CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 18959/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec digitale: ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: ; nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: ; giusta procura in atti; controricorrente nonchè [OSCURATO:SOCIETA]., intimata Avverso la sentenza n.259-2021 emessa dalla Corte d’Appello di B rescia , depositata il 1 0 . 2 .202 2 , N.R.G. 164-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente,comunicazione all a contropartee accettazione della stessa, mentre la società [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]