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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11849/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 13 marzo 2025 con la quale il Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di giorni cinque disposta dal Consiglio di disciplina della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "G.

Panzera", plesso "[OSCURATO:PERSONA]", in data 13 settembre 2023; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 5, del d.P.R. 230/2000 con riferimento alla mancanza di una preventiva notifica della data di udienza; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, come indicato nella contestazione consegnata al detenuto in data 6 settembre 2023 ed evidenziato nel provvedimento impugnato, il direttore ha contestato e contestualmente informato il detenuto della facoltà di esporre le proprie discolpe per iscritto o avanti il consiglio di disciplina, che doveva essere tenuto entro dieci giorni, con ciò dando pertanto notizia ai sensi dell'art. 81, comma 4, d.p.r. 230 del 2000 della convocazione; Rilevato, peraltro, che anche prescindere dalla sussistenza o meno della rilevata violazione del procedimento disciplinare questa deve intendersi comunque sanata in quanto risulta che avanti ai giudici della sorveglianza il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente che il proprio diritto di difesa sarebbe stato violato omettendo, a fronte della violazione disciplinare pacificamente accertata, di evidenziare, anche in questa sede, le ragioni che avrebbe potuto esporre a propria difesa e che non ha avuto la possibilità articolare (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 13 marzo 2025 con la quale il Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di giorni cinque disposta dal Consiglio di disciplina della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "G. Panzera", plesso "[OSCURATO:PERSONA]", in data 13 settembre 2023; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 5, del d.P.R. 230/2000 con riferimento alla mancanza di una preventiva notifica della data di udienza; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, come indicato nella contestazione consegnata al detenuto in data 6 settembre 2023 ed evidenziato nel provvedimento impugnato, il direttore ha contestato e contestualmente informato il detenuto della facoltà di esporre le proprie discolpe per iscritto o avanti il consiglio di disciplina, che doveva essere tenuto entro dieci giorni, con ciò dando pertanto notizia ai sensi dell'art. 81, comma 4, d.p.r. 230 del 2000 della convocazione; Rilevato, peraltro, che anche prescindere dalla sussistenza o meno della rilevata violazione del procedimento disciplinare questa deve intendersi comunque sanata in quanto risulta che avanti ai giudici della sorveglianza il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente che il proprio diritto di difesa sarebbe stato violato omettendo, a fronte della violazione disciplinare pacificamente accertata, di evidenziare, anche in questa sede, le ragioni che avrebbe potuto esporre a propria difesa e che non ha avuto la possibilità articolare (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. P.Q.M
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