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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29626/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro riformava, unicamente con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Catanzaro in data 27 ottobre 2017 con la quale Nico BEVILACQUA era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen. in relazione alla prescrizione di portare con sé la carta precettiva della misura di prevenzione applicatagli con decreto del Tribunale di Catanzaro in data 11 aprile 2013, riducendo la pena ad euro 70 di ammenda.

2. [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione: - sulla responsabilità perché l'obbligo di portare al seguito la carta precettiva non è penalmente sanzionato; - per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., come richiesto in sede di discussione, sussistendone i presupposti; - per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Si è autorevolmente chiarito che «in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011), integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. - e non il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia» (Sez.

U, n. 32923 del 29/05/2014, P.G. in proc.

Sinigaglia, Rv. 260019).

3.2. Il secondo motivo è fondato perché, pur risultando dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, il giudice di secondo grado, che ha anche ridotto la pena in misura prossima al minimo edittale, ha omesso di pronunciarsi sulla espressa richiesta ex art. 131-bis cod. pen., né ha steso una motivazione da cui possa desumersi l'esame della richiesta o la valutazione di insussistenza dei presupposti.

Infatti, l'eventuale sussistenza di precedenti penali — neppure indicati — non è di ostacolo all'applicazione della invocata disposizione, trattandosi di una condizione diversa dall'abitualità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

3.3. Non potendo questo Collegio compiere la doverosa valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni per la pronuncia della invocata declaratoria, la sentenza va annullata con rinvio, restando assorbito l'esame dell'ulteriore motivo e preclusa ogni questione sulla responsabilità (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro riformava, unicamente con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Catanzaro in data 27 ottobre 2017 con la quale Nico BEVILACQUA era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen. in relazione alla prescrizione di portare con sé la carta precettiva della misura di prevenzione applicatagli con decreto del Tribunale di Catanzaro in data 11 aprile 2013, riducendo la pena ad euro 70 di ammenda. 2. [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione: - sulla responsabilità perché l'obbligo di portare al seguito la carta precettiva non è penalmente sanzionato; - per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., come richiesto in sede di discussione, sussistendone i presupposti; - per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si è autorevolmente chiarito che «in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011), integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. - e non il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia» (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, P.G. in proc. Sinigaglia, Rv. 260019). 3.2. Il secondo motivo è fondato perché, pur risultando dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, il giudice di secondo grado, che ha anche ridotto la pena in misura prossima al minimo edittale, ha omesso di pronunciarsi sulla espressa richiesta ex art. 131-bis cod. pen., né ha steso una motivazione da cui possa desumersi l'esame della richiesta o la valutazione di insussistenza dei presupposti. Infatti, l'eventuale sussistenza di precedenti penali — neppure indicati — non è di ostacolo all'applicazione della invocata disposizione, trattandosi di una condizione diversa dall'abitualità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). 3.3. Non potendo questo Collegio compiere la doverosa valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni per la pronuncia della invocata declaratoria, la sentenza va annullata con rinvio, restando assorbito l'esame dell'ulteriore motivo e preclusa ogni questione sulla responsabilità (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catan
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