CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 26777/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UZXUR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che sia il primo che il secondo motivo di impugnazione, relativi alla qualificazione del fatto ed alla affermazione di responsabilità, mirano, in realtà, ad una diversa ricostruzione del fatto posto a base della decisione, tanto che, anche in relazione al primo di essi, incentrato su violazione di legge, si evoca la erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., norma tuttavia deputata alla valutazione del fatto da parte del giudice, perciò attinente al giudizio sul fatto; considerato che a questa Corte, per logica ordinamentale, è preclusa l'ennesima valutazione del fatto, essendole per contro riservata la peculiare funzione di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti dei giudici di merito rispettino uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di spiegare l'iter seguito dal giudice per giungere alla decisione, aderendo alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). osservato che a pg. 7 della motivazione si dà pienamente conto, con argomenti del tutto privi di illogicità (che, si sottolinea, deve essere manifesta, cioè rilevabile ictu ocu/i, per essere in grado di disarticolare il ragionamento giudiziale), delle ragioni per cui il complessivo atteggiamento dei due aggressori sia stato idoneo ad integrare la minaccia e la violenza morale necessaria per integrare il reato di rapina contestato; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, sulle circostanze attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità, è da un lato non consentito, poiché dal résumé della sentenza non risulta che il primo aspetto (art. 62 bis cod. pen.) sia stato proposto in precedenza, con conseguente rottura della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), e, dall'altro (art. 62 n. 4, cod. pen.), manifestamente infondato, a fronte di una adeguata spiegazione sul punto (pg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]