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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 00535/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c) cod. strada.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio: la Corte di appello ha posto in rilievo, nel rigettare la richiesta, la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche di analoga natura e la gravità del fatto.

Considerato che la giustificazione offerta soddisfa i requisiti motivazionali imposti (cfr., ex nnultis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c) cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio: la Corte di appello ha posto in rilievo, nel rigettare la richiesta, la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche di analoga natura e la gravità del fatto. Considerato che la giustificazione offerta soddisfa i requisiti motivazionali imposti (cfr., ex nnultis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00535/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris