CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07435/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19434/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocataCHIARA CANDIOLLO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 49/2024 depositata il 12/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la contribuente) ha chiesto allaDirezione regionale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] amministrativo della Regione Piemonte (hinc: RegioneNumero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/2026Piemonte) il rimborso della imposta regionale sulla benzina per autotrazione(c.d. IRBA, prevista dall’art. 3 L.R. Piemonte n. 47 del 1993 e s.m.i. inapplicazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 158 del 1990) versatadalla contribuente nell’ultimo biennio. Tale istanza veniva rigettata e lacontribuente impugnava il provvedimento.2.1. In entrambi i gradi di giudizio di merito il contenzioso si è incentratosulla previsione contenuta nell’art. 29, comma 2, della legge n. 428 del1990 e s.m.i. («…. i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioninazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno cheil relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti...») e, in particolare,sull’avvenuta traslazione dell’imposta sul consumatore.2.2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, con sentenzan. 722/2022, rigettava il ricorso della contribuente. Diversamente, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (hinc: CGT2),riformando la pronuncia del giudice di prime cure, accoglieva, con lasentenza n. 49/2024 depositata in data 12/02/2024, il ricorso delcontribuente, riconoscendo nei suoi confronti la titolarità del diritto alrimborso.3. Contro la sentenza della CGT2 la Regione Piemonte ha proposto ricorsoin cassazione con cinque motivi.4. La contribuente ha resistito con controricorso.5. In data 22/07/2025 è stata comunicata alla parte ricorrente la propostadi definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. con la declaratoria diinammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della RegionePiemonte.5.1. La ricorrente ha proposto opposizione ex art. 380-bis c.p.c.5.2. La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.Numero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990 e dell’art. 14 TUA (inriferimento all’ art. 6, comma 1, lett. c), primo periodo, legge n. 158 del1990, all’art. 3 L.R. Piemonte 47/1993 ed alla D.G.R. n. 51-2907/2011),nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5- bis, d.P.R. n. 546 del 1992introdotto con la legge n. 130 del 2022.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990 e dell’art. 14 TUA, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 7 comma 5 bis del d.p.r. [d.lgs.] n. 546 del 1992,introdotto con la legge n. 130 del 2022.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti e documentidecisivi per il giudizio e, comunque, l’insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7, comma 1del d.p.r. [d.l.gs.] n. 546 del 1992, degli artt. 61, 112 e 115 c.p.c., inriferimento all’art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990 e il difetto dimotivazione su un punto decisivo della controversia.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 628, l.30 dicembre 2020, n. 178 e della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31.difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.6. Passando all’esame del ricorso, in via preliminare, deve essererilevata d’ufficio la carenza di legitimatio ad causam della Regione Piemonteall’erogazione del rimborso richiesto dalla contribuente in relazione all’IRBA.Numero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/20266.1. L’IRBA è stata istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, inal dichiarato fine di «attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampiaautonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo commadell’art. 119 della Costituzione.»6.2. Successivamente, l’art. 3, della legge n. 549 del 1995, al comma14, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del d.lgs.n. 398 del 1990. Proprio l’art. 3 cit., al comma 13, prevede che: «Gli ufficitecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell’impostaregionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalitàstabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamentodell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui siriferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzinaerogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi dimora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 delpresente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisasugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organoamministrativo competente.»6.3. A seguito della pronuncia della CGUE (sentenza 09/11/2021, C-255/20) - che ha escluso la compatibilità della disciplina nazionale con l’art.1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre2008 - questa Corte ha concluso per la disapplicazione delle disposizionicontenute nelle leggi regionali che destinino il gettito dell’IRBA a generichefinalità di bilancio (Cass., 12/03/2025, n. 6616), restando aperta laquestione di natura processuale relativa alle istanze di rimborso presentatedai contribuenti, con particolare riferimento alla cd. legitimatio ad causam.A tal fine è dirimente la configurazione assunta nella regolazione del tributoad opera dell’art. 3 d.lgs. n. 549 del 1995, che vede le procedure e gli attinecessari a fornire attuazione al prelievo (modelli, dichiarazioni di consumo,canali telematici di trasmissione, ecc.) unilateralmente definiti dall’AgenziaNumero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/2026delle Dogane, che è rimasta, inoltre, titolare delle funzioni di accertamentoe riscossione coattiva del tributo. Nessuna competenza è, dunque, residuataalle Regioni in ordine alla definizione dello schema di attuazione del tributoregolato, da ultimo, dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995.7. La destinazione finale del gettito a favore delle regioni noncostituisce, quindi, un elemento sufficiente ad indurre i titolari delle azionidi rimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’ente territoriale e l’Agenziafiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva nellecontroversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso del tributo (Cass.,07/02/2025, n. 3098).7.1. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, occorre dare continuità allagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la legittimazione passivaesclusiva dell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante lanatura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine disostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali (Cass. n. 3098 del2025; v. anche Cass. n. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773, 3774, 3777,3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del 2025).8. Il difetto di legitimatio ad causam – non rilevato nei precedenti gradidi giudizio – può essere rilevato ex officio da questa Corte, rientrando tra ivizi cd. qualificati, poiché afferenti ai presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sotto il profilo della potestas iudicandi (Cass.,Sez. U, 29/08/2025, n. 24172) che possono essere rilevati, per la primavolta, anche nel giudizio di legittimità, considerato che la mancatastatuizione espressa nei precedenti gradi di giudizio è insuscettibile dideterminare il giudicato implicito sulle questioni indicate dalle Sezioni Unitecit.8.1. Proprio perché la legitimatio ad causam integra un presuppostoprocessuale, i.e. un requisito che condiziona il dovere del giudice di deciderela causa nel merito al rilievo officioso in sede di legittimità consegue unaNumero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/2026decisione di cassazione, che è, come condivisibilmente osservato,sostitutiva, nel senso che non si pronuncia solo sulla domanda dicassazione, ma ha contenuto di declaratoria sulla domanda di prime cure.9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato la sentenza impugnata deveessere cassata in quanto la domanda di rimborso e l’impugnazione delrelativo diniego non avrebbero dovuto essere proposte contro la RegionePiemonte, , sicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso.9.1. Atteso l’esito del giudizio e l’evoluzione degli orientamenti dellagiurisprudenza, formatisi successivamente alla proposizione del ricorso percassazione, vanno integralmente compensate le spese dell’intero giudizio.Numero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IRBA –[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRimborso –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Regione –Legitimatio adROBERTO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere causam –Esclusione –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAFFAELLA BROGI Consigliera Rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19434/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocataCHIARA CANDIOLLO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 49/2024 depositata il 12/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la contribuente) ha chiesto allaDirezione regionale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] amministrativo della Regione Piemonte (hinc: RegioneNumero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/2026Piemonte) il rimborso della imposta regionale sulla benzina per autotrazione(c.d. IRBA, prevista dall’art. 3 L.R. Piemonte n. 47 del 1993 e s.m.i. inapplicazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 158 del 1990) versatadalla contribuente nell’ultimo biennio. Tale istanza veniva rigettata e lacontribuente impugnava il provvedimento.2.1. In entrambi i gradi di giudizio di merito il contenzioso si è incentratosulla previsione contenuta nell’art. 29, comma 2, della legge n. 428 del1990 e s.m.i. («…. i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioninazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno cheil relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti...») e, in particolare,sull’avvenuta traslazione dell’imposta sul consumatore.2.2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, con sentenzan. 722/2022, rigettava il ricorso della contribuente. Diversamente, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (hinc: CGT2),riformando la pronuncia del giudice di prime cure, accoglieva, con lasentenza n. 49/2024 depositata in data 12/02/2024, il ricorso delcontribuente, riconoscendo nei suoi confronti la titolarità del diritto alrimborso.3. Contro la sentenza della CGT2 la Regione Piemonte ha proposto ricorsoin cassazione con cinque motivi.4. La contribuente ha resistito con controricorso.5. In data 22/07/2025 è stata comunicata alla parte ricorrente la propostadi definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. con la declaratoria diinammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della RegionePiemonte.5.1. La ricorrente ha proposto opposizione ex art. 380-bis c.p.c.5.2. La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.Numero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990 e dell’art. 14 TUA (inriferimento all’ art. 6, comma 1, lett. c), primo periodo, legge n. 158 del1990, all’art. 3 L.R. Piemonte 47/1993 ed alla D.G.R. n. 51-2907/2011),nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5- bis, d.P.R. n. 546 del 1992introdotto con la legge n. 130 del 2022.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990 e dell’art. 14 TUA, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 7 comma 5 bis del d.p.r. [d.lgs.] n. 546 del 1992,introdotto con la legge n. 130 del 2022.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti e documentidecisivi per il giudizio e, comunque, l’insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7, comma 1del d.p.r. [d.l.gs.] n. 546 del 1992, degli artt. 61, 112 e 115 c.p.c., inriferimento all’art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990 e il difetto dimotivazione su un punto decisivo della controversia.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 628, l.30 dicembre 2020, n. 178 e della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31.difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.6. Passando all’esame del ricorso, in via preliminare, deve essererilevata d’ufficio la carenza di legitimatio ad causam della Regione Piemonteall’erogazione del rimborso richiesto dalla contribuente in relazione all’IRBA.Numero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/20266.1. L’IRBA è stata istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, inal dichiarato fine di «attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampiaautonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo commadell’art. 119 della Costituzione.»6.2. Successivamente, l’art. 3, della legge n. 549 del 1995, al comma14, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del d.lgs.n. 398 del 1990. Proprio l’art. 3 cit., al comma 13, prevede che: «Gli ufficitecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell’impostaregionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalitàstabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamentodell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui siriferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzinaerogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi dimora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 delpresente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisasugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organoamministrativo competente.»6.3. A seguito della pronuncia della CGUE (sentenza 09/11/2021, C-255/20) - che ha escluso la compatibilità della disciplina nazionale con l’art.1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre2008 - questa Corte ha concluso per la disapplicazione delle disposizionicontenute nelle leggi regionali che destinino il gettito dell’IRBA a generichefinalità di bilancio (Cass., 12/03/2025, n. 6616), restando aperta laquestione di natura processuale relativa alle istanze di rimborso presentatedai contribuenti, con particolare riferimento alla cd. legitimatio ad causam.A tal fine è dirimente la configurazione assunta nella regolazione del tributoad opera dell’art. 3 d.lgs. n. 549 del 1995, che vede le procedure e gli attinecessari a fornire attuazione al prelievo (modelli, dichiarazioni di consumo,canali telematici di trasmissione, ecc.) unilateralmente definiti dall’AgenziaNumero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/2026delle Dogane, che è rimasta, inoltre, titolare delle funzioni di accertamentoe riscossione coattiva del tributo. Nessuna competenza è, dunque, residuataalle Regioni in ordine alla definizione dello schema di attuazione del tributoregolato, da ultimo, dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995.7. La destinazione finale del gettito a favore delle regioni noncostituisce, quindi, un elemento sufficiente ad indurre i titolari delle azionidi rimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’ente territoriale e l’Agenziafiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva nellecontroversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso del tributo (Cass.,07/02/2025, n. 3098).7.1. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, occorre dare continuità allagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la legittimazione passivaesclusiva dell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante lanatura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine disostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali (Cass. n. 3098 del2025; v. anche Cass. n. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773, 3774, 3777,3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del 2025).8. Il difetto di legitimatio ad causam – non rilevato nei precedenti gradidi giudizio – può essere rilevato ex officio da questa Corte, rientrando tra ivizi cd. qualificati, poiché afferenti ai presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sotto il profilo della potestas iudicandi (Cass.,Sez. U, 29/08/2025, n. 24172) che possono essere rilevati, per la primavolta, anche nel giudizio di legittimità, considerato che la mancatastatuizione espressa nei precedenti gradi di giudizio è insuscettibile dideterminare il giudicato implicito sulle questioni indicate dalle Sezioni Unitecit.8.1. Proprio perché la legitimatio ad causam integra un presuppostoprocessuale, i.e. un requisito che condiziona il dovere del giudice di deciderela causa nel merito al rilievo officioso in sede di legittimità consegue unaNumero registro generale 19434/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 7435/2026Data pubblicazione 28/03/2026decisione di cassazione, che è, come condivisibilmente osservato,sostitutiva, nel senso che non si pronuncia solo sulla domanda dicassazione, ma ha contenuto di declaratoria sulla domanda di prime cure.9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato la sentenza impugnata deveessere cassata in quanto la domanda di rimborso e l’impugnazione delrelativo diniego non avrebbero dovuto essere proposte contro la RegionePiemonte, , sicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso.9.1. Atteso l’esito del giudizio e l’evoluzione degli orientamenti dellagiurisprudenza, formatisi successivamente alla proposizione del ricorso percassazione, vanno integralmente compensate le spese dell’intero giudizio. P.Q.Mla Corte, pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa tra leparti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026 e a seguitodi riconvocazione il 26/03/2026.Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.Mla Corte, pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa tra leparti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026 e a seguitodi riconvocazione il 26/03/2026.Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]