CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05859/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6576-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 624/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 06576 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Rg n. 6576/2022 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] + 1 Ritenuto che: L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Liguria n. 624 dep. 26/07/2021 avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento a seguito di verifica fiscale con il quale l'Ufficio ha accertato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], per l'anno d'imposta 2011, un maggior reddito imponibile ai fini IIDD e IVA, in ordine a un costo di competenza dell'anno 2010 indicato in una fattura emessa dalla società Tomkins e [OSCURATO:PERSONA] consistita in contatti telefonici sprovvisti di evidenza documentale. La CTP accoglieva il ricorso sulla base del contratto stipulato con la Tomkins & [OSCURATO:PERSONA] nel quale la natura della prestazione è ampiamente esplicitata e dall'aggiudicazione del contratto con il cliente finale. La CTR Liguria ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione del giudice di prime cure. Nello specifico la CTR ha confermato la statuizione della sentenza di primo grado, rilevando che l'ipotesi dell'Agenzia non è ancorata a elementi concreti ma 43. basata su mere congetture confermando la idoneità della fattura a "relazionare la prestazione dell'emittente col contratto con la società italiana per cui tale documento è sufficiente ha documentare il costo". [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 TUIR nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR violato il riparto dell'onere probatorio in materia di inerenza dei componenti negativi del reddito d'impresa e provando, attraverso presunzioni- peraltro prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza- l'effettuazione delle prestazioni della cui inerenza si discute. 2. La censura, così formulata, è inammissibile. i 3. Invero, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013). 4. Nel caso di specie, l'onere probatorio è stato fatto correttamente ricadere sul contribuente- così come vorrebbe anche all'Ufficio- , atteso che, le prove su cui il giudice ha fondato il proprio convincimento, sono state prodotte da [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto l'Ufficio, con tale doglianza, intende sostenere un'indebita valutazione delle acquisizioni istruttorie non configurabile in una violazione dell'art. 2697 c.c.. 5. La censura, là dove si riferisce alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è anch'essa inammissibile, in base all'orientamento secondo il quale è possibile censurare la violazione di queste norme quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/20). Il che non è accaduto nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria regionale ha valutato gli elementi passati in rassegna dalle parti logicamente collegandoli a fondamento del proprio convincimento. La CTR ha, infatti, statuito che per quanto provano gli atti di causa, è indubbio che siano intercorsi rapporti con la società britannica Tomkins & [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività intesa ad ottenere l'aggiudicazione di una commessa di rilevante importo da realizzarsi in un Paese lontano ove l'apporto di un mediatore locale è necessario e che "quanto menzionato nella fattura consente di relazionare la prestazione dell'emittente col contratto con la società italiana, per cui tale documento è sufficiente a giustificare il costo". 6. Alla luce di quanto esposto, dietro lo schermo della violazione di legge, dell'asserito mancato rispetto del canone dell'onere della prova e dei requisiti della prova presuntiva, la ricorrente chiede in realtà una rivalutazione della prova stessa, mentre va ribadito che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso so stanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass.28 novembre 2014 n. 25332), non potendo la parte limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.800,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli acce