebbero tuttavia generiche e contraddittorie, anche rispetto a quanto emerso dalle stesse prove testimoniali. Anche la motivazione con cui è stata ritenuta irrilevante la deposizione del teste C.H. sarebbe generica e viziata. Parimenti generica e viziata sarebbe la motivazione nella parte in cui, secondo il Tribunale, il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto che il ricorrente ha minacciato il L.F. Gli ulteriori elementi tratti dalla Corte a carico dell'imputato non apparirebbero decisivi per superare in maniera evidente il "ragionevole dubbio". Considerato in diritto 2Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. 1.11 primo motivo non coglie nel segno. 1.1. Si osserva che costituisce orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte - a cui il collegio intende dare continuità e che, per il principio di carattere generale espresso, è rilevante nel caso in scrutinio - che sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio ex novo (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, Rv. 275416 - 01; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519 - 01; si veda, più di recente, Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Rv .280182-02, che ha ricordato come sul tema si siano già pronunciate le Sezioni unite - Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 - e che una più recente pronunzia delle Sezioni unite - Sez. U., n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953 - sia pure intervenendo sulla diversa questione dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ha ribadito i principi affermati dalla sentenza Guerra, affermando che, in base all'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile è legittimata all'impugnazione di tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, senza alcuna distinzione - e quindi anche quelle prive dì efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo - e senza che alcuna limitazione possa desumersi dalla previsione di cui all'art. 538 cod. proc. pen., stante la natura derogatoria della previsione dell'art. 576 rispetto a quella dell'art. 538 cod. proc. pen. e il diverso ambito applicativo delle due norme; il principio è stato ribadito da sez. U n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, in motivazione, § 11). 2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché interdipendenti, sono invece, nei limiti di cui si dirà, fondati. 2.1. Questa Corte, a partire da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489-01 (v. ad es. Sez. U n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv.269787; Sez. U n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112), è ormai ferma nel ritenere che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. Si è anche precisato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale arche successivamente all'introduzione 3del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che si riferisce espressamente all'ipotesi di appello del pubblico ministero, ma che rappresenta il recepimento normativo di un'evoluzione giurisprudenziale di portata più ampia nella materia della tutela del contraddittorio in caso di impugnazione di una sentenza di assoluzione (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281228, che ha suggellato il tracciato intrapreso da Sez. U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489; ribadito da Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). 2.2. Il dovere di rinnovazione della prova dichiarativa oggetto di valutazione "difforme" è complementare al rispetto di altra regula juris, quella che impone che l'overtuming della decisione di primo grado sia accompagnato da una motivazione c.d. rafforzata. In particolare, quanto al detto profilo, le Sezioni Unite hanno in via generale affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 22609). Il principio cardine è stato costantemente ribadito, sul presupposto della centralità del canone dell —oltre ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nel senso che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (v. Sez. U, Dasgupta, cit., in motivazione; Sez. U, Patalano, cit., in motivazione; Sez. U, Pavan, cit., in motivazione; Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione; Sez.5, n. 38082 del 04/04/2019, Clemente, Rv. 276933, in motivazione; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 6 n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083; Sez. 5 n. 42033 del 17/10/2008, Rv. 242330), mettendo in luce le carenze e le aporie, che ne giustifichino l'integrale riforma (Sez. 2 n. 50643 del 18711/2014, Rv. 261327), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza, e non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio, perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (es. Sez.6 n. 10130 del 20/02/2015, Rv. 262907). In altri termini, il giudice del gravame che condanni l'imputato assolto in primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e 4convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. 2.3.1 "baluardi" scolpiti dal più autorevole collegio di legittimità hanno poi chiarito che costituiscono prove decisive, al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova -, ai fini dell'esito della condanna. 2.4.La differente valutazione della prova dichiarativa che impone la rinnovazione, pertanto, attesa l'ampiezza della formula normativa, non può essere circoscritta ai profili attinenti alla attendibilità del dichiarante, ma si estende a tutti i casi che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987). 2.5. Il confronto tra la decisione del giudice di pace e quella del Tribunale consente, nel caso condotto all'attenzione del collegio, di evidenziare in termini non equivoci che la diversa ricostruzione dei fatti per la quale ha optato il giudice di secondo grado muova, nel complesso, da una rivalutazione del narrato in primo grado della persona offesa e dei testimoni che hanno, a vario titolo, presenziato ai fatti denunciati. Il Tribunale di Terni, in veste di giudice di secondo grado, ha tuttavia provveduto a rinnovare solo parzialmente la prova dichiarativa espletata in primo grado. 2.6.Deve essere innanzitutto osservato che le modalità di assunzione, consistite nell'interpellare lapidariamente i testimoni (diversi da L.F. persona offesa e parte civile) a riguardo dell'intendimento di confermare, o meno, la deposizione resa in prima istanza, non Viola di per se, in linea di principio, le direttrici tracciate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e da quella convenzionale, dal momento che l'esame dei verbali di udienza allegati al ricorso per cassazione permette di verificare che il giudice, dopo aver ottenuto dai testi la "conferma" di quanto riferito nel processo di primo grado, ha autorizzato le parti ad interloquire e a formulare domande, in linea con le regole di un giusto processo in cui siano assicurati contradditorio, oralità, immediatezza nella formazione della prova e motivazione del giudice. 5La difesa dell'imputato, in particolare, non ha ritenuto di porre domande o di approfondire i temi dell'oggetto delle singole testimonianze, se non nel caso del teste F.R. e con esclusivo riferimento alla presenza di persone in occasione dell'incontro al bar del 10 ottobre 2020. Il dovere di interazione diretta con le parti e i testimoni, a cui è di regola tenuto il giudice d'appello in sede di rinnovazione della prova dichiarativa potenzialmente rivalutabile nell'opzione di sovvertimento del giudizio assolutorio, che discende essenzialmente dagli snodi dialettici della giurisprudenza convenzionale (es. Dan c. [OSCURATO:PERSONA] del 5 luglio 2011) ed a cui si è conformata la giurisprudenza di legittimità, è compatibile con la scelta delle parti di rinunziare al contraddittorio, anche implicitamente, come previsto dall'art. 111, comma quinto, Cost. e consentito da "copertura" convenzionale nella giurisprudenza di Strasburgo, secondo la quale la parte può rinunciare «al diritto fondamentale del contraddittorio (Corte EDU, 26/04/2007, Vozhigov c. Russia § 57), ove la rinuncia (espressa o implicita purchè, in questo caso, "inequivoca": Corte EDU Gr. Ch. 17/09/2009, Scoppola c. Italia § 135) sia volontaria e consapevole e, cioè, ove la parte sia stata adeguatamente informata sugli effetti giuridici derivanti dall'atto abdicativo (Corte EDU, 24/04/2012, Sibgatullin c. Russia § 48), e questo non si ponga in contrasto con un "interesse pubblico" (Corte EDU Scoppola c. Italia; Corte EDU Kashlev c. Estonia, 26/04/2016; Corte EDU, 26/09/2017 Fomataro c. Italia; Corte EDU 23/11/1993, Poitrimol c. Francia § 35) (così sez. U, Pavan, cit., § 7.3.; sez.5, n. 2493 del 16/12/2019, Romei, in motivazione). D'altro canto, con enunciati proiettati sulla regolamentazione del rito abbreviato ma di più ampio respiro applicativo, proprio il disposto dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. è orientato a temperare la severità del principio del dovere di rinnovazione istruttoria in appello in caso di impugnazione di una sentenza di assoluzione da parte della pubblica accusa (sancito da Corte EDU, Dan contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e altri), nella prospettiva già delineata dalla pronuncia della CEDU