CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1994
Cassazione n. 09292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 16 giugno 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni di reclusione e 6.000 euro di multa in relazione a reati in materia di armi e sostanze stupefacenti; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con i quali lamenta che il giudice di merito abbia omesso di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; che il ricorso vede su motivi manifestamente infondati; che, invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza», sicché è testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; che, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nell'avallare l'accordo raggiunto tra le parti, ha congruamente motivato in ordine: all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; all'attitudine degli elementi istruttori versati in atti a comprovare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli; alla qualificazione giuridica delle condotte; all'applicazione delle circostanze attenuanti; alla commisurazione della pena base e di quella applicata a titolo di aumento per la continuazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così