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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34165/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1101 [OSCURATO:PERSONA] CC –[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15697/2025 [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Ali MD Nayon, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/02/2025 del G.u.p. del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 febbraio 2025 il G.u.p. del Tribunale di Venezia, decidendo in seguito alla sentenza n. 32 del 12/12/2023, dep. 2024, della Quarta Sezione della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, ha disposto la confisca dei beni dell’imputato nella sua disponibilità, diretta o per interposta persona, per la somma di euro 51.894,04.

2. Ricorre per cassazione l’imputato per violazione dell’art. 603-bis 2 cod. pen. e 12 bis d.lgs n. 74 del 2000 nonché per omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stata disposta la confisca dei beni di cui aveva la disponibilità in assenza di prova della sussistenza del profitto di reato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il G.u.p. del Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34165/2025 Roma, lì, 17/10/2025 Venezia, giudicando in sede di rinvio in seguito al precedente annullamento della Quarta Sezione, ha provveduto a colmare correttamente la lacuna motivazionale che aveva comportato il precedente annullamento.

Il ricorrente ha lamentato genericamente la violazione di legge e il difetto di motivazione senza confrontarsi affatto con la trama argomentativa della decisione ove sono spiegati in dettaglio i criteri di quantificazione del profitto in relazione al reato accertato di cui all’art. 603-bis cod.pen. (per il quale ha patteggiato la pena) in conformità a quanto statuito dall’art. 603-bis.2 cod. pen.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1101 [OSCURATO:PERSONA] CC –[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15697/2025 [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Ali MD Nayon, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/02/2025 del G.u.p. del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 febbraio 2025 il G.u.p. del Tribunale di Venezia, decidendo in seguito alla sentenza n. 32 del 12/12/2023, dep. 2024, della Quarta Sezione della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, ha disposto la confisca dei beni dell’imputato nella sua disponibilità, diretta o per interposta persona, per la somma di euro 51.894,04. 2. Ricorre per cassazione l’imputato per violazione dell’art. 603-bis 2 cod. pen. e 12 bis d.lgs n. 74 del 2000 nonché per omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stata disposta la confisca dei beni di cui aveva la disponibilità in assenza di prova della sussistenza del profitto di reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il G.u.p. del Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34165/2025 Roma, lì, 17/10/2025 Venezia, giudicando in sede di rinvio in seguito al precedente annullamento della Quarta Sezione, ha provveduto a colmare correttamente la lacuna motivazionale che aveva comportato il precedente annullamento. Il ricorrente ha lamentato genericamente la violazione di legge e il difetto di motivazione senza confrontarsi affatto con la trama argomentativa della decisione ove sono spiegati in dettaglio i criteri di quantificazione del profitto in relazione al reato accertato di cui all’art. 603-bis cod.pen. (per il quale ha patteggiato la pena) in conformità a quanto statuito dall’art. 603-bis.2 cod. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34165/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris