CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 20627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29032/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso pec [OSCURATO:EMAIL]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] spa, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4016/2017 depositata il 05.05.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.06.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. t [OSCURATO:PERSONA]: La CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha dichiarato inammissibile l'appello del contribuente avverso la sentenza n. 982/01/15 della CTP Avellino che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. E' rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] more, il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla rottamazione TER ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e di voler rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Visto l'atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, può dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c. Non vi è da decidere sulle spese poichè Equitalia non ha svolto difese. p.q. dichiara l'estinzione del processo; nul