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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15621/2026

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del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di Vicenza – in composizione monocratica e in funzione di giudicedell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], voltaalla declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Lucca del 13/01/2010,passata in giudicato il 23/06/2015 (sentenza di condanna alla pena di anni sei di reclusioneed euro duemila di multa), ovvero finalizzata - in via subordinata - alla restituzione in terminiper proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con due distinti motivi - violazione di legge con riferimento agli artt. 161 comma4 e 548 comma 3 cod. proc. pen., nella formulazione vigente in epoca antecedenteall’intervento della legge 28 aprile 2014 n. 67, oltre che vizio della motivazione, quanto allarichiesta ex art. 175 comma 2 cod. proc. pen.

La notifica dell’estratto contumaciale è stataeffettuata al difensore di fiducia dell’imputato, ad onta del fatto che quest’ultimo avessedichiarato domicilio presso la propria residenza; deriva da ciò la nullità della notificaeffettuata presso il difensore di fiducia, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La difesaha omesso di indicare quale concreta lesione sia derivata, dalla notificazione presso lostudio del difensore di fiducia anziché nel domicilio dichiarato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, l’odierno ricorrente è statocondannato con sentenza del 2010 e il relativo estratto contumaciale è stato notificatopresso il difensore di fiducia; [OSCURATO:PERSONA] rappresenta, però, di aver dichiarato domicilioin epoca antecedente e che, quindi, sarebbe stato necessario tentare in primo luogo lanotifica presso tale domicilio e solo successivamente – in caso di impossibilità della notificapresso il domicilio dichiarato – effettuare la notifica stessa presso il difensore di fiducia.2.1.

Sul punto, la tesi espressa dal Procuratore generale in requisitoria - al fine diargomentare la richiesta di inammissibilità - si fonda sul principio di diritto secondo il quale ladeduzione di nullità della notifica di un atto, derivante dall’effettuazione della stessa presso ildifensore di fiducia e non presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve esserecorredata – a pena di aspecificità della doglianza - dall’indicazione della concreta lesionederivatane (si veda, fra tante, Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025, Costantini, Rv. 288290 – 01,a mente della quale: ‹‹E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso percassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della suaeffettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o elettodall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato inordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa››).2.2.

A monte di tale osservazione, però, vi è una considerazione ulteriore, atta arendere accoglibile l’impugnazione.2.2.1.

Nella concreta fattispecie, infatti, è stata anzitutto tentata la notifica presso ildomicilio dichiarato dall’interessato (domicilio ubicato in Fontanaviva, in provincia di Padova,alla via Kolbe n. 6), laddove il soggetto è risultato irreperibile.

Solo dopo tale tentativo - e perquesta specifica ragione - è stata effettuata la notifica presso lo studio del difensore;erroneamente, tale ultima notifica è stata indicata come effettuata ai sensi dell’art. 157comma 8-bis cod. proc. pen., piuttosto che - come in realtà avvenuto - ex art. 161 comma 4cod. proc. pen.

Ciò ha condotto il giudice dell’esecuzione a ritenere essersi realizzato, insostanza, un errore di carattere meramente formale, ossia esclusivamente grafico e,pertanto, non in grado di incidere sulla regolarità della normale sequenza delle attività dinotifica.Come si evince già dalla mera lettura del provvedimento impugnato, però, lanotifica presso il domicilio dichiarato è stata vanamente tentata (in Fontanaviva, alla viaKolbe n. 6) in data 11/06/2012, ma in vista della notifica del decreto di citazione per ilgiudizio di appello e non già dell’estratto contumaciale.

Dal momento che durante il giudizio -appunto, il giorno 11/06/2012 - era risultato impossibile l’utilizzo del domicilio dichiarato,allorquando è stato poi necessario effettuare la notifica dell’estratto contumaciale (ossia, unavolta emessa la sentenza di appello, risalente al 25/02/2014) si è evidentemente ritenutoinutile effettuare una nuova notifica presso il domicilio dichiarato dall’interessato e, pertanto,si è proceduto direttamente alla effettuazione della notifica stessa presso lo studio deldifensore di fiducia.2.2.2.

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto - tale darendere legittima l'esecuzione della stessa presso il difensore, secondo la procedura previstadall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - è integrata anche dalla assenza solo temporaneadell’interessato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, ovvero dalla non agevoleindividuazione dello specifico luogo.

Tale temporanea assenza, però, non determina ipsofacto l’inidoneità assoluta e irreversibile del domicilio eletto.Giova infatti ricordare che - secondo il consolidato orientamento di questa Corte -l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzionepresso il difensore a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non è integrata dauna assenza meramente temporanea del destinatario, occorrendo invece che detta assenzadetermini appunto una irreperibilità irreversibile e, consequenzialmente, una radicaleinidoneità del domicilio dichiarato o eletto.

La dichiarazione o elezione di domicilio - anche incostanza di un rapporto fiduciario ancora sussistente, tra l'imputato ed il proprio difensore -impone infatti che la notifica venga effettuata, in prima battuta, nel domicilio indicatodall'imputato; alla violazione di tale obbligo consegue il verificarsi di una nullità di ordineg e n e r a l e ( S e z .

U , n . 5 8 1 2 0 d e l 2 2 / 0 6 / 2 0 1 7 , T u p p i , R v . 2 7 1 7 7 2 – 0 1 ;S e z . 6 , n . 5 2 1 7 4 d e l 0 6 / 1 0 / 2 0 1 7 , M a r t i n u z z i , R v . 2 7 1 5 6 0 – 0 1 ;S e z . 3 , n . 1 8 9 1 0 d e l 0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 , d e p . 2 0 1 8 , E c o , R v . 2 7 3 2 4 3 – 0 1 ) .2.3.

Coglie nel segno, allora, l’osservazione formulata dalla difesa.Una volta intervenuta la sentenza di secondo grado, si disponeva comunque di undomicilio dichiarato; questo non era stato mai modificato dall’interessato, il quale era solorisultato colà temporaneamente irreperibile all’incirca due anni addietro, durante losvolgimento del giudizio (rectius, in vista della notifica del decreto di citazione per il giudiziodi appello).

Sarebbe stato necessario, quindi, provare anzitutto la notifica presso il domiciliodichiarato; solo in caso di nuovo tentativo non andato a buon fine, legittimamente sarebbestato possibile procedere alla notifica, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., pressolo studio del difensore.2.4.

