Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 23196/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26725-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentatae difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANNIBALLE e [OSCURATO:PERSONA];domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -intimata – avverso la sentenza n. 1136 / 20 17 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Italian project group s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento (relativi alle annate di imposta 2009 e 2010) con i quali l’Agenzia delle Entrate le aveva contestato l’indicazione, tra i costi deducibili, dell’accantonamento per trattamento di fine mandato dell’amministratore unico; di un acconto sulle provvigioni da corrispondere ai rappresentanti (per euro 7.000,00); di perdite su crediti per euro 105.086,92; di spese per “viaggi e trasferte” (per euro 8.230,00); riuniti i ricorsi, la CTP di Lucca ne accoglieva parzialmente uno (il n. 997/2014 r.g., relativamente alla perdita per crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e rigettava gli altri; a seguito di impugnazione da parte della società (e di appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate), la CTR della Toscana confermò la sentenza di primo grado, affermando, quanto all’accantonamento per il trattamento di fine mandato dell’amministratore, che esso fosse indeducibile siccome non risultante da atto avente data certa anteriore all’iniziodel rapporto; quanto alle perdite su crediti, che la sola presenza di protesti a carico dei debitori non integrasse il presupposto della definitiva irrecuperabilità dei relativi crediti, e confermando, per il resto, le statuizioni dei giudici di prime cure; la CTR accoglieva, peraltro, l’appello incidentale dell’Amministrazione, sul presupposto che “nell’anno 2010 non vi [fossero] le condizioni per potere ritenere definitivamente e certamente irrecuperabile il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”;avverso tale sentenza Italian project group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; in data 8.11.2022 e 24.01.2023, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato le PEC con le quali, rispettivamente, hanno rinunciato al mandato professionale; in data 06/04/2023 la ricorrente depositava “comparsa di costituzione di nuovo difensore con contestuale istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 197/2022”, chiedendo che il processo fosse sospeso fino al 10/10/2023; la procura speciale ai nuovi difensoririsulta prodotta come copia in file PDF di foglio cartaceo, ma il file è a sua volta sottoscritto anche digitalmente; considerato che: la controversia rientra tra quelle contemplate dall’art. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197/2022; P.Q.M. visto l’art. 1, comma 197, citato, sospende il processo fino al 10/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26725-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentatae difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANNIBALLE e [OSCURATO:PERSONA];domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -intimata – avverso la sentenza n. 1136 / 20 17 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Italian project group s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento (relativi alle annate di imposta 2009 e 2010) con i quali l’Agenzia delle Entrate le aveva contestato l’indicazione, tra i costi deducibili, dell’accantonamento per trattamento di fine mandato dell’amministratore unico; di un acconto sulle provvigioni da corrispondere ai rappresentanti (per euro 7.000,00); di perdite su crediti per euro 105.086,92; di spese per “viaggi e trasferte” (per euro 8.230,00); riuniti i ricorsi, la CTP di Lucca ne accoglieva parzialmente uno (il n. 997/2014 r.g., relativamente alla perdita per crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e rigettava gli altri; a seguito di impugnazione da parte della società (e di appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate), la CTR della Toscana confermò la sentenza di primo grado, affermando, quanto all’accantonamento per il trattamento di fine mandato dell’amministratore, che esso fosse indeducibile siccome non risultante da atto avente data certa anteriore all’iniziodel rapporto; quanto alle perdite su crediti, che la sola presenza di protesti a carico dei debitori non integrasse il presupposto della definitiva irrecuperabilità dei relativi crediti, e confermando, per il resto, le statuizioni dei giudici di prime cure; la CTR accoglieva, peraltro, l’appello incidentale dell’Amministrazione, sul presupposto che “nell’anno 2010 non vi [fossero] le condizioni per potere ritenere definitivamente e certamente irrecuperabile il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”;avverso tale sentenza Italian project group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; in data 8.11.2022 e 24.01.2023, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato le PEC con le quali, rispettivamente, hanno rinunciato al mandato professionale; in data 06/04/2023 la ricorrente depositava “comparsa di costituzione di nuovo difensore con contestuale istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 197/2022”, chiedendo che il processo fosse sospeso fino al 10/10/2023; la procura speciale ai nuovi difensoririsulta prodotta come copia in file PDF di foglio cartaceo, ma il file è a sua volta sottoscritto anche digitalmente; considerato che: la controversia rientra tra quelle contemplate dall’art. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197/2022; P.Q.M. visto l’art. 1, comma 197, citato, sospende il processo fino al 10/1
Sentenza Cassazione n. 23196/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris