CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27817/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15907/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , in p ersona del leg a le rappres. p.t., [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatie difesi dall’a vv. to [OSCURATO:PERSONA] , per proc ura speciale in atti; -ricorrenti- -contro- UNICREDIT LEASINGs.p.a., in persona del legale rappres. p.t. - quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- rappres. e di fesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la s entenza n. 1460/19 , emessa dalla Corte di Appel lo di Brescia, pubblicata in data 09.10.2019; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’1.10 . 2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pubblicata il 7/10/2016, il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale, e dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e , [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., col quale erastato ad essi ingiunto il pagamento di € 132.338,00 a tit olo di oneri di pre - locazione finanziaria. Al riguardo, il Tribunale evidenziava che: gli opponenti non avevan o contestato l'avvenuta conclusione del contratto di leasingné il rilascio della fideiussione, né il mancato pagamento dei corrispettivi ingiunti, essendosi limitati ad allegare la natura simulata del contratto di leasing in quanto dissimulante un contratto di lease back; non era ravvisabile un contratto di "sale and lease back”, bensì un contratto di leasing in costruendo in quanto in esso era espressamente previsto che fosse l'utilizzatore ad interloquire con la società di costruzione e, di conseguenza, a stipulare il contratto di appalto, mentre la società di leasing interveniva solo al momento del pagamento delle f atture; essendo oggetto del contratto di locazione finanziaria non un immobile ma il complesso delle opere da realizzare, il contratto in esame non confliggevacon il divieto di patto commissorio in quanto gli opponenti non aveva no dedotto la esistenza di una situazione di insolvenza o fortemente compromessa in relazione ai vari indici emergenti dai bilanci societari, e il terreno originariamente di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erastato venduto all'opposta allo stesso prezzo di € 3.360.000.000,00 a cui era stato acquistato, con deduzione dell'importo di € 78.281,18 per l’estinzione del mutuo ipotecario, mentre il finanziamento erastato convenuto per € 7.828.683,43 oltreiva; non era stata dimostrata l’applicazione di tassi usurari. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] onals [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma della sentenza. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che chiedevail rigetto dell'appello. Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: gli appellanti lamentavano che il Tribunale avevaomesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della natura simulata del contratto di leasing e sulla conseguente natura illecita dello stesso, proposta nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo; essi deducevano che il contratto di leasing dissimulasseun contratto di finanziamento con garanzie reali, nel quale la vendita del terreno da parte di [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] avevacostituito la garanzia reale del finanziamento erogato per consentire la realizzazione del compendio immobiliare, la immissione delle varie unità immobiliari sul mercato man mano che venivano realizzate e il riparto delle plusvalenze realizzabili; mancherebbe pertanto, secondo l'assunto degli appellanti, la fase di utilizzo e conduzione in proprio dei beni da parte dell'utilizzatore che sarebbe, invece, un mero costruttore; inoltre, il patto dissimulato e cioè il finanziamento era, secondo gli appellanti, illecito in quanto contrario a norme imperative e all'ordine pubblico economico, e sarebbe stato erogato in violazione delle norme statutarie della Fineco e di [OSCURATO:SOCIETA] e costituiva attività vigilata che il T.U.B. riserva va esclusivamente a banche e finanziarie iscritte nell'apposito albo ed autorizzate all'esercizio dell'attività creditizia; benché il Tribunale non avesse esaminato le doglianze inerenti alla simulazione del contratto, esse non potevanotrovare accoglimento; innanzi tutto, la circostanza per cui gli immobili del complesso da costruire fossero destinati, negli scopi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e con la consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA], ad essere rivenduti man mano che venivano realizzati ben prima dello scadere del termine del periodo di locazione finanziaria, non snaturava la funzione del contratto di leasing, né presentava, di per sé, profili di illiceità (considerando anche che l'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. era quello di "compravendita immobiliare di beni propri", oltre che di "locazione immobiliare di beni propri e sublocazione" ); la prospettazione che la vendita a terzi delle unità immobiliari da costruire avesse costituito la finalità economica dell'operazione era coerente, quindi, con lo scopo dell'attività imprenditoriale e commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], funzionale all'obiettivo di quest’ultima di vendere a terzi le unità immobiliari, una volta costruite; la deduzione della [OSCURATO:PERSONA] il contratto fosse stato stipulato "anche al fine di cedere a terzi le unità immobiliari di cui a l detto complesso" e che, conseguentemente, la [OSCURATO:SOCIETA] "chiese ed ottenne di essere preventivamente autorizzata all'eventuale scorporo di singole unità e al conseguente riscatto anticipato parziale della relativa quota del contratto di locazione" (come la [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato sin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado) era coerente con l'autorizzazione al riscatto anticipato e non costituiva, quindi, ammissione dell'accordo simulatorio (in sintonia con quanto stabilito nell'allegato "P" al contratto di leasing denominato "autorizzazione riscatto anticipato"); neanche era condivisibile la tesi degli appellanti per cui, nel caso in esame, il periodo di pre-locazione finanziaria era divenuto il "fulcro" del contratto, in quanto l’ estinzione anticipata parziale del contratto era stata prevista come mera eventualità correlata all’interesse della utilizzatrice, rimessa, quindi, alla sua volontà e con predeterminazione dei costi; gli appellanti, a sostegno della propria tesi, si erano limitatia riportare il contenuto della deposizione, del tutto generica, di un teste escusso nella causa vertente tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (nella quale si discutevadi un contratto di leasing, stipulato da una acquirente di una porzione del complesso immobiliare a seguito di riscatto parziale, in relazione al quale gli appellanti avevano assunto la veste di garanti);in ogni caso, la prova al riguardo avrebbe dovuto essere fornita in modo documentale, attraverso la produzione dei contratti ed i preliminari di compravendita; né costituiva elemento anomalo, presuntivo della simulazione del contratto di leasing, il fatto che l'area fosse stata acquistata qualche settimana prima da [OSCURATO:SOCIETA], per poi essere da questa venduta alla [OSCURATO:PERSONA]; né la simulazione del contratto potevaricavarsi dal fatto che non vi erano stati i benefici finanziari tipici dell'operazione, in quantoattraverso la vendita dell'area alla [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. era stata, innanzi tutto, liberata dal pagamento della rate di mutuo preesistente per l'importo residuo di € 1.078.281,18, che erastato estinto con parte del prezzo di compravendita, come si davaatto nello stesso contratto; inoltre, detratto il maxi canone, la società ha conseguito l'importo di € 782.718,82; non poteva, quindi, dirsi che non vi fossero stati "benefici finanziari" della concedente che, attraverso il contratto di leasing, della cui stipulazione si dava atto nel contratto di compravendita, aveva anche ottenuto che la concedente finanziasse le opere costruttive per la realizzazione del complesso immobiliare sull'area libera da gravami, in base alla finalità economica dell'operazione coerente con la sua attività d'impresa; anche l'importo del maxi canone non presentava elementi di anomalia; era da escludere la violazione dell'art. 2744 cod. civ., poiché non erano stati allegati gli elementi indispensabili "per distinguere il contratto di leasing puro da quello anomalo confliggente col divieto il patto commissorio" individuati nella esistenza di una situazione debitoria, in capo alla impresa utilizzatrice verso la concedente, nella sua difficoltà economica e nella sproporzione tra corrispettivo e valore del bene; al riguardo, le deduzioni degli appellanti confermavano, in realtà, ciò che miravano a contrastare e, cioè, che al momento della stipula dei contratti di leasing e di compravendita dell'area non vi era una situazione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la concedente che la vendita dell'immobile, secondo l'assunto degli appellanti, mirava a garantire; mancando la preesistente situazione debitoria, non poteva neanche prospettarsi la illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito; né erano state dimostrate le difficoltà economiche della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre gli appellanti non avevano censurat o efficacemente la statuizione del Tribunale circa il difetto di allegazione al riguardo; il Tribunale aveva evidenziato la coincidenza tra il prezzo di acquisto del terreno da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ed il prezzo di vendita alla concedente; la detrazione da quest'ultimo dell'importo necessario per la estinzione del mutuo ipotecario preesistente e la cancellazione della garanzia ipotecaria, nonché dell'importo dovuto a titolo di maxi canone previsto in contratto in € 1.300.000,00, non costituiva "un artificio contabile" ma la fisiologia attuazione del contratto di leasing; la stipula di tale contratto e del contratto di compravendita dell'area in favore della concedente ha consentito a [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere, oltre che il recupero di una consistente parte dell'importo corrisposto perl'acquisto dell'area, anche il finanziamento delle opere da realizzare per costruire il complesso immobiliare sull'area libera da gravami; la questione su chi avesseprovveduto al pagamento degli appaltatori atteneva, invece, non al momento genetico del contratto di trasferimento della proprietà funzionale al coevo contratto di leasing ma alla esecuzione di quest'ultimo; invero, la mancanza di prova di un presupposto "disegno illecito e vietato dalla legge e contrario all'ordine pubblico economico", ravvisabile in relazione ai contratti intercorsi tra le partiin causa, precludeva anche l'esame di ogni questione posta con riferimento al contratto di leasingsottoscritto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., considerato attuativo di quel "disegno", in assenza, peraltro, di contraddittorio con tale società. I soggetti indicati in epigrafe ricorrono in cassazione , avverso la sentenza d’appello, con sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia omessa o apparente motivazione sulla questione, oggetto della domanda, dei plurimi scioglimenti consensuali del contratto, che la Corte d’appello ha equiparato al riscatto, avendo i ricorrenti allegato un patto occulto antitetico al leasing al fine di cedere, con altri leasing e dopo l’ultimazione dei lavori, l’intero compendio realizzato. Il secondo motivo denunzia omessa o apparente motivazione su fatti decisivi concernenti la distinzione tra beni-merce e beni strumentali, in ordine al leasing immobiliare in costruendo, che era l’oggetto dell’accordo occulto; in particolare, i ricorrenti lamentano che non si è trattatodi conduzione in favore dell’utilizzatore, ma di operazione di finanziamento, vietata perché compiuta da soggetto non autorizzato, in violazione del TUB. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1417 cc, avendo la Corte d’appello escluso la prova testimoniale (che verteva non su documenti, bensì sull’esistenza di un programma occulto tra le parti non finalizzato al leasing, ma al solo finanziamento dell’intervento e alla sua riallocazione a terzi con nuovi leasing) dedotta dai terzi fideiussori in ordine ad un fatto illecito, nonché motivazione apparente sull’inammissibilità della stessa prova orale, che invece verteva su fatti specifici. Il quarto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo relativa alla fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA] a carico della Fineco e da questa pagata in occasione dell’operazione MEG per la somma di euro 864.093.93 a titolo d’indennità risarcitoria per la “risoluzione anticipata parziale” del leasing. Il quinto motivo deduce omessa o apparente motivazione sia sul patto commissorio, sia sulle inadempienze del concedente, benché assorbite dalla nullità del contratto, nonché in ordine al plurimo e reiterato smarrimento colposo dei documenti da parte di Fineco. Il sesto motivo denunzia ancora omessa o apparente motivazione circa gli aspetti usurari del leasing, per non aver, sul punto, la Corte d’appello disposto c . t . u. , anche alla luce della prodotta c.t.p. Il primo motivo è inammissibile. Al riguardo, in primo luogo l’apparenza di motivazione è stata denunciata irritualmente, non sulla base di un’intima non percepibilità della ratio decidendi, ma mediante la comparazione con le risultanze istruttorie; in secondo luogo, non è stataneanche colta la ratio decidendi, posto che dalla motivazione si desume che la Corte territoriale ha tenuto distinte le ipotesi considerate dal contratto, e cioè che l’utilizzatore potesse procedere all’estinzione anticipata parziale o mediante il riscatto anticipato di una porzione dell’immobile o mediante la stipula di un nuovo contratto di leasing con terzi avente ad oggetto detta porzione. Inoltre, in terzo luogo, la censura difetta di specificità perché non sono state illustrate le ragioni per le quali le modalità del riscatto determinassero l’illiceità del contratto. In particolare, la Corte territoriale ha posto a sostegno della propria argomentazione anche l'allegato "P" al contratto di leasing denominato "autorizzazione riscatto anticipato", specificamente richiamato in contratto e ad esso coevo, in cui la [OSCURATO:PERSONA] dà atto di avere "accettato di stipulare il contratto consapevole del fatto che, a costruzione ultimata, la vostra società potrebbe non essere interessata a continuare il contratto in oggetto per la sua totalità e richiedere pertanto di effettuare l 'estinzione anticipata parziale dello stesso", ritenendoche tale allegato prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] non confermava ma, anzi, contrastava la tesi degli appellanti circa la esistenza di "patti derogativi illeciti ed occulti”. Pertanto, tale ratio, fondata sull’interpretazione del contratto di leasing, non è stata adeguatamente attinta attraverso argomenti che evidenziassero, come detto, il nesso tra il riscatto e le finalità illecite che sarebbero state perseguite. Il secondo motivo è inammissibile. Nuovamente l’apparenza di motivazione è stata denunciata irritualmente; per il resto si tratta di una confutazione del giudizio di fatto, con una denuncia di omesso esame di fatto storico, inammissibile sia perché relativa ad una doppia conforme, sia perché la circostanza che l’utilizzatrice aveva quale oggetto sociale la vendita immobiliare (oltre che la locazione di beni propri), e dunque la mera eventualità che i beni fossero poi destinati alla vendita dall’utilizzatrice una volta riscattati, è circostanza che la Cortedi merito ha valutato, escludendone la rilevanza ai fini di un giudizio di illiceità del contratto. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Invero, la valutazione di rilevanza probatoria delle prove è riservata al giudice del merito; inoltre la ratio decidendi della ritenuta inammissibilità della prova è chiaramente percepibile, e dunque non c’è motivazione apparente. Il quarto motivo è del pari inammissibile, sia perché trattasi di doppia conforme, sia per difetto di decisività della circostanza, alla luce di quanto osservato a proposito del primo motivo, quale terza ragione di inammissibilità. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto si denuncia una motivazione apparente, senza specifica illustrazione delle ragioni per le quali non si coglierebbe la ratio decidendi(peraltro in relazione al patto commissorio, vi è pure un rilievo di genericità del motivo di appello, da intendere come difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non impugnato); circa poi le presunte inadempienze, è la stessa parte ricorrente che ha riconosciuto la non decisività della censura (peraltro, il riferimentoalle dette inadempienze non appare chiaro, contenendo un richiamo ad un non meglio determinato quarto paragrafo, per cui si profila anche una fattispecie di mancanza di autosufficienza.) Il sesto motivoè parimenti inammissibile. Al riguardo, il motivo di appello è stato ritenuto inammissibile in quanto generico, da intendere come difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e tale statuizione non è stata impugnata; la critica in questione non attinge tale ratio. Inoltre, va osservato, sul punto, che il giudizio sulla necessità e utilità di farricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile percassazione unicamente ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. ratione temporis vigente (Cass., n. 25281/2023; n. 7472/2017). Nella specie, come detto, la Corte territoriale ha pronunciato sulla questionedella c.t.u., ritenendo che gli appellanti non avessero allegato elementi per contrastare i dati offerti da Fineco. Le spese seguono la soccombenza P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte