CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per reato di cui all'art.495 cod. pen., commesso il 18 febbraio 2013; Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2-4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché occorre tenere conto di 413 giorni di sospensione (dal 2 dicembre 2019 al 18 gennaio 2021 per adesione del difensore alla astensione collettiva delle udienze), che spostano detto termine al 5 ottobre 2021, data successiva alla deliberazione della sentenza impugnata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis