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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08971/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo (il primo) e alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. (il secondo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché anche volti a prefigurare una diversa lettura del merito, preclusa a questa Corte; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata rilevazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato; che, in particolare, per quanto attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., i giudici di appello hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, ponendo a base del diniego l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la mancata adesione dell'imputato al programma di messa alla prova (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); che, con riferimento all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, deve osservarsi che, contrariamente a quanto osservato nel ricorso, in difetto di una specifica richiesta formulata dalla difesa dell'imputato, non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare ex officio sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo (il primo) e alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. (il secondo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché anche volti a prefigurare una diversa lettura del merito, preclusa a questa Corte; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata rilevazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato; che, in particolare, per quanto attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., i giudici di appello hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, ponendo a base del diniego l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la mancata adesione dell'imputato al programma di messa alla prova (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); che, con riferimento all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, deve osservarsi che, contrariamente a quanto osservato nel ricorso, in difetto di una specifica richiesta formulata dalla difesa dell'imputato, non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare ex officio sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno
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