Nella parte motiva dell’avversata decisione non vi è poi – già sotto il profilografico - alcuna motivazione, in ordine alla domanda formulata dall’interessato, in viasubordinata, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.; trattasi di questione, comunque, destinataa rimanere assorbita dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento delprovvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Vicenza – in composizione monocratica e in funzione di giudicedell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], voltaalla declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Lucca del 13/01/2010,passata in giudicato il 23/06/2015 (sentenza di condanna alla pena di anni sei di reclusioneed euro duemila di multa), ovvero finalizzata - in via subordinata - alla restituzione in terminiper proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con due distinti motivi - violazione di legge con riferimento agli artt. 161 comma4 e 548 comma 3 cod. proc. pen., nella formulazione vigente in epoca antecedenteall’intervento della legge 28 aprile 2014 n. 67, oltre che vizio della motivazione, quanto allarichiesta ex art. 175 comma 2 cod. proc. pen. La notifica dell’estratto contumaciale è stataeffettuata al difensore di fiducia dell’imputato, ad onta del fatto che quest’ultimo avessedichiarato domicilio presso la propria residenza; deriva da ciò la nullità della notificaeffettuata presso il difensore di fiducia, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesaha omesso di indicare quale concreta lesione sia derivata, dalla notificazione presso lostudio del difensore di fiducia anziché nel domicilio dichiarato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, l’odierno ricorrente è statocondannato con sentenza del 2010 e il relativo estratto contumaciale è stato notificatopresso il difensore di fiducia; [OSCURATO:PERSONA] rappresenta, però, di aver dichiarato domicilioin epoca antecedente e che, quindi, sarebbe stato necessario tentare in primo luogo lanotifica presso tale domicilio e solo successivamente – in caso di impossibilità della notificapresso il domicilio dichiarato – effettuare la notifica stessa presso il difensore di fiducia.2.1. Sul punto, la tesi espressa dal Procuratore generale in requisitoria - al fine diargomentare la richiesta di inammissibilità - si fonda sul principio di diritto secondo il quale ladeduzione di nullità della notifica di un atto, derivante dall’effettuazione della stessa presso ildifensore di fiducia e non presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve esserecorredata – a pena di aspecificità della doglianza - dall’indicazione della concreta lesionederivatane (si veda, fra tante, Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025, Costantini, Rv. 288290 – 01,a mente della quale: ‹‹E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso percassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della suaeffettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o elettodall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato inordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa››).2.2. A monte di tale osservazione, però, vi è una considerazione ulteriore, atta arendere accoglibile l’impugnazione.2.2.1. Nella concreta fattispecie, infatti, è stata anzitutto tentata la notifica presso ildomicilio dichiarato dall’interessato (domicilio ubicato in Fontanaviva, in provincia di Padova,alla via Kolbe n. 6), laddove il soggetto è risultato irreperibile. Solo dopo tale tentativo - e perquesta specifica ragione - è stata effettuata la notifica presso lo studio del difensore;erroneamente, tale ultima notifica è stata indicata come effettuata ai sensi dell’art. 157comma 8-bis cod. proc. pen., piuttosto che - come in realtà avvenuto - ex art. 161 comma 4cod. proc. pen. Ciò ha condotto il giudice dell’esecuzione a ritenere essersi realizzato, insostanza, un errore di carattere meramente formale, ossia esclusivamente grafico e,pertanto, non in grado di incidere sulla regolarità della normale sequenza delle attività dinotifica.Come si evince già dalla mera lettura del provvedimento impugnato, però, lanotifica presso il domicilio dichiarato è stata vanamente tentata (in Fontanaviva, alla viaKolbe n. 6) in data 11/06/2012, ma in vista della notifica del decreto di citazione per ilgiudizio di appello e non già dell’estratto contumaciale. Dal momento che durante il giudizio -appunto, il giorno 11/06/2012 - era risultato impossibile l’utilizzo del domicilio dichiarato,allorquando è stato poi necessario effettuare la notifica dell’estratto contumaciale (ossia, unavolta emessa la sentenza di appello, risalente al 25/02/2014) si è evidentemente ritenutoinutile effettuare una nuova notifica presso il domicilio dichiarato dall’interessato e, pertanto,si è proceduto direttamente alla effettuazione della notifica stessa presso lo studio deldifensore di fiducia.2.2.2. L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto - tale darendere legittima l'esecuzione della stessa presso il difensore, secondo la procedura previstadall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - è integrata anche dalla assenza solo temporaneadell’interessato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, ovvero dalla non agevoleindividuazione dello specifico luogo. Tale temporanea assenza, però, non determina ipsofacto l’inidoneità assoluta e irreversibile del domicilio eletto.Giova infatti ricordare che - secondo il consolidato orientamento di questa Corte -l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzionepresso il difensore a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non è integrata dauna assenza meramente temporanea del destinatario, occorrendo invece che detta assenzadetermini appunto una irreperibilità irreversibile e, consequenzialmente, una radicaleinidoneità del domicilio dichiarato o eletto. La dichiarazione o elezione di domicilio - anche incostanza di un rapporto fiduciario ancora sussistente, tra l'imputato ed il proprio difensore -impone infatti che la notifica venga effettuata, in prima battuta, nel domicilio indicatodall'imputato; alla violazione di tale obbligo consegue il verificarsi di una nullità di ordineg e n e r a l e ( S e z . U , n . 5 8 1 2 0 d e l 2 2 / 0 6 / 2 0 1 7 , T u p p i , R v . 2 7 1 7 7 2 – 0 1 ;S e z . 6 , n . 5 2 1 7 4 d e l 0 6 / 1 0 / 2 0 1 7 , M a r t i n u z z i , R v . 2 7 1 5 6 0 – 0 1 ;S e z . 3 , n . 1 8 9 1 0 d e l 0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 , d e p . 2 0 1 8 , E c o , R v . 2 7 3 2 4 3 – 0 1 ) .2.3. Coglie nel segno, allora, l’osservazione formulata dalla difesa.Una volta intervenuta la sentenza di secondo grado, si disponeva comunque di undomicilio dichiarato; questo non era stato mai modificato dall’interessato, il quale era solorisultato colà temporaneamente irreperibile all’incirca due anni addietro, durante losvolgimento del giudizio (rectius, in vista della notifica del decreto di citazione per il giudiziodi appello). Sarebbe stato necessario, quindi, provare anzitutto la notifica presso il domiciliodichiarato; solo in caso di nuovo tentativo non andato a buon fine, legittimamente sarebbestato possibile procedere alla notifica, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., pressolo studio del difensore.2.4. Nella parte motiva dell’avversata decisione non vi è poi – già sotto il profilografico - alcuna motivazione, in ordine alla domanda formulata dall’interessato, in viasubordinata, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.; trattasi di questione, comunque, destinataa rimanere assorbita dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento delprovvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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