del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15, che si è posta nel solco di Cass. Sezioni Unite 13 dicembre 1995 n. 930, Clarke; cfr. anche sent. CEDU, Tripodo c. Italia, ric. 2715/15), secondo la quale gli obblighi di approfondimento probatorio che incombono sul giudice di secondo grado debbano essere sempre proporzionatamente modulati e parametrati alla scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti, perché la natura del rito speciale, autonomamente e legittimamente modellato dall'ordinamento giuridico interno, prevede che la rinuncia alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti - effettuata dall'imputato con l'accesso al giudizio de quo - sia efficacemente controbilanciata dalla ex lege imposta riduzione di un terzo della pena in concreto comminabile nel giudizio abbreviato per il delitto commesso. In definitiva, il rigore dell'obbligo di rinnovazione in appello della prova dichiarativa, in caso di impugnazione del verdetto proscioglitivo di primo grado, si attenua in presenza della scelta delle parti di rinunziarvi. Può dunque affermarsi che la parte, una volta posta in condizioni di partecipare, nel giudizio di appello avverso una sentenza di assoluzione, alla rinnovazione della prova orale 6 ://///diversamente valutata nel giudizio di primo grado, e di articolare il proprio diritto al contraddittorio, non può poi dolersi con il ricorso per cassazione che il giudice di secondo grado si sia limitato ad acquisire dalle persone ritualmente convocate mera conferma di quanto dichiarato nel primo processo. Ciò che, invece, risulta distonico rispetto ai principi fondamentali è la mancata rinnovazione della escussione del teste C.H. a cui la decisione del giudice di pace aveva attribuito un rilievo di prim'ordine ai fini della pronuncia assolutoria (pag.5), perché confliggente con la deposizione del teste F.R. n relazione ad un segmento cruciale della vicenda oggetto del processo penale, ovvero le espressioni minatorie, proferite dal F.K. al cospetto della parte civile, in occasione dell'episodio del 10 ottobre 2020. Più precisamente, la testimonianza di F.R. che ha dichiarato di aver udito le parole "quando esci fatti accompagnare", indirizzate da F.K. a C.H. è stata giudicata, in primo grado, "neutralizzata" dalla voce di C.H.il quale, presente "all'evento tra le parti", ha negato di averle sentite. Tale evidenza probatoria ha certamente influenzato la deliberazione di prime cure quanto all'impossibilità di "giungere a un accertamento di certa colpevolezza dell'imputato". E detto "vulnus" appare ancora più marcato, se si considera che il giudice monocratico si è discostato esplicitamente dall'interpretazione che il giudice di pace ha adottato in ordine alla valenza probatoria da assegnarsi alla deposizione resa nel dibattimento di primo grado dal C.H. confutandola e ritenendola irrilevante ai fini del decidere perché "ragionevolmente" accostabile ad un momento antecedente e diverso rispetto a quello in cui si sarebbero collocate le esternazioni di tono minatorio ascritte all'imputato dalla parte civile. 2.7.In un caso similare, con esegesi qui condivisa, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, il giudice di appello che pervenga a una riforma della decisione assolutoria di primo grado, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse (sez.1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio, Rv. 283678; sez.5, n. 26100 del 02/07/2025, Inzirillo, n.m.);ed analogamente, in linea con i criteri interpretativi sopra richiamati, si è chiarito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non può limitare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale alle prove dichiarative ritenute inattendibili dal primo giudice, dovendola, invece, estendere anche a quelle diverse poste in relazione di "collegamento e interferenza" con le prime (sez.4, n. 5890 del 21/12/2018, M., Rv. 275119). 2.8.E' intuitivo che una puntuale ed esaustiva rinnovazione della prova dichiarativa sulla quale si sia fondato il verdetto assolutorio di primo grado è strettamente funzionale all'assolvimento dell'obbligo di motivazione rafforzata, che rimane, diversamente, ontologicamente incompiuto anche lì dove il giudice di secondo istanza si sia altrimenti profuso 7per un'analisi circostanziata delle argomentazioni adottate in primo grado, nella prospettiva di contrastarne i singoli passaggi. 3.In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], cit.). 4.Ne viene, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. 5. Il contesto relazionale della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q. P.Q.M